Art. 17
Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «direttiva 2020/2184/UE» sono
sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2020/2184»;
b) al comma 1, dopo le parole: «dirigenti di ricerca» sono
inserite le seguenti: «e dirigenti tecnologi»;
c) al comma 2:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 5), dopo le parole: «alla ASL di competenza,»
sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica,»;
1.2) il numero 6) e' sostituito dal seguente:
«6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni
annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei
sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo inoltro alla
Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza
dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma
3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA entro il
mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per le finalita' di
cui al comma 3, lettera d);»;
2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) attivita' di supporto tecnico-scientifico nell'ambito
delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di valutazione della
conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque
destinate al consumo umano" di cui all'articolo 10, comma 6,
comprendente i rapporti con gli organismi tecnico-scientifici
nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati membri
e l'ECHA, nonche' riguardanti la definizione dei programmi di
controllo dei suddetti prodotti di concerto con le regioni e le
province autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la
formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei prodotti
risultati conformi ai sensi dell'articolo 10;
d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute
per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri aggiuntivi di
idoneita' da adottare nella valutazione della conformita' dei ReMaF,
secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione
dei programmi di controllo.»;
d) al comma 3, lettera b), le parole: «Autorita' ambientali e»
sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e le
autorita'»;
e) al comma 4:
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) una sezione dedicata alle informazioni disponibili
sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi sul mercato
nazionale;».
Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19 (Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e
informazioni relative al controllo dell'attuazione della
direttiva direttiva (UE) 2020/2184). - 1. Ai fini di
assicurare un approccio sistemico nell'implementazione del
presente decreto e la gestione e comunicazione efficiente
dei dati funzionali al controllo dell'attuazione del
decreto stesso, garantendo l'accesso al pubblico alle
informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra
le Autorita' competenti nazionali e dell'Unione europea, e
tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono
istituiti presso l'ISS:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Centro nazionale per la
sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree
funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio
chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati;
valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle
acque; il direttore del CeNSiA e' scelto tra i dirigenti di
ricerca e dirigenti tecnologi dell'ISS ovvero tra
professionalita' di comprovata esperienza in Piani di
sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per
lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale
di personale dell'ISS;
b) entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il sistema informativo
centralizzato denominato "Anagrafe Territoriale dinamica
delle Acque potabili (AnTeA)".
2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del
comma 1, sono le seguenti:
a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque
(PSA), anche nell'ambito della valutazione della qualita'
tecnica dell'acqua e del servizio idrico integrato di
competenza di ARERA; in particolare:
1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data
in entrata in operativita' del Centro, delle "Linee guida
per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le
forniture idro-potabili", ai sensi degli articoli 6 e 8,
sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato VI, e
successivo inoltro alla Commissione nazionale di
sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua di cui
all'articolo 20, per sottoporle a giudizio di valutazione e
validazione da parte della Commissione stessa;
2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti
per la verifica, valutazione e approvazione del PSA, come
descritto nella Parte II, lettera C, dell'allegato VI,
istituito con decreto del Ministero della salute, su
proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centottanta giorni
dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera
a);
3) formazione continua e qualifica degli esperti
del Gruppo nazionale di cui al punto 2);
4) verifica della conformita' e funzionalita' dei
PSA anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera
idro-potabile e secondo quanto previsto dalle Linee guida
richiamate al punto 1);
5) formulazione dei giudizi di approvazione dei
PSA richiesti dai gestori idro-potabili ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, e successiva notifica del
giudizio al gestore idro-potabile, alla regione e provincia
autonoma, alla ASL di competenza, al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ad ARERA, e
pubblicazione sul sistema AnTeA;
6) elaborazione delle rendicontazioni e
programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e
gestioni del rischio dei sistemi di fornitura
idro-potabile, il loro successivo inoltro alla Commissione
nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua
per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma
3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA
entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per
le finalita' di cui al comma 3, lettera d); b) rilascio
delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale
dei ReMaF in conformita' al presente decreto;
b) rilascio delle autorizzazioni per l'immissione
sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita' al presente
decreto;
c) gestione del sistema informativo centralizzato
AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della
salute e delle indicazioni fornite dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto
di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5;
d) produzione e comunicazione di evidenze
funzionali a garantire le azioni previste all'articolo 17,
anche per quanto riguarda l'accesso universale ed equo a
quantita' adeguate di acqua potabile e a servizi igienici
sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato
rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e
ambientali.
d-bis) attivita' di supporto tecnico-scientifico
nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di
valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a
contatto con le acque destinate al consumo umano" di cui
all'articolo 10, comma 6, comprendente i rapporti con gli
organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali,
la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA, nonche'
riguardanti la definizione dei programmi di controllo dei
suddetti prodotti di concerto con le regioni e le province
autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la
formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei
prodotti risultati conformi ai sensi dell'articolo 10;
d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero
della salute per quanto attiene la fissazione di eventuali
criteri aggiuntivi di idoneita' da adottare nella
valutazione della conformita' dei ReMaF, secondo quanto
stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione dei
programmi di controllo.
3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e'
allineato con i sistemi informativi istituiti a livello di
Unione europea e con il riparto delle competenze delle
Autorita' nazionali sanitarie e ambientali preposte alla
protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare
al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano,
e ha le seguenti finalita':
a) assicurare l'acquisizione, l'elaborazione,
l'analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e
controllo relativi alla qualita' delle acque da destinare e
destinate a consumo umano, funzionali all'attuazione del
presente decreto, con particolare riguardo agli obiettivi
generali di cui all'articolo 4;
b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la
condivisione dei dati tra le regioni e province autonome e
le autorita' sanitarie competenti a livello nazionale,
regionale e locale, e tra queste e gli operatori del
settore idropotabile;
c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle
informazioni di cui all'articolo 18 e all'allegato IV;
d) assicurare la disponibilita', l'aggiornamento e
l'accessibilita' delle informazioni e dei dati di cui al
comma 6, alla Commissione europea, all'Agenzia Europea per
l'Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie, al minimo della serie di
informazioni contenenti i dati relativi al superamento dei
valori di parametro e agli incidenti di una certa
rilevanza;
e) assicurare lo scambio di informazioni per le
rispettive finalita' di competenza con ARERA, ISTAT e altre
istituzioni nazionali, nonche' con l'Organizzazione
mondiale della sanita' (OMS) e altre organizzazioni
internazionali.
4. Il sistema AnTeA contiene:
a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico
sulle misure adottate per migliorare l'accesso all'acqua di
cui all'articolo 17, comma 3;
b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni
del rischio delle aree di alimentazione per i punti di
prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuate
ai sensi dell'articolo 7, da rendere disponibile a
decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente aggiornata
almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:
1) caratterizzazione delle aree di alimentazione
per i punti di prelievo, come definito all'articolo 7,
comma 3, lettera a);
2) risultati del monitoraggio nelle acque
superficiali e nelle acque sotterranee di cui all'articolo
7, comma 3, lettera c);
3) in forma concisa, le informazioni sulle misure
adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 10;
c) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d),
una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio
dei sistemi di distribuzione idrica interni, effettuate ai
sensi dell'articolo 6, comma 8, e in conformita'
all'articolo 9, da rendere disponibile a decorrere dal 12
gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei
anni, compresi i seguenti elementi:
1) i risultati dei controlli dei parametri
elencati in allegato I, Parte D;
2) in forma concisa, le informazioni sulle misure
adottate, e sui progressi compiuti, anche per quanto
concerne le misure tese a sostituire le componenti di
piombo laddove e' stato economicamente e tecnicamente
fattibile;
c-bis) una sezione dedicata alle informazioni
disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10
immessi sul mercato nazionale;
d) una sezione dedicata alle informazioni relative
alle richieste di autorizzazione e alle registrazioni dei
ReMaF;
e) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d),
una serie di dati sui risultati dei controlli di cui agli
articoli 12, 13 e 14 nonche' sui casi di superamento dei
valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B,
da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e
annualmente aggiornata, comprese le informazioni sui
provvedimenti correttivi adottati in conformita'
all'articolo 15;
f) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d),
una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a
decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata,
sugli incidenti attinenti all'acqua destinata al consumo
umano che hanno generato un potenziale rischio per la
salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata
conformita' ai valori di parametro che si sia verificata,
protrattisi per piu' di dieci giorni consecutivi e che
abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause
e i provvedimenti correttivi adottati in conformita'
dell'articolo 15;
g) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d),
una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a
decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente aggiornata,
su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 16,
commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all'articolo
16, comma 6.
5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati
territoriali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 32, di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che
istituisce un'infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE), sono
utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al
comma 4.
6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di
esecuzione che la Commissione europea adotta per
specificare il formato e le modalita' della presentazione
delle informazioni relative al controllo dell'attuazione da
fornire a norma del presente articolo, rendendoli
disponibili sul sistema informativo AnTeA.».