Art. 2
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «comma 1), lettera a, punto 2)»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), punto 2)»;
2) alla lettera d), le parole: «ivi incluse quelle utilizzate
nelle imprese alimentari,» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in
bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero utilizzate
nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono
essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino ai punti
di rispetto della conformita' dell'acqua di cui, rispettivamente
all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e qualora siano destinate a
essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere
ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate
alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e dalle
apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali definite,
rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere f) e ii-ter),
devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino al
punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), con responsabilita' del gestore idro-potabile e del
gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti di
rispettiva competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di cui al primo
periodo, rientrando nella somministrazione diretta di bevande, sono
considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.»;
d) al comma 5, le parole: «, sono soggette esclusivamente alle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e
15, e ai pertinenti allegati» sono sostituite dalle seguenti: «non
sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 16, nonche'
ai pertinenti allegati, tenuto anche conto delle esenzioni di cui
all'articolo 8, comma 5»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media,
meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone
nell'ambito di un'attivita' commerciale o pubblica non sono soggette
alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9, nonche' ai
pertinenti allegati.».
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Campo di applicazione ed esenzioni). - 1. Il
presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come
tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n.
176;
b) alle acque considerate medicinali a norma della
pertinente legislazione;
c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), punto 2), se:
1) provenienti da fonti di approvvigionamento
proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli
obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente
legislazione alimentare e in particolare comprese nei
"principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di
controllo (sistema HACCP)", fatto salvo il rispetto per le
stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti
A e B;
2) la loro qualita' non puo' avere conseguenze
dirette o indirette sulla salubrita' del prodotto
alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorita'
sanitaria territorialmente competente;
d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi
specifici diversi da quello potabile, la cui qualita' non
abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei
consumatori interessati ovvero perche' regolate da diversa
specifica normativa, come individuate nell'allegato V.
2. Le acque destinate al consumo umano confezionate
in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero
utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di
alimenti, devono essere conformi alle disposizioni del
presente decreto fino ai punti di rispetto della
conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e
d), e qualora siano destinate a essere ingerite o si
preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da
esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate
alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e
dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali
definite all'articolo 2, comma 1, lettere f) e ii-ter),
devono essere conformi alle disposizioni del presente
decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), con responsabilita'
del gestore idro-potabile e del gestore idrico della
distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti di rispettiva
competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di
cui al primo periodo, rientrando nella somministrazione
diretta di bevande, sono considerate alimenti ai sensi del
regolamento (CE) n. 178/20024. Le acque destinate al
consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono
soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e
all'allegato I, Parti A e B.
5. Le navi che eseguono la desalinizzazione
dell'acqua, il trasporto passeggeri e operano in veste di
gestori idropotabili non sono soggette alle disposizioni di
cui agli articoli 7 e 16, e ai pertinenti allegati, tenuto
anche conto delle esenzioni di cui all'articolo 8, comma 5.
6. I requisiti minimi di cui all'allegato I, Parte A,
non si applicano all'acqua di sorgente di cui al decreto
legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.
7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano,
in media, meno di 10 m3 di acqua al giorno o che servono
meno di 50 persone nell'ambito di un'attivita' commerciale
o pubblica non sono soggette alle disposizioni di cui agli
articoli da 6 a 9, e ai pertinenti allegati.».