Art. 17 
 
 
                      Modifiche all'articolo 19 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  rubrica,  le  parole:  «direttiva  2020/2184/UE»   sono
sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2020/2184»; 
    b) al comma 1,  dopo  le  parole:  «dirigenti  di  ricerca»  sono
inserite le seguenti: «e dirigenti tecnologi»; 
    c) al comma 2: 
      1) alla lettera a): 
        1.1) al numero 5), dopo le parole: «alla ASL di  competenza,»
sono inserite  le  seguenti:  «al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica,»; 
        1.2) il numero 6) e' sostituito dal seguente: 
          «6) elaborazione  delle  rendicontazioni  e  programmazioni
annuali sullo stato delle valutazioni  e  gestioni  del  rischio  dei
sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo  inoltro  alla
Commissione  nazionale  di  sorveglianza  sui  Piani   di   Sicurezza
dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20,  comma
3, lettera d), e la loro pubblicazione sul  sistema  AnTeA  entro  il
mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per  le  finalita'  di
cui al comma 3, lettera d);»; 
      2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
        «d-bis) attivita' di supporto tecnico-scientifico nell'ambito
delle funzioni svolte dal "Sistema  nazionale  di  valutazione  della
conformita'  dei  prodotti  che  vengono  a  contatto  con  le  acque
destinate  al  consumo  umano"  di  cui  all'articolo  10,  comma  6,
comprendente  i  rapporti  con  gli   organismi   tecnico-scientifici
nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati  membri
e  l'ECHA,  nonche'  riguardanti  la  definizione  dei  programmi  di
controllo dei suddetti prodotti di  concerto  con  le  regioni  e  le
province autonome,  i  contenziosi  nazionali  e  internazionali,  la
formazione, la comunicazione e l'inserimento in  AnTeA  dei  prodotti
risultati conformi ai sensi dell'articolo 10; 
        d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute
per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri  aggiuntivi  di
idoneita' da adottare nella valutazione della conformita' dei  ReMaF,
secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione
dei programmi di controllo.»; 
    d) al comma 3, lettera b), le parole:  «Autorita'  ambientali  e»
sono sostituite dalle seguenti: «regioni e  province  autonome  e  le
autorita'»; 
    e) al comma 4: 
      1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) una sezione dedicata  alle  informazioni  disponibili
sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi  sul  mercato
nazionale;». 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Si  riporta  l'articolo  19   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                  «Art. 19 (Istituzione  del  CeNSiA  e  di  AnTeA  e
          informazioni relative al  controllo  dell'attuazione  della
          direttiva direttiva  (UE)  2020/2184).  -  1.  Ai  fini  di
          assicurare un approccio sistemico nell'implementazione  del
          presente decreto e la gestione e  comunicazione  efficiente
          dei  dati  funzionali  al  controllo  dell'attuazione   del
          decreto  stesso,  garantendo  l'accesso  al  pubblico  alle
          informazioni, e lo scambio di dati e di  comunicazioni  tra
          le Autorita' competenti nazionali e dell'Unione europea,  e
          tra queste e gli operatori del settore  idropotabile,  sono
          istituiti presso l'ISS: 
                  a) entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il  Centro  nazionale  per  la
          sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro  aree
          funzionali: rischio microbiologico  e  virologico;  rischio
          chimico;  coordinamento,  gestione  e  accesso   ai   dati;
          valutazione e approvazione  di  piani  di  sicurezza  delle
          acque; il direttore del CeNSiA e' scelto tra i dirigenti di
          ricerca  e  dirigenti   tecnologi   dell'ISS   ovvero   tra
          professionalita'  di  comprovata  esperienza  in  Piani  di
          sicurezza delle acque e protocollo su acqua e  salute;  per
          lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA  si  avvale
          di personale dell'ISS; 
                  b) entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  il   sistema   informativo
          centralizzato denominato  "Anagrafe  Territoriale  dinamica
          delle Acque potabili (AnTeA)". 
                2. Le funzioni del CeNSiA di  cui  al  punto  a)  del
          comma 1, sono le seguenti: 
                  a) approvazione dei Piani di sicurezza delle  acque
          (PSA), anche nell'ambito della valutazione  della  qualita'
          tecnica dell'acqua  e  del  servizio  idrico  integrato  di
          competenza di ARERA; in particolare: 
                    1) elaborazione, entro novanta giorni dalla  data
          in entrata in operativita' del Centro, delle  "Linee  guida
          per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le
          forniture idro-potabili", ai sensi degli articoli  6  e  8,
          sulla  base  dei  criteri  stabiliti  all'Allegato  VI,   e
          successivo   inoltro   alla   Commissione   nazionale    di
          sorveglianza sui  Piani  di  Sicurezza  dell'acqua  di  cui
          all'articolo 20, per sottoporle a giudizio di valutazione e
          validazione da parte della Commissione stessa; 
                    2) coordinamento del Gruppo nazionale di  esperti
          per la verifica, valutazione e approvazione del  PSA,  come
          descritto nella Parte  II,  lettera  C,  dell'allegato  VI,
          istituito  con  decreto  del  Ministero  della  salute,  su
          proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centottanta  giorni
          dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera
          a); 
                    3) formazione continua e qualifica degli  esperti
          del Gruppo nazionale di cui al punto 2); 
                    4) verifica della conformita' e funzionalita' dei
          PSA anche  attraverso  verifiche  ispettive  sulla  filiera
          idro-potabile e secondo quanto previsto dalle  Linee  guida
          richiamate al punto 1); 
                    5) formulazione dei giudizi di  approvazione  dei
          PSA  richiesti   dai   gestori   idro-potabili   ai   sensi
          dell'articolo  8,  comma  1,  e  successiva  notifica   del
          giudizio al gestore idro-potabile, alla regione e provincia
          autonoma,   alla   ASL   di   competenza,   al    Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ad  ARERA,  e
          pubblicazione sul sistema AnTeA; 
                    6)   elaborazione   delle    rendicontazioni    e
          programmazioni annuali  sullo  stato  delle  valutazioni  e
          gestioni   del   rischio   dei   sistemi    di    fornitura
          idro-potabile, il loro successivo inoltro alla  Commissione
          nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua
          per la loro approvazione ai sensi dell'articolo  20,  comma
          3, lettera d), e la loro pubblicazione  sul  sistema  AnTeA
          entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per
          le finalita' di cui al comma 3,  lettera  d);  b)  rilascio
          delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale
          dei ReMaF in conformita' al presente decreto; 
                  b) rilascio delle autorizzazioni  per  l'immissione
          sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita' al  presente
          decreto; 
                  c) gestione del sistema  informativo  centralizzato
          AnTeA, sulla  base  degli  indirizzi  del  Ministero  della
          salute  e   delle   indicazioni   fornite   dal   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica con il  supporto
          di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5; 
                  d)   produzione   e   comunicazione   di   evidenze
          funzionali a garantire le azioni previste all'articolo  17,
          anche per quanto riguarda l'accesso universale  ed  equo  a
          quantita' adeguate di acqua potabile e a  servizi  igienici
          sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato
          rispetto  a  diversi  scenari  di  pressioni  climatiche  e
          ambientali. 
                  d-bis) attivita'  di  supporto  tecnico-scientifico
          nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di
          valutazione della conformita' dei prodotti  che  vengono  a
          contatto con le acque destinate al consumo  umano"  di  cui
          all'articolo 10, comma 6, comprendente i rapporti  con  gli
          organismi tecnico-scientifici nazionali  e  internazionali,
          la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA,  nonche'
          riguardanti la definizione dei programmi di  controllo  dei
          suddetti prodotti di concerto con le regioni e le  province
          autonome, i  contenziosi  nazionali  e  internazionali,  la
          formazione, la comunicazione e l'inserimento in  AnTeA  dei
          prodotti risultati conformi ai sensi dell'articolo 10; 
                  d-ter) supporto  tecnico-scientifico  al  Ministero
          della salute per quanto attiene la fissazione di  eventuali
          criteri  aggiuntivi  di   idoneita'   da   adottare   nella
          valutazione della conformita'  dei  ReMaF,  secondo  quanto
          stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione  dei
          programmi di controllo. 
                3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e'
          allineato con i sistemi informativi istituiti a livello  di
          Unione europea e con  il  riparto  delle  competenze  delle
          Autorita' nazionali sanitarie e  ambientali  preposte  alla
          protezione e alla vigilanza sui corpi idrici  da  destinare
          al consumo umano e sulle acque destinate al consumo  umano,
          e ha le seguenti finalita': 
                  a)   assicurare   l'acquisizione,   l'elaborazione,
          l'analisi e la  condivisione  di  dati  di  monitoraggio  e
          controllo relativi alla qualita' delle acque da destinare e
          destinate a consumo umano,  funzionali  all'attuazione  del
          presente decreto, con particolare riguardo  agli  obiettivi
          generali di cui all'articolo 4; 
                  b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la
          condivisione dei dati tra le regioni e province autonome  e
          le autorita'  sanitarie  competenti  a  livello  nazionale,
          regionale e locale,  e  tra  queste  e  gli  operatori  del
          settore idropotabile; 
                  c) garantire un idoneo accesso  al  pubblico  delle
          informazioni di cui all'articolo 18 e all'allegato IV; 
                  d) assicurare la disponibilita', l'aggiornamento  e
          l'accessibilita' delle informazioni e dei dati  di  cui  al
          comma 6, alla Commissione europea, all'Agenzia Europea  per
          l'Ambiente e al Centro europeo  per  la  prevenzione  e  il
          controllo  delle  malattie,  al  minimo  della   serie   di
          informazioni contenenti i dati relativi al superamento  dei
          valori  di  parametro  e  agli  incidenti  di   una   certa
          rilevanza; 
                  e) assicurare lo scambio  di  informazioni  per  le
          rispettive finalita' di competenza con ARERA, ISTAT e altre
          istituzioni   nazionali,   nonche'   con   l'Organizzazione
          mondiale  della  sanita'  (OMS)  e   altre   organizzazioni
          internazionali. 
                4. Il sistema AnTeA contiene: 
                  a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico
          sulle misure adottate per migliorare l'accesso all'acqua di
          cui all'articolo 17, comma 3; 
                  b) una serie di dati sulle valutazioni  e  gestioni
          del rischio delle aree di  alimentazione  per  i  punti  di
          prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuate
          ai  sensi  dell'articolo  7,  da  rendere   disponibile   a
          decorrere dal 12  luglio  2027  e  regolarmente  aggiornata
          almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi: 
                    1) caratterizzazione delle aree di  alimentazione
          per i punti di  prelievo,  come  definito  all'articolo  7,
          comma 3, lettera a); 
                    2)  risultati  del   monitoraggio   nelle   acque
          superficiali e nelle acque sotterranee di cui  all'articolo
          7, comma 3, lettera c); 
                    3) in forma concisa, le informazioni sulle misure
          adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 10; 
                  c) per le finalita' di cui al comma 3, lettera  d),
          una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del  rischio
          dei sistemi di distribuzione idrica interni, effettuate  ai
          sensi  dell'articolo  6,  comma   8,   e   in   conformita'
          all'articolo 9, da rendere disponibile a decorrere  dal  12
          gennaio 2029 e  regolarmente  aggiornata  almeno  ogni  sei
          anni, compresi i seguenti elementi: 
                    1)  i  risultati  dei  controlli  dei   parametri
          elencati in allegato I, Parte D; 
                    2) in forma concisa, le informazioni sulle misure
          adottate,  e  sui  progressi  compiuti,  anche  per  quanto
          concerne le misure  tese  a  sostituire  le  componenti  di
          piombo  laddove  e'  stato  economicamente  e  tecnicamente
          fattibile; 
                  c-bis)  una  sezione  dedicata  alle   informazioni
          disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10
          immessi sul mercato nazionale; 
                  d) una sezione dedicata alle informazioni  relative
          alle richieste di autorizzazione e alle  registrazioni  dei
          ReMaF; 
                  e) per le finalita' di cui al comma 3, lettera  d),
          una serie di dati sui risultati dei controlli di  cui  agli
          articoli 12, 13 e 14 nonche' sui casi  di  superamento  dei
          valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B,
          da rendere disponibile a decorrere dal 12  gennaio  2029  e
          annualmente  aggiornata,  comprese  le   informazioni   sui
          provvedimenti   correttivi    adottati    in    conformita'
          all'articolo 15; 
                  f) per le finalita' di cui al comma 3, lettera  d),
          una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile  a
          decorrere dal 12 gennaio  2029  e  annualmente  aggiornata,
          sugli incidenti attinenti all'acqua  destinata  al  consumo
          umano che hanno  generato  un  potenziale  rischio  per  la
          salute  umana,   a   prescindere   da   qualsiasi   mancata
          conformita' ai valori di parametro che si  sia  verificata,
          protrattisi per piu' di  dieci  giorni  consecutivi  e  che
          abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause
          e  i  provvedimenti  correttivi  adottati  in   conformita'
          dell'articolo 15; 
                  g) per le finalita' di cui al comma 3, lettera  d),
          una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile  a
          decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente  aggiornata,
          su tutte le deroghe  concesse  a  norma  dell'articolo  16,
          commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all'articolo
          16, comma 6. 
                5.  Ove  possibile,  i  servizi  relativi   ai   dati
          territoriali ai sensi del decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 32, di attuazione della direttiva  2007/2/CE,  che
          istituisce     un'infrastruttura     per     l'informazione
          territoriale  nella  Comunita'  europea   (INSPIRE),   sono
          utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al
          comma 4. 
                6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli  atti  di
          esecuzione  che   la   Commissione   europea   adotta   per
          specificare il formato e le modalita'  della  presentazione
          delle informazioni relative al controllo dell'attuazione da
          fornire  a  norma   del   presente   articolo,   rendendoli
          disponibili sul sistema informativo AnTeA.».