Art. 16 
 
 
                      Modifiche all'articolo 18 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera d), dopo la parola: «media» e' inserita la
seguente: «annua»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili
da parte dei gestori idro-potabili  trasmettendole  con  periodicita'
almeno  semestrale  al  CeNSiA  attraverso  il  sistema   AnTeA.   Le
informazioni sono fornite il prima  possibile,  e  comunque,  per  la
prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029». 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Si  riporta  l'articolo  18   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 18 (Informazioni al pubblico). - 1. Fatte salve
          le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
          32,  i  gestori  idro-potabili   assicurano   agli   utenti
          informazioni  adeguate  e  aggiornate   sulla   produzione,
          gestione   e   qualita'   dell'acqua   potabile    fornita,
          conformemente all'allegato IV,  punto  A,  e  nel  rispetto
          delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. 
                2. Le informazioni di cui al comma 1 sono  fornite  a
          tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno,
          nella forma  piu'  appropriata  e  facilmente  accessibile,
          anche  nella  bolletta   o   con   mezzi   digitali   quali
          applicazioni intelligenti, e comprendono almeno: 
                  a) le informazioni concernenti  la  qualita'  delle
          acque destinate  al  consumo  umano,  inclusi  i  parametri
          indicatori; 
                  b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo  umano
          fornita per litro e metro cubo; 
                  c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno
          per anno o per periodo di fatturazione, nonche' le tendenze
          del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se
          tali  informazioni  sono   a   disposizione   del   gestore
          idro-potabile; 
                  d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo
          familiare con la media  annua  nazionale,  se  applicabile,
          conformemente alla lettera c); 
                  e) un collegamento al sito istituzionale contenente
          le informazioni di cui all'allegato IV. 
                3. Al fine di assicurare gli obiettivi  del  presente
          articolo, l'ARERA adotta le misure necessarie per quanto di
          competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina  e
          controllo del servizio idrico integrato. 
                4. Le informazioni di cui ai commi 1 e  2  sono  rese
          disponibili   da   parte    dei    gestori    idro-potabili
          trasmettendole con periodicita' almeno semestrale al CeNSiA
          attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni  sono  fornite
          il prima possibile, e comunque non oltre il 12 gennaio 2029
          per la prima volta.».