Art. 18
Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «acqua» e' sostituita dalla seguente:
«Acqua»;
b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico
competente in materia di qualita' delle acque destinate al consumo
umano»;
c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione,
le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1),
e le successive revisioni;».
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20 (Istituzione della Commissione nazionale di
sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua). - 1. Per
le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni
del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del
Ministero della salute, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituita la Commissione nazionale di
sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua.
2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e'
composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute,
di cui uno con funzione di Presidente della Commissione,
scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico
competente in materia di qualita' delle acque destinate al
consumo umano;
b) un rappresentante dell'ISS, referente del
CeNSiA;
c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
d) un rappresentante del Ministero delle imprese e
del made in Italy;
e) un rappresentante del Coordinamento
Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute,
Conferenza delle regioni e delle province autonome;
f) un rappresentante di SNPA;
g) un rappresentante di ARERA;
h) un rappresentante degli EGATO.
3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono
attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in
materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi
di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di
azioni;
b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per
l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19,
comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni;
c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di
qualifica degli esperti del "Gruppo nazionale di esperti
per la verifica, valutazione e approvazione del PSA" di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva
annualmente la composizione del Gruppo stesso;
d) valuta, per l'approvazione, su proposta del
CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali
sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio
dei sistemi di fornitura idro-potabile.
4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1
non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.».