Art. 18 
 
 
                      Modifiche all'articolo 20 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, la parola: «acqua» e' sostituita dalla seguente:
«Acqua»; 
    b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, scelti  tra  i  dirigenti  sanitari  dell'ufficio  tecnico
competente in materia di qualita' delle acque  destinate  al  consumo
umano»; 
    c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per  l'approvazione,
le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1),
e le successive revisioni;». 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Si  riporta  l'articolo  20   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 20 (Istituzione della Commissione nazionale  di
          sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua). -  1.  Per
          le attivita' di approvazione delle valutazioni  e  gestioni
          del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del
          Ministero  della  salute,  da  adottare  entro  centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  e'  istituita   la   Commissione   nazionale   di
          sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua. 
                2. La Commissione nazionale di cui  al  comma  1,  e'
          composta da: 
                  a) due rappresentanti del Ministero  della  salute,
          di cui uno con funzione di  Presidente  della  Commissione,
          scelti  tra  i  dirigenti  sanitari  dell'ufficio   tecnico
          competente in materia di qualita' delle acque destinate  al
          consumo umano; 
                  b)  un  rappresentante  dell'ISS,   referente   del
          CeNSiA; 
                  c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica; 
                  d) un rappresentante del Ministero delle imprese  e
          del made in Italy; 
                  e)    un    rappresentante    del     Coordinamento
          Interregionale  della  Prevenzione,   Commissione   Salute,
          Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
                  f) un rappresentante di SNPA; 
                  g) un rappresentante di ARERA; 
                  h) un rappresentante degli EGATO. 
                3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono
          attribuite le seguenti funzioni: 
                  a) svolge compiti di indirizzo  e  sorveglianza  in
          materia di valutazioni e gestioni del rischio  dei  sistemi
          di fornitura idro-potabile, secondo un piano  triennale  di
          azioni; 
                  b) ai sensi degli  articoli  6  e  8,  valuta,  per
          l'approvazione, le Linee  guida  di  cui  all'articolo  19,
          comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni; 
                  c) su proposta del CeNSiA, definisce i  criteri  di
          qualifica degli esperti del "Gruppo  nazionale  di  esperti
          per la verifica, valutazione e approvazione del PSA" di cui
          all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2),  e  approva
          annualmente la composizione del Gruppo stesso; 
                  d) valuta,  per  l'approvazione,  su  proposta  del
          CeNSiA, le  rendicontazioni  e  le  programmazioni  annuali
          sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio
          dei sistemi di fornitura idro-potabile. 
                4. Ai componenti della Commissione di cui al comma  1
          non  sono  corrisposti  compensi,  gettoni   di   presenza,
          rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.».