Art. 2 
 
 
                      Modifiche all'articolo 3 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera c), le parole: «comma 1), lettera a, punto  2)»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), punto 2)»; 
      2) alla lettera d), le parole: «ivi incluse  quelle  utilizzate
nelle imprese alimentari,» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  Le  acque  destinate  al  consumo  umano  confezionate  in
bottiglie o contenitori e destinate alla  vendita  ovvero  utilizzate
nella produzione, preparazione  o  trattamento  di  alimenti,  devono
essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino ai  punti
di rispetto della  conformita'  dell'acqua  di  cui,  rispettivamente
all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e qualora siano destinate a
essere ingerite o  si  preveda  ragionevolmente  che  possano  essere
ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono  considerate
alimenti ai sensi del regolamento (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le acque potabili erogate dalle  case  dell'acqua  e  dalle
apparecchiature   di   trattamento   dell'acqua,   quali    definite,
rispettivamente, all'articolo 2,  comma  1,  lettere  f)  e  ii-ter),
devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino al
punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5,  comma  1,
lettera e), con  responsabilita'  del  gestore  idro-potabile  e  del
gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) per gli  ambiti  di
rispettiva competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di cui al primo
periodo, rientrando nella somministrazione diretta di  bevande,  sono
considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.»; 
    d) al comma 5, le parole: «, sono  soggette  esclusivamente  alle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e
15, e ai pertinenti allegati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non
sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 16,  nonche'
ai pertinenti allegati, tenuto anche conto  delle  esenzioni  di  cui
all'articolo 8, comma 5»; 
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media,
meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono  meno  di  50  persone
nell'ambito di un'attivita' commerciale o pubblica non sono  soggette
alle disposizioni  di  cui  agli  articoli  da  6  a  9,  nonche'  ai
pertinenti allegati.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  l'articolo   3   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 3 (Campo di applicazione ed esenzioni). - 1. Il
          presente decreto non si applica: 
                  a) alle acque minerali naturali  riconosciute  come
          tali ai sensi del decreto legislativo 8  ottobre  2011,  n.
          176; 
                  b) alle acque considerate medicinali a norma  della
          pertinente legislazione; 
                  c) alle acque  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera a), punto 2), se: 
                    1) provenienti  da  fonti  di  approvvigionamento
          proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette  agli
          obblighi e ai  provvedimenti  correttivi  della  pertinente
          legislazione  alimentare  e  in  particolare  comprese  nei
          "principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici  di
          controllo (sistema HACCP)", fatto salvo il rispetto per  le
          stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti
          A e B; 
                    2) la loro qualita' non  puo'  avere  conseguenze
          dirette  o  indirette   sulla   salubrita'   del   prodotto
          alimentare finale, secondo quanto  valutato  dall'autorita'
          sanitaria territorialmente competente; 
                  d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi
          specifici diversi da quello potabile, la cui  qualita'  non
          abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute  dei
          consumatori interessati ovvero perche' regolate da  diversa
          specifica normativa, come individuate nell'allegato V. 
                2. Le acque destinate al consumo  umano  confezionate
          in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita  ovvero
          utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento  di
          alimenti, devono  essere  conformi  alle  disposizioni  del
          presente  decreto  fino  ai   punti   di   rispetto   della
          conformita' di cui all'articolo 5, comma 1,  lettere  c)  e
          d), e qualora  siano  destinate  a  essere  ingerite  o  si
          preveda ragionevolmente  che  possano  essere  ingerite  da
          esseri umani, dal predetto punto in  poi  sono  considerate
          alimenti ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. 
                3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua  e
          dalle  apparecchiature  di  trattamento  dell'acqua,  quali
          definite all'articolo 2, comma 1,  lettere  f)  e  ii-ter),
          devono  essere  conformi  alle  disposizioni  del  presente
          decreto fino al punto di rispetto della conformita' di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera  e),  con  responsabilita'
          del  gestore  idro-potabile  e  del  gestore  idrico  della
          distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti  di  rispettiva
          competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi,  le  acque  di
          cui al primo  periodo,  rientrando  nella  somministrazione
          diretta di bevande, sono considerate alimenti ai sensi  del
          regolamento  (CE)  n.  178/20024.  Le  acque  destinate  al
          consumo  umano  richiamate  al  precedente  comma  2,  sono
          soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5  e
          all'allegato I, Parti A e B. 
                5.  Le  navi   che   eseguono   la   desalinizzazione
          dell'acqua, il trasporto passeggeri e operano in  veste  di
          gestori idropotabili non sono soggette alle disposizioni di
          cui agli articoli 7 e 16, e ai pertinenti allegati,  tenuto
          anche conto delle esenzioni di cui all'articolo 8, comma 5. 
                6. I requisiti minimi di cui all'allegato I, Parte A,
          non si applicano all'acqua di sorgente di  cui  al  decreto
          legislativo 8 ottobre 2011, n. 176. 
                7. I sistemi di fornitura idro-potabile che  erogano,
          in media, meno di 10 m3 di acqua al giorno  o  che  servono
          meno di 50 persone nell'ambito di un'attivita'  commerciale
          o pubblica non sono soggette alle disposizioni di cui  agli
          articoli da 6 a 9, e ai pertinenti allegati.».