Art. 19
Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea le parole: «, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono essere
modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana
o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».
Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 21 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21 (Revisione e modifica degli allegati). - 1.
Con decreto del Ministro della salute sono recepite:
a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche
per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la
Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti
delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze
scientifiche e tecnologiche;
b) le modifiche del valore di parametro del
bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione
puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al
fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono
essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare
la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche
dell'Unione europea, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I,
II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministero delle
imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».