Art. 13 
 
 
                      Modifiche all'articolo 14 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le  parole:  «comunicandoli  contestualmente  alle
Aziende sanitarie locali e alle regioni  e  province  competenti  per
territorio»   sono    sostituite    dalle    seguenti:    «informando
contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni  e  province
competenti per territorio  dell'inserimento  compiuto  riguardante  i
risultati non conformi»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  I  gestori  idro-potabili  comunicano  tempestivamente,  e
comunque non  oltre  le  quarantotto  ore,  alle  competenti  aziende
sanitarie locali l'inosservanza dei  valori  di  parametro  stabiliti
nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli  e
dell'adozione  dei  necessari  provvedimenti  correttivi   ai   sensi
dell'articolo 15. Nel caso di  conformita'  dell'acqua  ai  parametri
stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C  e  D,  la  trasmissione  dei
risultati dei controlli  interni  nel  sistema  AnTeA  da  parte  dei
gestori   idro-potabili   e'   effettuata   entro   novanta    giorni
dall'acquisizione dell'esito  dei  controlli  e  comunque  non  oltre
centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel  caso  di  risultati
non conformi ai  punti  di  cui  all'articolo  5,  tempestivamente  e
comunque non oltre quarantotto ore dall'esito  dei  controlli,  fatti
salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui  all'articolo
15.»; 
    c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «da parte del  CeNSiA»
sono  inserite  le  seguenti:  «alle  autorita'   sanitarie   locali,
regionali e provinciali competenti per territorio,». 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Si  riporta  l'articolo  14   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  14  (Controlli  interni).  -  1.  I  controlli
          interni sono i controlli svolti dal  gestore  idro-potabile
          per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12. 
                2. Per l'esecuzione dei controlli interni il  gestore
          idropotabile si avvale in primo luogo di propri  laboratori
          di analisi  o,  in  alternativa,  di  laboratori  di  altri
          gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori
          terzi, in tutti i casi conformi  alle  specifiche  indicate
          nell'allegato III; i controlli interni non  possono  essere
          effettuati  dai  laboratori  di  analisi  che   operano   i
          controlli esterni di cui all'articolo 13. 
                3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento
          dei risultati dei controlli interni nel  sistema  operativo
          centralizzato AnTeA entro i  dodici  mesi  successivi  alla
          istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo  19,
          comma 1, lettera, b), informando contestualmente le aziende
          sanitarie locali e le regioni  e  province  competenti  per
          territorio   dell'inserimento   compiuto   riguardante    i
          risultati non conformi; i risultati dei controlli  interni,
          conseguiti a seguito dei  programmi  di  controllo  di  cui
          all'articolo 12, comma 2,  contengono  eventuali  controlli
          integrativi  straordinari  attuati  per  le  finalita'  del
          presente decreto. 
                4.     I     gestori     idro-potabili     comunicano
          tempestivamente, e comunque non oltre le  quarantotto  ore,
          alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei
          valori di parametro  stabiliti  nell'allegato  I,  ai  fini
          della valutazione dei potenziali pericoli  e  dell'adozione
          dei   necessari   provvedimenti   correttivi    ai    sensi
          dell'articolo 15. Nel caso  di  conformita'  dell'acqua  ai
          parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e  D,  la
          trasmissione  dei  risultati  dei  controlli  interni   nel
          sistema  AnTeA  da  parte  dei  gestori  idro-potabili   e'
          effettuata   entro   novanta    giorni    dall'acquisizione
          dell'esito dei controlli e comunque non  oltre  centottanta
          giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati  non
          conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente  e
          comunque non oltre 48 ore dall'esito dei  controlli,  fatti
          salvi gli altri obblighi sulle  misure  correttive  di  cui
          all'articolo 15. 
                5. I risultati dei controlli  interni  registrati  in
          AnTeA: 
                  a) sono resi accessibili da parte del  CeNSiA  alle
          autorita'  sanitarie  locali,   regionali   e   provinciali
          competenti per territorio, all'EGATO  di  competenza  e  ad
          ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza; 
                  b)  sono  resi  disponibili  da  parte  del  CeNSiA
          all'Istituto  Nazionale  di  Statistica  (ISTAT)   per   le
          specifiche finalita' di  competenza,  anche  per  adempiere
          agli obblighi di informazione  di  cui  all'articolo  18  e
          assicurare la disponibilita' delle informazioni  a  livello
          di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.».