Art. 16
Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo la parola: «media» e' inserita la
seguente: «annua»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili
da parte dei gestori idro-potabili trasmettendole con periodicita'
almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. Le
informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque, per la
prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029».
Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 18 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18 (Informazioni al pubblico). - 1. Fatte salve
le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
32, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti
informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione,
gestione e qualita' dell'acqua potabile fornita,
conformemente all'allegato IV, punto A, e nel rispetto
delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a
tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno,
nella forma piu' appropriata e facilmente accessibile,
anche nella bolletta o con mezzi digitali quali
applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:
a) le informazioni concernenti la qualita' delle
acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri
indicatori;
b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano
fornita per litro e metro cubo;
c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno
per anno o per periodo di fatturazione, nonche' le tendenze
del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se
tali informazioni sono a disposizione del gestore
idro-potabile;
d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo
familiare con la media annua nazionale, se applicabile,
conformemente alla lettera c);
e) un collegamento al sito istituzionale contenente
le informazioni di cui all'allegato IV.
3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente
articolo, l'ARERA adotta le misure necessarie per quanto di
competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina e
controllo del servizio idrico integrato.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese
disponibili da parte dei gestori idro-potabili
trasmettendole con periodicita' almeno semestrale al CeNSiA
attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni sono fornite
il prima possibile, e comunque non oltre il 12 gennaio 2029
per la prima volta.».