Art. 11
Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «conferendo
priorita'» sono inserite le seguenti: «, in modo non esclusivo» e
dopo le parole: «al punto di utenza» sono inserite le seguenti: «di
aree e strutture pubbliche»;
b) al comma 7, le parole: «relative all'analisi dei parametri
indicati» sono sostituite dalla seguente: «indicate»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La metodologia per misurare le microplastiche nelle acque
destinate al consumo umano, di cui alla decisione delegata (UE)
2024/1441 della Commissione dell'11 marzo 2024, assume rilevanza ai
fini di cui al comma 10.»;
d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4
PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono rilevanza le Linee
guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle
sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e
da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della
Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.».
Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Controlli). - 1. I controlli volti a
verificare la qualita' delle acque destinate al consumo
umano consistono nell'insieme di attivita' effettuate
regolarmente e in conformita' al presente articolo e
all'allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le
acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di
cui all'articolo 4.
2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1,
le autorita' sanitarie delle regioni e province autonome
adottano opportuni programmi di controllo relativi alle
filiere idro-potabili che insistono sul territorio di
propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e
dei requisiti stabiliti all'allegato II, Parte A,
avvalendosi delle autorita' sanitarie locali
territorialmente competenti e delle Agenzie del SNPA,
coordinandosi con i gestori idro-potabili, e tenendo conto
dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture
idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di
alimentazione dei punti di prelievo.
3. Per la verifica della qualita' delle acque
destinate al consumo umano, i programmi di controllo:
a) si basano sulla "zona di fornitura
idro-potabile" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii);
b) si articolano in controlli esterni e controlli
interni, specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in
modo coordinato nel rispetto dei principi seguenti:
1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1
dell'allegato II, va suddiviso in parti uguali tra i
controlli esterni e i controlli interni, conferendo
priorita', in modo non esclusivo, per i controlli interni
alle fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni
al punto di utenza di aree e strutture pubbliche; nel caso
il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso
va arrotondato all'intero superiore;
2) i controlli esterni e i controlli interni sono
distribuiti uniformemente nel corso dell'anno in modo da
garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della
qualita' dell'acqua fornita o utilizzata nel corso
dell'anno;
3) nell'assicurare il numero minimo di campioni
annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, il
programma di controllo garantisce comunque un'adeguata
flessibilita' in relazione a possibili evidenti circostanze
contingenti o emergenziali che richiedano modifiche
puntuali rispetto alla pianificazione generale;
c) contengono le specifiche descrizioni dei punti
di prelievo dei campioni definiti dalle competenti
autorita' sanitarie, dei parametri, delle frequenze e dei
metodi di campionamento, conformemente all'allegato II,
definiscono i tempi e i modi per la sua attuazione e
includono le azioni previste per sopperire ad eventuali
casi di inerzia delle strutture coinvolte.
4. I programmi di controllo consistono degli elementi
seguenti:
a) il controllo dei parametri elencati
nell'allegato I, parti A, B e C, e dei parametri
supplementari fissati ai sensi del comma 13; e' fatta salva
la possibilita' di rimuovere uno o piu' di tali parametri
ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato
II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere ulteriori
parametri individuati sulla base della valutazione del
rischio, dall'elenco dei controlli interni in capo al
gestore idro-potabile, qualora per quel sistema di
fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato
un PSA;
b) il controllo dei parametri elencati
nell'allegato I, parte D, ai fini della valutazione e
gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica
interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato
VIII;
c) il controllo ai fini dell'individuazione dei
pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente
all'articolo 8, comma 2, lettera d);
d) il monitoraggio operativo svolto conformemente
all'allegato II, parte A, punto 5;
e) il controllo delle sostanze o composti che
figurano nell'"elenco di controllo" stabilito a norma del
successivo comma 10; a tal fine, si tiene conto delle
informazioni sulla valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione dei punti di prelievo raccolte a
norma dell'articolo 7, dei dati di monitoraggio raccolti a
norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 e norme a
questo collegate, al fine di evitare la sovrapposizione
degli obblighi di controllo;
f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell'area
di prelievo, di trattamento, di stoccaggio e delle
infrastrutture di distribuzione delle acque, incluse le
verifiche agli impianti di confezionamento di acqua in
bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli
prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio
delle forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione
dei punti di prelievo;
g) la distribuzione dei campioni in modo da
garantire la rappresentativita' della qualita' delle acque
distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto
stabilito dall'allegato II.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in
operativita' del sistema informativo AnTeA a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), le regioni e
province autonome provvedono all'inserimento nel sistema
delle informazioni sui programmi di controllo di cui al
comma 4, lettere da a) a g), nonche' di ogni eventuale
integrazione o emendamento ai programmi, entro 30 giorni
dai cambiamenti intervenuti.
6. Fino alla messa in atto del programma di controllo
di cui al comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le autorita' sanitarie delle regioni e province
autonome provvedono affinche' il numero minimo di campioni
annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, sia
assicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli
interni, sia rispetto ai punti di prelievo che alla
frequenza, possano essere concordati con l'azienda unita'
sanitaria locale territorialmente competente.
7. Il controllo dei parametri elencati nell'allegato
I, parti A, B, C e D, e' definito e effettuato in
conformita' alle specifiche indicate nell'allegato III, nel
rispetto dei principi seguenti:
a) possono essere usati metodi di analisi diversi
da quelli indicati nell'allegato III, Parte A, per i quali
sia stata valutata l'equivalenza secondo quanto previsto
nello stesso allegato, purche' si possa dimostrare che i
risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli
ottenuti con i metodi specificati nello stesso allegato,
formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa
valutazione del caso, comunichera' alla Commissione europea
le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro
equivalenza;
b) per i parametri elencati nell'allegato III,
Parte B, si puo' utilizzare qualsiasi metodo, a condizione
che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.
8. La metodologia per misurare le microplastiche
nelle acque destinate al consumo umano, di cui alla
decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione dell'11
marzo 2024, assume rilevanza ai fini di cui al comma 10.
9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e
"somma di 4 PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono
rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per
il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche
(PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo
umano adottate con la comunicazione della Commissione
europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.
10. Con decreto del Ministro della salute, se del
caso di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, vengono recepiti, ove necessario, gli
atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per
stabilire e aggiornare un "elenco di controllo" riguardante
sostanze o composti che destano preoccupazioni per la
salute presso l'opinione pubblica o la comunita'
scientifica, quali ad esempio i prodotti farmaceutici, i
composti interferenti endocrini e le microplastiche.
11. L'"elenco di controllo":
a) include sostanze e composti di cui e' probabile
la presenza nelle acque destinate al consumo umano e che
potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute
umana;
b) riporta un valore indicativo per ciascuna
sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo
di analisi che non comporti costi eccessivi;
c) comprende il primo elenco di controllo stabilito
con decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione
del 19 gennaio 2022, e che include il 17-betae-stradiolo e
il nonilfenolo.
12. L'autorita' sanitaria territorialmente competente
assicura controlli supplementari delle singole sostanze e
dei singoli microrganismi non compresi nell'allegato I e
per cui sono fissati valori di parametro supplementari,
qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in
quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un
potenziale pericolo per la salute umana; tali controlli
sono effettuati mediante controlli esterni o, in
alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli
interni, nell'ambito o al di fuori del PSA del sistema di
fornitura idro-potabile.
13. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta dell'ISS e previo parere del
Consiglio superiore di sanita' (CSS), sono fissati valori
per parametri supplementari non riportati nell'allegato I
qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in
una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori
fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui
all'articolo 4, comma 2), lettera a).
14. Ai fini dei controlli di cui al presente
articolo, i laboratori o i terzi che ottengono appalti dai
laboratori, che eseguono le analisi, sono conformi alle
specifiche indicate nell'allegato III.».