Art. 11 
 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «conferendo
priorita'» sono inserite le seguenti: «, in  modo  non  esclusivo»  e
dopo le parole: «al punto di utenza» sono inserite le  seguenti:  «di
aree e strutture pubbliche»; 
    b) al comma 7, le parole:  «relative  all'analisi  dei  parametri
indicati» sono sostituite dalla seguente: «indicate»; 
    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. La metodologia per misurare le microplastiche  nelle  acque
destinate al consumo umano,  di  cui  alla  decisione  delegata  (UE)
2024/1441 della Commissione dell'11 marzo 2024, assume  rilevanza  ai
fini di cui al comma 10.»; 
    d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4
PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono  rilevanza  le  Linee
guida  tecniche  sui  metodi  analitici  per  il  monitoraggio  delle
sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque  destinate  e
da destinare al consumo umano, adottate con  la  comunicazione  della
Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.». 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  l'articolo  12   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 12  (Controlli).  -  1.  I  controlli  volti  a
          verificare la qualita' delle  acque  destinate  al  consumo
          umano  consistono  nell'insieme  di  attivita'   effettuate
          regolarmente  e  in  conformita'  al  presente  articolo  e
          all'allegato II, Parte A e B, al fine di garantire  che  le
          acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di
          cui all'articolo 4. 
                2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1,
          le autorita' sanitarie delle regioni  e  province  autonome
          adottano opportuni programmi  di  controllo  relativi  alle
          filiere  idro-potabili  che  insistono  sul  territorio  di
          propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e
          dei  requisiti  stabiliti   all'allegato   II,   Parte   A,
          avvalendosi    delle     autorita'     sanitarie     locali
          territorialmente  competenti  e  delle  Agenzie  del  SNPA,
          coordinandosi con i gestori idro-potabili, e tenendo  conto
          dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture
          idro-potabili,  laddove   prevista,   e   delle   aree   di
          alimentazione dei punti di prelievo. 
                3.  Per  la  verifica  della  qualita'  delle   acque
          destinate al consumo umano, i programmi di controllo: 
                  a)   si   basano   sulla   "zona    di    fornitura
          idro-potabile" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii); 
                  b) si articolano in controlli esterni  e  controlli
          interni, specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in
          modo coordinato nel rispetto dei principi seguenti: 
                    1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1
          dell'allegato II,  va  suddiviso  in  parti  uguali  tra  i
          controlli  esterni  e  i  controlli   interni,   conferendo
          priorita', in modo non esclusivo, per i  controlli  interni
          alle fonti di approvvigionamento e per i controlli  esterni
          al punto di utenza di aree e strutture pubbliche; nel  caso
          il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso
          va arrotondato all'intero superiore; 
                    2) i controlli esterni e i controlli interni sono
          distribuiti uniformemente nel corso dell'anno  in  modo  da
          garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della
          qualita'  dell'acqua  fornita  o   utilizzata   nel   corso
          dell'anno; 
                    3) nell'assicurare il numero minimo  di  campioni
          annui  previsto  dalla  Tabella  1  dell'allegato  II,   il
          programma  di  controllo  garantisce  comunque  un'adeguata
          flessibilita' in relazione a possibili evidenti circostanze
          contingenti  o  emergenziali   che   richiedano   modifiche
          puntuali rispetto alla pianificazione generale; 
                  c) contengono le specifiche descrizioni  dei  punti
          di  prelievo  dei  campioni   definiti   dalle   competenti
          autorita' sanitarie, dei parametri, delle frequenze  e  dei
          metodi di  campionamento,  conformemente  all'allegato  II,
          definiscono i tempi e  i  modi  per  la  sua  attuazione  e
          includono le azioni previste  per  sopperire  ad  eventuali
          casi di inerzia delle strutture coinvolte. 
                4. I programmi di controllo consistono degli elementi
          seguenti: 
                  a)   il   controllo    dei    parametri    elencati
          nell'allegato  I,  parti  A,  B  e  C,  e   dei   parametri
          supplementari fissati ai sensi del comma 13; e' fatta salva
          la possibilita' di rimuovere uno o piu' di  tali  parametri
          ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato
          II, parte B, punto 1, gruppo A, o di  aggiungere  ulteriori
          parametri individuati  sulla  base  della  valutazione  del
          rischio, dall'elenco  dei  controlli  interni  in  capo  al
          gestore  idro-potabile,  qualora  per   quel   sistema   di
          fornitura idro-potabile sia stato realizzato  ed  approvato
          un PSA; 
                  b)   il   controllo    dei    parametri    elencati
          nell'allegato I, parte  D,  ai  fini  della  valutazione  e
          gestione del rischio dei sistemi  di  distribuzione  idrica
          interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato
          VIII; 
                  c) il controllo  ai  fini  dell'individuazione  dei
          pericoli   e   degli   eventi   pericolosi,   conformemente
          all'articolo 8, comma 2, lettera d); 
                  d) il monitoraggio operativo  svolto  conformemente
          all'allegato II, parte A, punto 5; 
                  e) il  controllo  delle  sostanze  o  composti  che
          figurano nell'"elenco di controllo" stabilito a  norma  del
          successivo comma 10; a  tal  fine,  si  tiene  conto  delle
          informazioni sulla valutazione e gestione del rischio delle
          aree di alimentazione dei  punti  di  prelievo  raccolte  a
          norma dell'articolo 7, dei dati di monitoraggio raccolti  a
          norma del decreto legislativo n. 152 del  2006  e  norme  a
          questo collegate, al fine  di  evitare  la  sovrapposizione
          degli obblighi di controllo; 
                  f) le verifiche e le ispezioni sanitarie  nell'area
          di  prelievo,  di  trattamento,  di  stoccaggio   e   delle
          infrastrutture di distribuzione  delle  acque,  incluse  le
          verifiche agli impianti  di  confezionamento  di  acqua  in
          bottiglia o in  contenitori,  fermi  restando  i  controlli
          prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio
          delle forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione
          dei punti di prelievo; 
                  g)  la  distribuzione  dei  campioni  in  modo   da
          garantire la rappresentativita' della qualita' delle  acque
          distribuite  durante  l'anno,  nel   rispetto   di   quanto
          stabilito dall'allegato II. 
                5.  Entro  dodici  mesi  dalla  data  di   messa   in
          operativita'  del  sistema  informativo   AnTeA   a   norma
          dell'articolo  19,  comma  1,  lettera  b),  le  regioni  e
          province autonome provvedono  all'inserimento  nel  sistema
          delle informazioni sui programmi di  controllo  di  cui  al
          comma 4, lettere da a) a  g),  nonche'  di  ogni  eventuale
          integrazione o emendamento ai programmi,  entro  30  giorni
          dai cambiamenti intervenuti. 
                6. Fino alla messa in atto del programma di controllo
          di cui al comma 4, da avviare  entro  i  ventiquattro  mesi
          successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le autorita' sanitarie delle  regioni  e  province
          autonome provvedono affinche' il numero minimo di  campioni
          annui  previsto  dalla  Tabella  1  dell'allegato  II,  sia
          assicurato mediante controlli esterni, e a che i  controlli
          interni,  sia  rispetto  ai  punti  di  prelievo  che  alla
          frequenza, possano essere concordati con  l'azienda  unita'
          sanitaria locale territorialmente competente. 
                7. Il controllo dei parametri elencati  nell'allegato
          I, parti  A,  B,  C  e  D,  e'  definito  e  effettuato  in
          conformita' alle specifiche indicate nell'allegato III, nel
          rispetto dei principi seguenti: 
                  a) possono essere usati metodi di  analisi  diversi
          da quelli indicati nell'allegato III, Parte A, per i  quali
          sia stata valutata l'equivalenza  secondo  quanto  previsto
          nello stesso allegato, purche' si possa  dimostrare  che  i
          risultati ottenuti sono  affidabili  almeno  quanto  quelli
          ottenuti con i metodi specificati  nello  stesso  allegato,
          formulando richiesta in tal senso  al  CeNSiA  che,  previa
          valutazione del caso, comunichera' alla Commissione europea
          le informazioni pertinenti su  tali  metodi  e  sulla  loro
          equivalenza; 
                  b) per  i  parametri  elencati  nell'allegato  III,
          Parte B, si puo' utilizzare qualsiasi metodo, a  condizione
          che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato. 
                8. La  metodologia  per  misurare  le  microplastiche
          nelle  acque  destinate  al  consumo  umano,  di  cui  alla
          decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione dell'11
          marzo 2024, assume rilevanza ai fini di cui al comma 10. 
                9. Per la verifica dei parametri "somma  di  PFAS"  e
          "somma di 4 PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono
          rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici  per
          il monitoraggio delle sostanze per- e  polifluoroalchiliche
          (PFAS) nelle acque destinate  e  da  destinare  al  consumo
          umano  adottate  con  la  comunicazione  della  Commissione
          europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024. 
                10. Con decreto del Ministro  della  salute,  se  del
          caso di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, vengono recepiti, ove necessario, gli
          atti di esecuzione che la Commissione  europea  adotta  per
          stabilire e aggiornare un "elenco di controllo" riguardante
          sostanze o  composti  che  destano  preoccupazioni  per  la
          salute  presso   l'opinione   pubblica   o   la   comunita'
          scientifica, quali ad esempio i  prodotti  farmaceutici,  i
          composti interferenti endocrini e le microplastiche. 
                11. L'"elenco di controllo": 
                  a) include sostanze e composti di cui e'  probabile
          la presenza nelle acque destinate al consumo  umano  e  che
          potrebbero presentare un potenziale rischio per  la  salute
          umana; 
                  b)  riporta  un  valore  indicativo  per   ciascuna
          sostanza o composto e, se necessario, un  possibile  metodo
          di analisi che non comporti costi eccessivi; 
                  c) comprende il primo elenco di controllo stabilito
          con decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione
          del 19 gennaio 2022, e che include il 17-betae-stradiolo  e
          il nonilfenolo. 
                12. L'autorita' sanitaria territorialmente competente
          assicura controlli supplementari delle singole  sostanze  e
          dei singoli microrganismi non compresi  nell'allegato  I  e
          per cui sono fissati  valori  di  parametro  supplementari,
          qualora vi  sia  motivo  di  sospettarne  una  presenza  in
          quantita'  o  concentrazioni  tali  da   rappresentare   un
          potenziale pericolo per la  salute  umana;  tali  controlli
          sono  effettuati   mediante   controlli   esterni   o,   in
          alternativa o ad integrazione di questi, tramite  controlli
          interni, nell'ambito o al di fuori del PSA del  sistema  di
          fornitura idro-potabile. 
                13.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica,  su  proposta  dell'ISS  e  previo  parere  del
          Consiglio superiore di sanita' (CSS), sono  fissati  valori
          per parametri supplementari non riportati  nell'allegato  I
          qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in
          una parte o in tutto  il  territorio  nazionale;  i  valori
          fissati devono, al minimo, soddisfare i  requisiti  di  cui
          all'articolo 4, comma 2), lettera a). 
                14.  Ai  fini  dei  controlli  di  cui  al   presente
          articolo, i laboratori o i terzi che ottengono appalti  dai
          laboratori, che eseguono le  analisi,  sono  conformi  alle
          specifiche indicate nell'allegato III.».