Art. 23 
 
 
                      Modifica all'articolo 26 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per
gli oneri di  funzionamento  del  sistema  informativo  centralizzato
AnTeA di cui al  medesimo  articolo  19,  comma  1,  lettera  b),  e'
autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025.  Ai  relativi  oneri,  pari  a  1,6
milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024
e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si  provvede
mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato delle  risorse  di  cui  al  "Conto  per  la
promozione della qualita' dei  servizi  di  acquedotto,  fognatura  e
depurazione" presso la Cassa per i servizi  energetici  e  ambientali
(CSEA).». 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Si  riporta  l'articolo  26   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   26   (Disposizioni   finanziarie).    -    1.
          Dall'attuazione del  presente  decreto,  ad  eccezione  dei
          commi 2 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   Amministrazioni
          interessate svolgono le  attivita'  previste  dal  presente
          decreto con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
                2.  Agli  oneri   derivanti   dalla   istituzione   e
          pubblicazione di AnTeA di cui  all'articolo  19,  comma  1,
          lettera b), pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023,  si
          provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli
          Investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma  2,
          lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.
          59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  luglio
          2021, n. 101. 
                3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma  2,
          nonche'  per  gli  oneri  di  funzionamento   del   sistema
          informativo centralizzato AnTeA di cui al medesimo articolo
          19,  comma  1,  lettera  b),  e'   autorizzata   la   spesa
          complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e  di  2
          milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a
          1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni  di  euro
          per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno  2025   si   provvede   mediante   corrispondente
          versamento ad apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  delle  risorse  di  cui  al  "Conto  per   la
          promozione  della  qualita'  dei  servizi  di   acquedotto,
          fognatura e depurazione" presso  la  Cassa  per  i  servizi
          energetici e ambientali (CSEA). 
                Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».