Art. 13
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «comunicandoli contestualmente alle
Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «informando
contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni e province
competenti per territorio dell'inserimento compiuto riguardante i
risultati non conformi»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e
comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende
sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti
nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e
dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi
dell'articolo 15. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri
stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei
risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei
gestori idro-potabili e' effettuata entro novanta giorni
dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre
centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati
non conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e
comunque non oltre quarantotto ore dall'esito dei controlli, fatti
salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo
15.»;
c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «da parte del CeNSiA»
sono inserite le seguenti: «alle autorita' sanitarie locali,
regionali e provinciali competenti per territorio,».
Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Controlli interni). - 1. I controlli
interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile
per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12.
2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore
idropotabile si avvale in primo luogo di propri laboratori
di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri
gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori
terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate
nell'allegato III; i controlli interni non possono essere
effettuati dai laboratori di analisi che operano i
controlli esterni di cui all'articolo 13.
3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento
dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo
centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla
istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19,
comma 1, lettera, b), informando contestualmente le aziende
sanitarie locali e le regioni e province competenti per
territorio dell'inserimento compiuto riguardante i
risultati non conformi; i risultati dei controlli interni,
conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui
all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli
integrativi straordinari attuati per le finalita' del
presente decreto.
4. I gestori idro-potabili comunicano
tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore,
alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei
valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini
della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione
dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi
dell'articolo 15. Nel caso di conformita' dell'acqua ai
parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la
trasmissione dei risultati dei controlli interni nel
sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili e'
effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione
dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta
giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non
conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e
comunque non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti
salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui
all'articolo 15.
5. I risultati dei controlli interni registrati in
AnTeA:
a) sono resi accessibili da parte del CeNSiA alle
autorita' sanitarie locali, regionali e provinciali
competenti per territorio, all'EGATO di competenza e ad
ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza;
b) sono resi disponibili da parte del CeNSiA
all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le
specifiche finalita' di competenza, anche per adempiere
agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 e
assicurare la disponibilita' delle informazioni a livello
di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.».