Art. 21 
 
 
                      Modifiche all'articolo 24 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «Le  Autorita'  ambientali  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le regioni e  le  province  autonome,  le
autorita'», le  parole:  «PFAS-totale,»  sono  soppresse  e  dopo  le
parole: «somma di PFAS» sono inserite le  seguenti:  «,  somma  di  4
PFAS,»; 
    b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 12 gennaio 2026»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 13 gennaio 2026»; 
    c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  le  autorita'
sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni  tempestivita',
e comunque non oltre il 12  gennaio  2027,  le  misure  necessarie  a
garantire che le acque  destinate  al  consumo  umano  soddisfino  il
valore di parametro di  cui  all'allegato  I,  Parte  B,  per  quanto
riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA). 
      2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis  assume
carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.». 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Si  riporta  l'articolo  24   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 24 (Norme transitorie). - 1. Le  regioni  e  le
          province autonome,  le  autorita'  sanitarie  e  i  gestori
          idro-potabili adottano con ogni tempestivita',  e  comunque
          non oltre il  12  gennaio  2026,  le  misure  necessarie  a
          garantire  che  le  acque  destinate   al   consumo   umano
          soddisfino i valori di parametro  di  cui  all'allegato  I,
          Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A,  clorato,  acidi
          aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, somma di 4 PFAS
          e uranio. 
                2. Il controllo dei  parametri  di  cui  al  comma  1
          assume carattere di obbligo  a  decorrere  dal  13  gennaio
          2026. 
                2-bis.  Le  regioni  e  le  province   autonome,   le
          autorita' sanitarie e i gestori idro-potabili adottano  con
          ogni tempestivita', e comunque  non  oltre  il  12  gennaio
          2027,  le  misure  necessarie  a  garantire  che  le  acque
          destinate  al  consumo  umano  soddisfino  il   valore   di
          parametro di  cui  all'allegato  I,  Parte  B,  per  quanto
          riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA). 
                2-ter. Il controllo del parametro  di  cui  al  comma
          2-bis assume  carattere  di  obbligo  a  decorrere  dal  13
          gennaio 2027.»,