Art. 22
Modifiche all'articolo 25
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato il decreto
del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e i rinvii operati
dalla normativa vigente a tale decreto si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della
sanita' 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del
10 aprile 1991.».
Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 25 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
Art. 25 (Abrogazioni). - 1. Alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, e' abrogato e i rinvii operati dalla
normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto.
1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato
il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174,
e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto
si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, cessa di avere efficacia il
decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
1991.».