Art. 10 
 
 
                      Modifica all'articolo 11 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023,  n.  18,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 11 (Requisiti minimi per i reagenti chimici e  i  materiali
filtranti attivi e passivi  che  vengono  a  contatto  con  le  acque
destinate al consumo  umano).  -  1.  Le  disposizioni  del  presente
articolo definiscono i requisiti  tecnici  di  idoneita'  dei  ReMaF,
definiti nell'allegato IX, sezione A, e utilizzati negli impianti per
il  prelievo,  il  trattamento,  lo  stoccaggio,  l'adduzione  e   la
distribuzione delle acque destinate al  consumo  umano,  immessi  sul
mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036. 
    2. I ReMaF  devono  essere  compatibili  con  le  caratteristiche
dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalita' degli
obblighi generali di cui all'articolo  4,  in  condizioni  normali  o
prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo: 
      a) compromettere, direttamente o indirettamente, l'idoneita' al
consumo umano dell'acqua; 
      b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua; 
      c) favorire indirettamente la crescita microbica; 
      d) rilasciare in  acqua  contaminanti  a  livelli  superiori  a
quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste con
il trattamento. 
    3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare  le  caratteristiche
degli scarichi derivanti dall'acqua con  cui  essi  vengono  posti  a
contatto, al fine di garantire  il  rispetto  dei  valori  limite  di
emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5  alla  Parte
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso,
non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita'  dei  corpi  idrici
previsti  all'articolo  101,  commi  1  e  2,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
    4. A decorrere dal 13 gennaio 2036, possono  essere  immessi  sul
mercato  nazionale  e  utilizzati  per  il  trattamento  delle  acque
destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la
produzione e la distribuzione di tali acque  esclusivamente  i  ReMaF
autorizzati dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso  attribuite
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, previa  verifica  finalizzata  ad
accertarne la conformita' ai requisiti tecnici  di  cui  all'allegato
IX, sezioni B, C e D. 
    5. L'obbligo di autorizzazione previsto al comma 4 non si applica
ai biocidi e ai presidi  medico-chirurgici  richiamati  nell'allegato
IX, sezione A1, anche quando generati  nel  luogo  di  utilizzo,  che
soddisfino le seguenti condizioni: 
      a) sono stati preventivamente autorizzati per le  finalita'  di
cui al presente decreto, rispettivamente  ai  sensi  del  regolamento
(UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  22  maggio
2012, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998 n.
392; 
      b) sono conformi ai requisiti tecnici di cui  all'allegato  IX,
sezione B, punti 3 e 4, tenuto conto per i biocidi di quanto disposto
all'articolo 2, comma 7, del regolamento (UE) 528/2012. 
    6. Per l'espletamento  degli  obblighi  di  cui  al  comma  4,  a
decorrere dal 12 gennaio 2028, gli  operatori  economici  avviano  la
procedura per  il  rilascio  dell'autorizzazione  del  ReMaF  secondo
quanto previsto nell'allegato IX, sezione E. 
    7. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione per gli usi previsti
dal comma 1, concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea  o
da un Paese facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(SEE) o dell'Associazione europea  di  libero  scambio  (EFTA),  puo'
essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo  stesso  sia
stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di  un
organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Stato  membro
o Paese, sulla  base  di  criteri  che  garantiscano  un  livello  di
sicurezza per la salute  umana  equivalente  a  quello  del  presente
decreto.  Il  riconoscimento  dell'autorizzazione  di  cui  al  primo
periodo e' operato dal CeNSiA. Il presente comma non  si  applica  ai
biocidi richiamati nell'allegato IX,  sezione  A1,  tenuto  conto  di
quanto previsto dal comma 5. 
    8. Ai fini dell'immissione  sul  mercato  nazionale,  l'operatore
economico registra i ReMaF autorizzati in conformita' ai commi 4 e  7
nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo
le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione F. 
    9.  L'operatore  economico  registra  i  biocidi  e   i   presidi
medico-chirurgici  di  cui  al  comma  5  nella  "Banca  dati  ReMaF"
all'interno della piattaforma AnTeA, secondo  le  modalita'  indicate
nell'allegato IX, sezione F. 
    10.  Fatti  salvi  i  requisiti  di  etichettatura  stabiliti  da
specifiche disposizioni dell'Unione europea  o  nazionali,  il  ReMaF
immesso sul  mercato  nazionale  riporta  una  etichettatura  con  le
informazioni e il logo indicati nell'allegato IX, sezione G. 
    11. E' consentita l'importazione  per  l'immissione  sul  mercato
nazionale dei ReMaF provenienti da Paesi non appartenenti  all'Unione
europea o al SEE o all'EFTA, solo se conformi ai requisiti tecnici di
idoneita'  e  alle  disposizioni  su  autorizzazione,  registrazione,
etichettatura e logo di cui al presente articolo e all'allegato IX. 
    12. Gli operatori economici che fabbricano o  commercializzano  i
ReMaF in conformita' al presente decreto: 
      a) sono responsabili  di  garantire  che  i  ReMaF,  attraverso
l'adozione di un  sistema  di  assicurazione  della  qualita',  siano
costantemente fabbricati e controllati  in  modo  da  soddisfare  gli
standard di qualita' necessari per l'uso  cui  sono  destinati  e  le
condizioni dell'autorizzazione alla commercializzazione; 
      b) assicurano che ciascun lotto di ReMaF, immesso  sul  mercato
nazionale  italiano,  sia  accompagnato  da  una   dichiarazione   di
conformita' ai requisiti fissati dal presente  articolo,  predisposta
da personale qualificato, in accordo ai  requisiti  minimi  riportati
nell'allegato IX, sezione H; 
      c) mettono a disposizione delle competenti autorita'  sanitarie
che ne fanno richiesta la documentazione e le informazioni necessarie
a consentire la verifica della conformita'  dei  ReMaF  ai  requisiti
fissati  nel  presente  articolo,  oltre  che  della  qualifica   del
personale deputato  a  dichiararne  la  conformita'  ai  sensi  della
lettera b); 
      d) informano tempestivamente il CeNSiA  su  qualsiasi  modifica
intervenuta in  termini  di  composizione,  condizioni  di  utilizzo,
processo produttivo, e su effetti inattesi o  nocivi  di  cui  si  e'
venuti a conoscenza, relativi al ReMaF registrato nella  "Banca  dati
ReMaF"  all'interno  della  piattaforma  AnTeA,  ovvero  in  fase  di
autorizzazione da parte del CeNSiA; 
      e) adottano, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto  la
propria  gestione,  le  misure  idonee  a   prevenire   fenomeni   di
contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto,  stoccaggio  e
distribuzione,    assicurando    le    condizioni    stabilite    per
l'autorizzazione all'immissione sul mercato, al fine  di  evitare  il
deterioramento della qualita' dell'acqua con cui essi sono  posti  in
contatto, secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I; 
      f) se affidano le fasi di trasporto, stoccaggio o distribuzione
dei ReMaF a soggetti terzi, assicurano  e  forniscono  evidenza,  per
quanto di competenza e ove richiesto, dell'adozione da parte di  tali
soggetti di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto  delle
condizioni  idonee  a  prevenire  il  deterioramento  della  qualita'
dell'acqua con cui i ReMaF sono posti in contatto. 
    13.  Chiunque  sia  responsabile  di  interventi   di   prelievo,
trattamento,  stoccaggio,  adduzione  e  distribuzione  delle   acque
destinate al consumo umano, e' tenuto a: 
      a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati,  registrati  ed
etichettati in conformita' al presente articolo  e  all'allegato  IX,
immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036; 
      b) adottare, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto  la
propria  gestione,  le  misure  idonee  a   prevenire   fenomeni   di
contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto,  stoccaggio  e
manipolazione  secondo  le  specifiche  indicate  nell'allegato   IX,
sezione I, assicurando altresi' il rispetto del campo di applicazione
e  utilizzo  dei  ReMaF  secondo  quanto   stabilito   in   sede   di
autorizzazione all'immissione sul mercato; 
      c) impiegare esclusivamente i ReMaF entro il termine massimo di
conservazione degli stessi, indicato nella documentazione tecnica  di
accompagnamento e in etichetta. 
    14. Nel caso di ReMaF generati in situ da  precursori,  l'obbligo
di garantirne la purezza e la qualita' per le  finalita'  di  cui  al
comma 2, ricade sui produttori dei ReMaF utilizzati come  precursori,
sui produttori  e  distributori  dei  dispositivi  generatori  e  sui
gestori idro-potabili che utilizzano  tali  dispositivi,  nell'ambito
delle proprie responsabilita' e dei propri compiti. 
    15. Chiunque  si  approvvigioni  di  ReMaF  immessi  sul  mercato
nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2026, conserva per almeno cinque
anni  dal  loro  utilizzo,   in   formato   digitale,   la   relativa
documentazione  di  acquisto  e  la  dichiarazione   di   conformita'
attestanti la rispondenza al presente decreto, rendendole disponibili
su richiesta alle autorita' sanitarie. 
    16. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei
ReMaF  prodotti,  immessi  sul  mercato  nazionale  e  utilizzati   a
decorrere dal 13 gennaio 2036, e'  esercitata  rispettivamente  dalle
autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea
e di frontiera (USMAF), territorialmente competenti,  in  conformita'
con quanto previsto nell'allegato IX, sezione L. 
    17. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai biocidi
e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato  IX,  sezione
A1, fatte salve le esclusioni previste dai commi 5 e 7. 
    18. I ReMaF immessi sul mercato nazionale  entro  il  12  gennaio
2036  e  conformi  alle  disposizioni   previgenti   possono   essere
utilizzati per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi dalla
suddetta data.».