Art. 15 
 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera b), le  parole:  «al  consumo  umano,  per
parametri» sono sostituite dalle seguenti: «al consumo umano,  o  per
parametri»; 
    b) al  comma  6,  la  parola:  «riportate»  e'  sostituita  dalla
seguente: «riportare». 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Si  riporta  l'articolo  16   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 16 (Deroghe).  -  1.  La  regione  o  provincia
          autonoma puo' stabilire  deroghe  ai  valori  di  parametro
          fissati nell'allegato I, Parte B, fino a un valore  massimo
          ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche' nessuna
          deroga presenti potenziale pericolo per la salute  umana  e
          sempreche'  l'approvvigionamento  di  acque  destinate   al
          consumo umano conformi ai valori  di  parametro  non  possa
          essere assicurato con nessun altro mezzo congruo. 
                2. Le deroghe stabilite in  base  al  comma  1,  sono
          limitate alle seguenti situazioni: 
                  a) punti di  prelievo  di  acque  da  destinare  al
          consumo umano afferenti ad una nuova area di alimentazione; 
                  b) una nuova fonte di inquinamento  rilevata  nelle
          aree di alimentazione dei punti di  prelievo  di  acque  da
          destinare al consumo umano, o  per  parametri  recentemente
          ricercati o individuati; 
                  c) una circostanza  imprevista  ed  eccezionale  in
          un'area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo
          di acque  da  destinare  al  consumo  umano,  che  potrebbe
          comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di
          parametro. 
                3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e'
          stabilito  con  decreto  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica, su motivata richiesta della regione o provincia
          autonoma trasmessa al Ministero della salute. 
                4. Le deroghe  concesse  dalla  regione  o  provincia
          autonoma ai sensi del comma 1, non possono essere superiori
          ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di
          tale periodo, la regione o provincia autonoma trasmette  al
          Ministero della salute  una  circostanziata  relazione  sui
          risultati conseguiti nel periodo di deroga in  ordine  alla
          qualita' delle acque, comunicando e documentando  ai  sensi
          di quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessita' di un
          ulteriore periodo di deroga. 
                5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle
          situazioni di cui al precedente comma 2, lettera a)  e  b),
          su motivata richiesta della regione  o  provincia  autonoma
          fondata sulla relazione sui risultati  conseguiti  prodotta
          ai sensi del  comma  4,  con  decreto  del  Ministro  della
          salute,  da   emanare   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  valutata  la
          documentazione  pervenuta,  puo'   essere   consentita   la
          concessione di una seconda deroga per un periodo  inferiore
          ai tre anni. 
                6. Le richieste motivate per le  deroghe  di  cui  ai
          commi 1 e 5, dovranno riportare le seguenti informazioni: 
                  a)  motivi   della   richiesta   di   deroga,   con
          indicazione della causa di non  conformita'  della  risorsa
          idrica; 
                  b) parametri interessati, risultati  dei  controlli
          effettuati  negli   ultimi   tre   anni,   valore   massimo
          ammissibile in deroga proposto per ogni parametro; 
                  c) area geografica, quantita' di acqua fornita ogni
          giorno, popolazione coinvolta  e  eventuali  effetti  sugli
          operatori del settore alimentare interessati; 
                  d) opportuno programma di controllo che preveda, se
          necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a
          quelli minimi previsti; 
                  e) piano d'azione relativo alle  necessarie  misure
          correttive, compreso un calendario dei  lavori,  una  stima
          dei  costi,  la  relativa  copertura   finanziaria   e   le
          disposizioni per il riesame; 
                  f) durata necessaria della deroga richiesta. 
                7.  Il   Ministero   della   salute   comunica   alla
          Commissione europea le motivazioni della sua  decisione  in
          merito alla seconda deroga,  unitamente  ai  risultati  del
          riesame, entro 3 mesi dalla concessione della deroga stessa
          da parte della regione o provincia autonoma. 
                8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni  e
          province autonome ai  sensi  del  presente  articolo,  sono
          trasmessi  al  Ministero  della  salute  e   al   Ministero
          dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  entro  e  non
          oltre quindici giorni dalla loro adozione. 
                9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se
          la  regione   o   la   provincia   autonoma   ritiene   che
          l'inosservanza del valore di parametro sia  trascurabile  e
          se le azioni correttive intraprese a norma dell'articolo 15
          sono sufficienti a risolvere il problema entro  un  periodo
          massimo  di  trenta  giorni,  fissa   il   valore   massimo
          ammissibile  per  il  parametro  interessato  e  attua   le
          necessarie misure per risolvere il problema  non  oltre  il
          suddetto periodo, trasmettendo al Ministero della salute le
          informazioni sul ripristino della qualita' dell'acqua. 
                10. Il ricorso alla procedura di cui al comma  9  non
          e' consentito se l'inosservanza di  uno  stesso  valore  di
          parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua  si
          e' verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei
          dodici mesi precedenti. 
                11. La regione o provincia  autonoma  che  si  avvale
          delle  deroghe  di  cui  al  presente   articolo   provvede
          affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente  e
          adeguatamente informata delle  deroghe  applicate  e  delle
          condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la  regione  o
          provincia   autonoma    provvede    inoltre    a    fornire
          raccomandazioni a gruppi specifici  di  popolazione  per  i
          quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le
          informazioni e  raccomandazioni  fornite  alla  popolazione
          fanno parte integrante del  provvedimento  di  deroga.  Gli
          obblighi di cui al presente comma sono osservati anche  nei
          casi di cui al precedente comma 9, qualora la regione o  la
          provincia autonoma lo ritenga opportuno. 
                12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle
          deroghe adottate a norma  del  presente  articolo  ai  fini
          della redazione dei piani di tutela delle acque e per  ogni
          considerazione,  valutazione  e  provvedimento   correttivo
          previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per la definizione
          dei programmi di controllo di cui all'articolo 12. 
                13. Il presente articolo non si  applica  alle  acque
          fornite mediante  cisterna  ed  a  quelle  confezionate  in
          bottiglie o contenitori, rese disponibili  per  il  consumo
          umano.».