Art. 20 
 
 
                      Modifiche all'articolo 23 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fermo restando quanto previsto dall'articolo  165,  comma  3,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  salvo  che  la  condotta
abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra  l'accertamento  della
violazione e l'adozione  delle  misure  correttive,  un  danno  o  un
pericolo di danno  per  la  salute  umana,  accertato  dall'autorita'
sanitaria territorialmente competente»; 
      2) alla lettera d), le parole: «case dell'acqua, in violazione»
sono sostituite dalle seguenti: «case dell'acqua e apparecchiature di
trattamento dell'acqua in violazione»; 
      3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
        «n)  la  violazione  della  conformita'   alle   disposizioni
dell'articolo 10 dei  prodotti  che  entrano  a  contatto  con  acqua
destinata al  consumo  umano  o  della  conformita'  dei  ReMaF  alle
disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.»; 
    b) al comma 2: 
      1) all'alinea, le parole: «, relativamente  ai  ReMaf  prodotti
ovvero  immessi  sul  mercato  nazionale  successivamente  alla  data
indicata all'articolo 11, comma 4» sono soppresse; 
      2) alla lettera a), le parole: «comma 5» sono sostituite  dalle
seguenti: «comma 4»; 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi  di
informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo  11,  comma  12,
lettera d), e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 2.000 a euro 20.000;»; 
      4) alla lettera d), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 15»; 
    c) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Si  riporta  l'articolo  23   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  23  (Sanzioni).  -  1.  Salvo  che  il   fatto
          costituisca reato: 
                  a) il  gestore  idro-potabile  che  fornisce  acqua
          destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni
          di cui all'articolo 4, comma 2,  lett.  a),  b)  e  c),  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  16.000
          a 92.000 euro, fermo restando quanto previsto dall'articolo
          165, comma 3, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, salvo che la condotta  abbia  cagionato,  nel  periodo
          intercorrente  tra  l'accertamento   della   violazione   e
          l'adozione delle misure correttive, un danno o un  pericolo
          di danno per  la  salute  umana,  accertato  dall'autorita'
          sanitaria territorialmente competente; 
                  b) il gestore della  distribuzione  idrica  interna
          che viola le disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  3,
          per le acque fornite attraverso  sistemi  di  distribuzione
          interni,  e'  punito   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; 
                  c)  chiunque  utilizza  in  un'impresa  alimentare,
          mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle
          disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e
          c),  seppur  lo  sia  nel  punto  di   consegna,   per   la
          fabbricazione,   il    trattamento,    la    conservazione,
          l'immissione sul mercato di prodotti o  sostanze  destinate
          al consumo umano, che ha conseguenze sulla  salubrita'  del
          prodotto  alimentare  finale  e  ripercussioni,  dirette  o
          indirette, sulla salute  dei  consumatori  interessati,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
          30.000 euro; 
                  d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo
          umano  attraverso  case  dell'acqua  e  apparecchiature  di
          trattamento dell'acqua in violazione delle disposizioni  di
          cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
          euro; 
                  e) l'inosservanza dell'obbligo  di  implementazione
          di valutazione  e  gestione  del  rischio  del  sistema  di
          fornitura  idro-potabile  ai  sensi  dell'articolo  8,   e'
          soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; 
                  f) l'inosservanza dell'obbligo  di  implementazione
          delle misure dirette a escludere rischi  di  contaminazione
          di acque destinate a consumo umano con  acque  di  qualita'
          non adeguata menzionate all'articolo 3,  comma  1,  lettera
          d), e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500
          a 12.000 euro; 
                  g) l'inosservanza dell'obbligo  di  implementazione
          di valutazione  e  gestione  del  rischio  del  sistema  di
          distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e  di
          talune navi  ai  sensi  dell'articolo  9,  e'  soggetto  al
          pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
          5.000 euro; 
                  h) l'inosservanza dell'obbligo  di  implementazione
          dei  controlli  interni  ai  sensi  dell'articolo  14,   e'
          soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; 
                  i) l'inosservanza dei provvedimenti  imposti  dalle
          competenti Autorita' per  ripristinare  la  qualita'  delle
          acque destinate al consumo  umano  a  tutela  della  salute
          umana, e' punita: 
                    1) con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
          250 a 2.000 euro se i provvedimenti  riguardano  edifici  o
          strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico; 
                    2) con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
          4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o
          strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico; 
                    3) con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
          8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi
          di fornitura idro-potabile; 
                  l) la violazione degli adempimenti di  trasmissione
          dei risultati dei controlli interni secondo le modalita' di
          cui all'articolo 14, comma 3 e 4, e' punita con la sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro; 
                  m) il gestore idro-potabile che non ottempera  agli
          obblighi di informazione al pubblico  di  cui  all'articolo
          18, e' soggetto al pagamento della sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro; 
                  n)   la   violazione   della    conformita'    alle
          disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti  che  entrano  a
          contatto con acqua  destinata  al  consumo  umano  o  della
          conformita' dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11  e
          dell'allegato IX, e' punita con la sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato: 
                  a)  chiunque  immette  sul  mercato  nazionale,   o
          importa per l'immissione sul mercato  nazionale,  ReMaF  in
          assenza o in difformita' dell'autorizzazione rilasciata  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 4, e' soggetto  al  pagamento
          della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a  48.000
          euro; 
                  b)  chiunque  utilizza  ReMaF   non   conformi   ai
          requisiti  tecnici  di  idoneita'  per   l'uso   convenuto,
          riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e' soggetto  al
          pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000
          a 30.000 euro; 
                  c) l'operatore economico  che  non  ottempera  agli
          obblighi  di  informazione  al  CeNSiA  sui  ReMaF  di  cui
          all'articolo 11, comma 12, lettera d),  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  2.000  a  euro
          20.000; 
                  d)   chiunque   non   ottempera   agli   oneri   di
          conservazione  della  documentazione  sui  ReMaF   di   cui
          all'articolo 11, comma 15, e' soggetto al  pagamento  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. 
                3.  All'accertamento  e  alla   contestazione   delle
          violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative
          di  cui  al  presente  articolo,  provvedono  le  autorita'
          sanitarie locali territorialmente competenti. 
                4.  I  proventi  derivanti  dall'applicazione   delle
          sanzioni  amministrative  pecuniarie   accertate   per   le
          violazioni di cui al presente decreto  dagli  organi  dello
          Stato nelle materie di  competenza  statale,  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato. 
                5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie
          previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due  anni,
          sulla  base  delle  variazioni  dell'indice  nazionale  dei
          prezzi al  consumo  per  l'intera  collettivita',  rilevato
          dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. 
                6. Per quanto non previsto dal presente  decreto,  si
          applicano  le  disposizioni  del  capo  I  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
                7. Per la graduazione delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie, l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui
          all'articolo 11 della legge n. 689  del  1981,  puo'  tener
          conto dei danni cagionati a  cose  o  persone  per  effetto
          della violazione di disposizioni del presente decreto.».