Art. 15
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «al consumo umano, per
parametri» sono sostituite dalle seguenti: «al consumo umano, o per
parametri»;
b) al comma 6, la parola: «riportate» e' sostituita dalla
seguente: «riportare».
Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 16 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16 (Deroghe). - 1. La regione o provincia
autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro
fissati nell'allegato I, Parte B, fino a un valore massimo
ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche' nessuna
deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e
sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al
consumo umano conformi ai valori di parametro non possa
essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono
limitate alle seguenti situazioni:
a) punti di prelievo di acque da destinare al
consumo umano afferenti ad una nuova area di alimentazione;
b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle
aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano, o per parametri recentemente
ricercati o individuati;
c) una circostanza imprevista ed eccezionale in
un'area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo
di acque da destinare al consumo umano, che potrebbe
comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di
parametro.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e'
stabilito con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su motivata richiesta della regione o provincia
autonoma trasmessa al Ministero della salute.
4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia
autonoma ai sensi del comma 1, non possono essere superiori
ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di
tale periodo, la regione o provincia autonoma trasmette al
Ministero della salute una circostanziata relazione sui
risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine alla
qualita' delle acque, comunicando e documentando ai sensi
di quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessita' di un
ulteriore periodo di deroga.
5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle
situazioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e b),
su motivata richiesta della regione o provincia autonoma
fondata sulla relazione sui risultati conseguiti prodotta
ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della
salute, da emanare di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, valutata la
documentazione pervenuta, puo' essere consentita la
concessione di una seconda deroga per un periodo inferiore
ai tre anni.
6. Le richieste motivate per le deroghe di cui ai
commi 1 e 5, dovranno riportare le seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga, con
indicazione della causa di non conformita' della risorsa
idrica;
b) parametri interessati, risultati dei controlli
effettuati negli ultimi tre anni, valore massimo
ammissibile in deroga proposto per ogni parametro;
c) area geografica, quantita' di acqua fornita ogni
giorno, popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli
operatori del settore alimentare interessati;
d) opportuno programma di controllo che preveda, se
necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a
quelli minimi previsti;
e) piano d'azione relativo alle necessarie misure
correttive, compreso un calendario dei lavori, una stima
dei costi, la relativa copertura finanziaria e le
disposizioni per il riesame;
f) durata necessaria della deroga richiesta.
7. Il Ministero della salute comunica alla
Commissione europea le motivazioni della sua decisione in
merito alla seconda deroga, unitamente ai risultati del
riesame, entro 3 mesi dalla concessione della deroga stessa
da parte della regione o provincia autonoma.
8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e
province autonome ai sensi del presente articolo, sono
trasmessi al Ministero della salute e al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non
oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se
la regione o la provincia autonoma ritiene che
l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e
se le azioni correttive intraprese a norma dell'articolo 15
sono sufficienti a risolvere il problema entro un periodo
massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo
ammissibile per il parametro interessato e attua le
necessarie misure per risolvere il problema non oltre il
suddetto periodo, trasmettendo al Ministero della salute le
informazioni sul ripristino della qualita' dell'acqua.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non
e' consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di
parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si
e' verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei
dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale
delle deroghe di cui al presente articolo provvede
affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e
adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle
condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o
provincia autonoma provvede inoltre a fornire
raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i
quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le
informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione
fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli
obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei
casi di cui al precedente comma 9, qualora la regione o la
provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle
deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini
della redazione dei piani di tutela delle acque e per ogni
considerazione, valutazione e provvedimento correttivo
previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per la definizione
dei programmi di controllo di cui all'articolo 12.
13. Il presente articolo non si applica alle acque
fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in
bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo
umano.».