Art. 14 
 
 
                      Modifiche all'articolo 15 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «e sia definita la popolazione potenzialmente esposta»; 
    b) al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:  «al  rischio»  sono
inserite le seguenti: «per la popolazione esposta». 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Si  riporta  l'articolo  15   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  15  (Provvedimenti  correttivi  e  limitazioni
          d'uso). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  16,
          in caso di inosservanza dei requisiti minimi per  i  valori
          di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Azienda sanitaria
          locale territorialmente competente: 
                  a)    provvede    affinche'     siano     ricercate
          immediatamente  le  cause  della  non  conformita'  e   sia
          definita la popolazione potenzialmente esposta; 
                  b) nel caso di  mancata  conformita'  ai  requisiti
          minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
          parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute
          umana, tranne nel caso in cui l'inosservanza del valore  di
          parametro venga ritenuta trascurabile; 
                  c) provvede affinche' siano adottati quanto prima i
          provvedimenti  correttivi  necessari  per  ripristinare  la
          qualita'  delle   acque,   tenuto   conto,   tra   l'altro,
          dell'entita'  del  superamento  del  valore  di   parametro
          pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute
          umana, secondo quanto descritto nel comma 2; 
                  d) nel caso di superamento dei valori di  parametro
          stabiliti  nell'allegato  I,  Parte  C,  esamina  se   tale
          inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e -
          limitatamente ai casi in cui sia necessario per tutelare la
          salute umana - adotta provvedimenti congrui a  ripristinare
          la qualita' delle acque; 
                  e) nel caso di  mancata  conformita'  ai  requisiti
          minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
          Parte D,  provvede  affinche'  siano  applicate  le  misure
          correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo
          9,  relativamente  ai  rischi  associati  ai   sistemi   di
          distribuzione idrica interni. 
                2. Nei casi di cui al  comma  1,  lettere  b)  e  d),
          qualora   l'Azienda   sanitaria   locale   territorialmente
          competente  consideri  che  l'inosservanza  dei  valori  di
          parametro configuri un pericolo per la salute  umana,  sono
          tempestivamente adottate le seguenti azioni: 
                  a)  l'Azienda  sanitaria  locale   territorialmente
          competente  comunica  al  gestore  e  all'EGATO  l'avvenuto
          superamento  dei  valori  di  parametro  e,  effettuate  le
          valutazioni del caso,  propone  al  Sindaco  l'adozione  di
          provvedimenti cautelativi a tutela  della  salute  pubblica
          proporzionati  al  rischio  per  la  popolazione   esposta,
          compresi divieti e limitazioni d'uso,  tenendo  presente  i
          pericoli per la salute umana  che  potrebbero  derivare  da
          un'interruzione della fornitura o da una limitazione di uso
          delle acque erogate; 
                  b)  il  gestore  idro-potabile,  sentite  l'Azienda
          sanitaria locale e l'EGATO, individuate tempestivamente  le
          cause della non conformita', attua i correttivi  gestionali
          di  competenza  necessari  all'immediato  ripristino  della
          qualita' delle acque erogate; 
                  c)  l'Azienda  sanitaria  locale   territorialmente
          competente, una volta stabilito che non sussiste piu' alcun
          pericolo  potenziale   per   la   salute   umana,   propone
          tempestivamente al  Sindaco  la  revoca  dei  provvedimenti
          cautelativi adottati ai sensi della lettera a),  informando
          contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile. 
                3. Il sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO ed
          il gestore idro-potabile, ciascuno per  quanto  di  propria
          competenza,  informano   i   consumatori   in   ordine   ai
          provvedimenti adottati e ai comportamenti  da  adottare  ai
          sensi del comma 2, secondo i seguenti principi: 
                  1) sono fornite informazioni a tutti i  consumatori
          interessati  in  merito  alla  valutazione  sul  potenziale
          pericolo per la salute umana e  sulle  relative  cause,  al
          superamento del valore  di  parametro  e  ai  provvedimenti
          correttivi intrapresi, alle condizioni  di  uso  e  consumo
          dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o  altri
          provvedimenti; 
                  2) le informazioni ai consumatori  sono  fornite  e
          aggiornate periodicamente e tengono conto, in  particolare,
          dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per
          la salute connessi all'acqua; una volta stabilito  che  non
          sussiste piu'  alcun  pericolo  potenziale  per  la  salute
          umana, l'informazione sul ripristino del  normale  servizio
          e' comunicata tempestivamente ai consumatori. 
                4. In caso di  rilevamento  di  sostanze  o  composti
          inclusi nell'elenco di controllo di  cui  all'articolo  12,
          comma 10, in concentrazioni superiori ai valori  indicativi
          in esso stabiliti, l'Autorita'  Sanitaria  territorialmente
          competente: 
                  a) in ottemperanza all'articolo  7,  richiede  alla
          regione o provincia autonoma un adeguato monitoraggio delle
          aree di alimentazione per i punti di prelievo di  acque  da
          destinare al consumo umano; 
                  b) in  ottemperanza  all'articolo  8,  richiede  ai
          gestori idro-potabili la verifica che il trattamento  delle
          acque sia adeguato a raggiungere il valore indicativo o, se
          necessario, l'ottimizzazione del trattamento stesso; 
                  c)   adotta   eventuali   provvedimenti    ritenuti
          necessari per proteggere la salute umana  conformemente  ai
          commi 2 e 3; 
                5. Ferma restando la non mancata conformita' rispetto
          ai  valori  di   parametro   stabiliti   nell'allegato   I,
          l'Autorita'  sanitaria   locale   provvede   affinche'   la
          fornitura  di  acque  destinate  al   consumo   umano   che
          rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia
          vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni  altro
          provvedimento correttivo necessario per tutelare la  salute
          umana.».