Art. 21
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le Autorita' ambientali e» sono
sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome, le
autorita'», le parole: «PFAS-totale,» sono soppresse e dopo le
parole: «somma di PFAS» sono inserite le seguenti: «, somma di 4
PFAS,»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 12 gennaio 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 13 gennaio 2026»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorita'
sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita',
e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a
garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il
valore di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto
riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA).
2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume
carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.».
Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 24 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24 (Norme transitorie). - 1. Le regioni e le
province autonome, le autorita' sanitarie e i gestori
idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque
non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a
garantire che le acque destinate al consumo umano
soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I,
Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi
aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, somma di 4 PFAS
e uranio.
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1
assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio
2026.
2-bis. Le regioni e le province autonome, le
autorita' sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con
ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio
2027, le misure necessarie a garantire che le acque
destinate al consumo umano soddisfino il valore di
parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto
riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA).
2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma
2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13
gennaio 2027.»,