Art. 20
Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fermo restando quanto previsto dall'articolo 165, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che la condotta
abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della
violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un
pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorita'
sanitaria territorialmente competente»;
2) alla lettera d), le parole: «case dell'acqua, in violazione»
sono sostituite dalle seguenti: «case dell'acqua e apparecchiature di
trattamento dell'acqua in violazione»;
3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) la violazione della conformita' alle disposizioni
dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a contatto con acqua
destinata al consumo umano o della conformita' dei ReMaF alle
disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «, relativamente ai ReMaf prodotti
ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data
indicata all'articolo 11, comma 4» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di
informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 12,
lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 20.000;»;
4) alla lettera d), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 15»;
c) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.
Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato:
a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua
destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000
a 92.000 euro, fermo restando quanto previsto dall'articolo
165, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, salvo che la condotta abbia cagionato, nel periodo
intercorrente tra l'accertamento della violazione e
l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo
di danno per la salute umana, accertato dall'autorita'
sanitaria territorialmente competente;
b) il gestore della distribuzione idrica interna
che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3,
per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione
interni, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
c) chiunque utilizza in un'impresa alimentare,
mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e
c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione,
l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate
al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita' del
prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o
indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
30.000 euro;
d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo
umano attraverso case dell'acqua e apparecchiature di
trattamento dell'acqua in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
euro;
e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione
di valutazione e gestione del rischio del sistema di
fornitura idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
f) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione
delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione
di acque destinate a consumo umano con acque di qualita'
non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera
d), e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 12.000 euro;
g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione
di valutazione e gestione del rischio del sistema di
distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di
talune navi ai sensi dell'articolo 9, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
5.000 euro;
h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione
dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
i) l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle
competenti Autorita' per ripristinare la qualita' delle
acque destinate al consumo umano a tutela della salute
umana, e' punita:
1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o
strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o
strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico;
3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi
di fornitura idro-potabile;
l) la violazione degli adempimenti di trasmissione
dei risultati dei controlli interni secondo le modalita' di
cui all'articolo 14, comma 3 e 4, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli
obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo
18, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro;
n) la violazione della conformita' alle
disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a
contatto con acqua destinata al consumo umano o della
conformita' dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11 e
dell'allegato IX, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) chiunque immette sul mercato nazionale, o
importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in
assenza o in difformita' dell'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000
euro;
b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai
requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto,
riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000
a 30.000 euro;
c) l'operatore economico che non ottempera agli
obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui
all'articolo 11, comma 12, lettera d), e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
20.000;
d) chiunque non ottempera agli oneri di
conservazione della documentazione sui ReMaF di cui
all'articolo 11, comma 15, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
3. All'accertamento e alla contestazione delle
violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo, provvedono le autorita'
sanitarie locali territorialmente competenti.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le
violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello
Stato nelle materie di competenza statale, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato.
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni,
sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato
dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui
all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, puo' tener
conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto
della violazione di disposizioni del presente decreto.».