Art. 22 
 
 
                      Modifiche all'articolo 25 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato il  decreto
del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e i  rinvii  operati
dalla normativa vigente a tale decreto  si  intendono  riferiti  alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.». 
    1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro  della
sanita' 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84  del
10 aprile 1991.». 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Si  riporta  l'articolo  25   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                Art. 25 (Abrogazioni). - 1. Alla data di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  il  decreto  legislativo  2
          febbraio 2001, n. 31, e' abrogato e i rinvii operati  dalla
          normativa vigente a tale decreto legislativo  si  intendono
          riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del  presente
          decreto. 
                1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e'  abrogato
          il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174,
          e i rinvii operati dalla normativa vigente a  tale  decreto
          si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni  del
          presente decreto. 
                1-ter. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, cessa di  avere  efficacia  il
          decreto  del  Ministro  della  sanita'   26   marzo   1991,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10  aprile
          1991.».