Art. 12 
 
 
                      Modifiche all'articolo 13 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo  le  parole:  «dei  controlli  esterni»  sono
inserite le seguenti: «nel sistema AnTeA da  parte  delle  regioni  e
province autonome» e dopo le parole: «non conformi» sono inserite  le
seguenti: «ai punti di cui all'articolo 5»; 
    b)  al  comma  7,  la  parola:  «gestione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «gestioni». 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  l'articolo  13   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  13  (Controlli  esterni).  -  1.  I  controlli
          esterni sono  i  controlli  svolti  dall'Azienda  sanitaria
          locale territorialmente competente per l'adempimento  degli
          obblighi di cui all'articolo  12,  sotto  il  coordinamento
          delle regioni e province autonome di appartenenza. 
                2.  Le  regioni  e   province   autonome   provvedono
          all'inserimento dei risultati  dei  controlli  esterni  nel
          sistema operativo centralizzato AnTeA entro i  dodici  mesi
          successivi alla istituzione del suddetto  sistema  a  norma
          dell'articolo 19, comma 1, lettera b). 
                3. Nel caso di conformita'  dell'acqua  ai  parametri
          stabiliti  all'allegato  I,  Parte  A,  B,  C   e   D,   la
          trasmissione  dei  risultati  dei  controlli  esterni   nel
          sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome e'
          effettuata   entro   novanta    giorni    dall'acquisizione
          dell'esito dei controlli e comunque non  oltre  centottanta
          giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati  non
          conformi ai punti di cui all'articolo 5, non oltre  48  ore
          dall'esito dei controlli, fatti salvi  gli  altri  obblighi
          sulle misure correttive di cui all'articolo 15. 
                4. I risultati dei controlli esterni: 
                  a)  sono  integrati  da  ogni  altra   informazione
          rilevante sulla qualita' delle acque,  in  particolare  sui
          risultati  dei  controlli  funzionali   al   "giudizio   di
          idoneita'" di cui al comma 7, e su eventuali  provvedimenti
          e limitazioni d'uso; 
                  b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal
          CeNSiA  agli  EGATO  di  competenza  e  ad  ARERA  per   le
          specifiche finalita' di pertinenza. 
                5.  Ove  gli  impianti  del  sistema   di   fornitura
          dell'acqua ricadano nell'area di competenza territoriale di
          piu' Aziende  sanitarie  locali,  la  regione  o  provincia
          autonoma puo' individuare l'Azienda alla  quale  attribuire
          la competenza in materia  di  controlli  esterni;  per  gli
          impianti    del    sistema    di    fornitura    dell'acqua
          interregionali,  l'organo   sanitario   di   controllo   e'
          individuato d'intesa fra le  regioni  e  province  autonome
          interessate. 
                6. Per le attivita' di analisi dei controlli  esterni
          l'Azienda  sanitaria  locale  puo'  avvalersi   di   propri
          laboratori,   dei   laboratori   del   Sistema    regionale
          prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici di cui
          all'articolo 2 del  decreto  ministeriale  9  giugno  2022,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio  2022,  n.
          155,  o  delle  Agenzie   Regionali   per   la   protezione
          dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge  28  giugno
          2016, n. 132. 
                7.  Il  giudizio  di   idoneita'   d'uso   sull'acqua
          destinata al consumo  umano  spetta  all'Azienda  sanitaria
          locale  territorialmente  competente,  e  si  fonda   sulle
          caratteristiche qualitative delle  acque  da  destinare  al
          consumo umano, sull'adeguatezza degli eventuali trattamenti
          di  potabilizzazione  adottati,  sulle   risultanze   delle
          valutazioni e gestioni del rischio descritte negli articoli
          da 6 a 9,  nonche'  sulla  conformita'  dei  risultati  dei
          controlli stabiliti per le seguenti fattispecie: 
                  a) nel caso di acque da destinare al consumo  umano
          provenienti da nuovi approvvigionamenti, o per le quali non
          siano  disponibili  pregressi  giudizi  di  idoneita',   la
          destinazione al consumo umano e' subordinata di norma  alle
          risultanze dell'esame ispettivo e dei  controlli  analitici
          riferiti ai parametri delle Parti A  e  B  in  allegato  I,
          eseguiti su base stagionale, con una  frequenza  minima  di
          quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel  tempo,
          fatte salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8; 
                  b) nel caso  di  acque  gia'  distribuite  per  uso
          umano, i controlli  esterni  riferiti  ai  parametri  delle
          Parti A e B in allegato I possono  essere  programmati  con
          una  frequenza  ridotta  rispetto  alle  acque   di   nuova
          utilizzazione di cui  alla  precedente  lettera  a),  e  il
          giudizio di idoneita' d'uso si intende acquisito sempreche'
          risultino  conformi  alla  normativa   almeno   4   recenti
          controlli analitici effettuati su tali acque  e  almeno  un
          recente  controllo  ispettivo  sul  sistema  di   fornitura
          idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente
          decreto. 
                8.   In   circostanze    di    accertata    emergenza
          idro-potabile, e limitatamente al  periodo  dell'emergenza,
          ove l'accesso all'acqua  non  possa  essere  garantito  con
          altri mezzi congrui, il giudizio di idoneita' per acque  da
          destinare per la prima volta al consumo umano  puo'  essere
          espresso anche in  deroga  ai  controlli  stagionali  sopra
          indicati sulla base di valutazioni  dell'Azienda  sanitaria
          locale territorialmente competente, tenendo in  particolare
          conto  delle  risultanze  dell'analisi  di   rischio   rese
          disponibili   dal   gestore    idro-potabile    ai    sensi
          dell'articolo  8,  di  ogni  esame  ispettivo  e   indagine
          ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in  essere,  ove
          necessario,  adeguate  misure   di   controllo   volte   ad
          assicurare e fornire evidenza dell'assenza di rischi per la
          salute umana.».