Art. 23
Modifica all'articolo 26
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per
gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato
AnTeA di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera b), e'
autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno
2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,6
milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024
e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede
mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la
promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA).».
Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 26 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei
commi 2 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate svolgono le attivita' previste dal presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e
pubblicazione di AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera b), pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli
Investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101.
3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2,
nonche' per gli oneri di funzionamento del sistema
informativo centralizzato AnTeA di cui al medesimo articolo
19, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa
complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2
milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a
1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro
per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente
versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la
promozione della qualita' dei servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».