Art. 12
Modifiche all'articolo 13
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «dei controlli esterni» sono
inserite le seguenti: «nel sistema AnTeA da parte delle regioni e
province autonome» e dopo le parole: «non conformi» sono inserite le
seguenti: «ai punti di cui all'articolo 5»;
b) al comma 7, la parola: «gestione» e' sostituita dalla
seguente: «gestioni».
Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Controlli esterni). - 1. I controlli
esterni sono i controlli svolti dall'Azienda sanitaria
locale territorialmente competente per l'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento
delle regioni e province autonome di appartenenza.
2. Le regioni e province autonome provvedono
all'inserimento dei risultati dei controlli esterni nel
sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi
successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera b).
3. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri
stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la
trasmissione dei risultati dei controlli esterni nel
sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome e'
effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione
dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta
giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non
conformi ai punti di cui all'articolo 5, non oltre 48 ore
dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi
sulle misure correttive di cui all'articolo 15.
4. I risultati dei controlli esterni:
a) sono integrati da ogni altra informazione
rilevante sulla qualita' delle acque, in particolare sui
risultati dei controlli funzionali al "giudizio di
idoneita'" di cui al comma 7, e su eventuali provvedimenti
e limitazioni d'uso;
b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal
CeNSiA agli EGATO di competenza e ad ARERA per le
specifiche finalita' di pertinenza.
5. Ove gli impianti del sistema di fornitura
dell'acqua ricadano nell'area di competenza territoriale di
piu' Aziende sanitarie locali, la regione o provincia
autonoma puo' individuare l'Azienda alla quale attribuire
la competenza in materia di controlli esterni; per gli
impianti del sistema di fornitura dell'acqua
interregionali, l'organo sanitario di controllo e'
individuato d'intesa fra le regioni e province autonome
interessate.
6. Per le attivita' di analisi dei controlli esterni
l'Azienda sanitaria locale puo' avvalersi di propri
laboratori, dei laboratori del Sistema regionale
prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici di cui
all'articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n.
155, o delle Agenzie Regionali per la protezione
dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno
2016, n. 132.
7. Il giudizio di idoneita' d'uso sull'acqua
destinata al consumo umano spetta all'Azienda sanitaria
locale territorialmente competente, e si fonda sulle
caratteristiche qualitative delle acque da destinare al
consumo umano, sull'adeguatezza degli eventuali trattamenti
di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle
valutazioni e gestioni del rischio descritte negli articoli
da 6 a 9, nonche' sulla conformita' dei risultati dei
controlli stabiliti per le seguenti fattispecie:
a) nel caso di acque da destinare al consumo umano
provenienti da nuovi approvvigionamenti, o per le quali non
siano disponibili pregressi giudizi di idoneita', la
destinazione al consumo umano e' subordinata di norma alle
risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici
riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I,
eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di
quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo,
fatte salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8;
b) nel caso di acque gia' distribuite per uso
umano, i controlli esterni riferiti ai parametri delle
Parti A e B in allegato I possono essere programmati con
una frequenza ridotta rispetto alle acque di nuova
utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il
giudizio di idoneita' d'uso si intende acquisito sempreche'
risultino conformi alla normativa almeno 4 recenti
controlli analitici effettuati su tali acque e almeno un
recente controllo ispettivo sul sistema di fornitura
idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente
decreto.
8. In circostanze di accertata emergenza
idro-potabile, e limitatamente al periodo dell'emergenza,
ove l'accesso all'acqua non possa essere garantito con
altri mezzi congrui, il giudizio di idoneita' per acque da
destinare per la prima volta al consumo umano puo' essere
espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra
indicati sulla base di valutazioni dell'Azienda sanitaria
locale territorialmente competente, tenendo in particolare
conto delle risultanze dell'analisi di rischio rese
disponibili dal gestore idro-potabile ai sensi
dell'articolo 8, di ogni esame ispettivo e indagine
ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove
necessario, adeguate misure di controllo volte ad
assicurare e fornire evidenza dell'assenza di rischi per la
salute umana.».