Art. 19 
 
 
                      Modifiche all'articolo 21 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, all'alinea  le  parole:  «,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Con decreto del Ministro della salute,  possono  essere
modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute  umana
o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione  europea,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto  con  il  Ministro
delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.». 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Si  riporta  l'articolo  21   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 21 (Revisione e modifica degli allegati). -  1.
          Con decreto del Ministro della salute sono recepite: 
                  a) le modifiche dell'allegato III sulle  specifiche
          per  l'analisi  dei  parametri,  ove  necessario,  che   la
          Commissione puo' apportare attraverso  l'adozione  di  atti
          delegati,  al  fine  di  adeguarle  alle  nuove  conoscenze
          scientifiche e tecnologiche; 
                  b)  le  modifiche  del  valore  di  parametro   del
          bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B,  che  la  Commissione
          puo' apportare attraverso l'adozione di atti  delegati,  al
          fine di adeguarlo  alle  nuove  conoscenze  scientifiche  e
          tecnologiche. 
                1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono
          essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare
          la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche
          dell'Unione  europea,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati  I,
          II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il  Ministero  delle
          imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».