Art. 14
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e sia definita la popolazione potenzialmente esposta»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al rischio» sono
inserite le seguenti: «per la popolazione esposta».
Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 15 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Provvedimenti correttivi e limitazioni
d'uso). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16,
in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori
di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Azienda sanitaria
locale territorialmente competente:
a) provvede affinche' siano ricercate
immediatamente le cause della non conformita' e sia
definita la popolazione potenzialmente esposta;
b) nel caso di mancata conformita' ai requisiti
minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute
umana, tranne nel caso in cui l'inosservanza del valore di
parametro venga ritenuta trascurabile;
c) provvede affinche' siano adottati quanto prima i
provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la
qualita' delle acque, tenuto conto, tra l'altro,
dell'entita' del superamento del valore di parametro
pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute
umana, secondo quanto descritto nel comma 2;
d) nel caso di superamento dei valori di parametro
stabiliti nell'allegato I, Parte C, esamina se tale
inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e -
limitatamente ai casi in cui sia necessario per tutelare la
salute umana - adotta provvedimenti congrui a ripristinare
la qualita' delle acque;
e) nel caso di mancata conformita' ai requisiti
minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
Parte D, provvede affinche' siano applicate le misure
correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo
9, relativamente ai rischi associati ai sistemi di
distribuzione idrica interni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d),
qualora l'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente consideri che l'inosservanza dei valori di
parametro configuri un pericolo per la salute umana, sono
tempestivamente adottate le seguenti azioni:
a) l'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente comunica al gestore e all'EGATO l'avvenuto
superamento dei valori di parametro e, effettuate le
valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione di
provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica
proporzionati al rischio per la popolazione esposta,
compresi divieti e limitazioni d'uso, tenendo presente i
pericoli per la salute umana che potrebbero derivare da
un'interruzione della fornitura o da una limitazione di uso
delle acque erogate;
b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda
sanitaria locale e l'EGATO, individuate tempestivamente le
cause della non conformita', attua i correttivi gestionali
di competenza necessari all'immediato ripristino della
qualita' delle acque erogate;
c) l'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente, una volta stabilito che non sussiste piu' alcun
pericolo potenziale per la salute umana, propone
tempestivamente al Sindaco la revoca dei provvedimenti
cautelativi adottati ai sensi della lettera a), informando
contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile.
3. Il sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO ed
il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di propria
competenza, informano i consumatori in ordine ai
provvedimenti adottati e ai comportamenti da adottare ai
sensi del comma 2, secondo i seguenti principi:
1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori
interessati in merito alla valutazione sul potenziale
pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al
superamento del valore di parametro e ai provvedimenti
correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo
dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri
provvedimenti;
2) le informazioni ai consumatori sono fornite e
aggiornate periodicamente e tengono conto, in particolare,
dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per
la salute connessi all'acqua; una volta stabilito che non
sussiste piu' alcun pericolo potenziale per la salute
umana, l'informazione sul ripristino del normale servizio
e' comunicata tempestivamente ai consumatori.
4. In caso di rilevamento di sostanze o composti
inclusi nell'elenco di controllo di cui all'articolo 12,
comma 10, in concentrazioni superiori ai valori indicativi
in esso stabiliti, l'Autorita' Sanitaria territorialmente
competente:
a) in ottemperanza all'articolo 7, richiede alla
regione o provincia autonoma un adeguato monitoraggio delle
aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano;
b) in ottemperanza all'articolo 8, richiede ai
gestori idro-potabili la verifica che il trattamento delle
acque sia adeguato a raggiungere il valore indicativo o, se
necessario, l'ottimizzazione del trattamento stesso;
c) adotta eventuali provvedimenti ritenuti
necessari per proteggere la salute umana conformemente ai
commi 2 e 3;
5. Ferma restando la non mancata conformita' rispetto
ai valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
l'Autorita' sanitaria locale provvede affinche' la
fornitura di acque destinate al consumo umano che
rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia
vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni altro
provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute
umana.».