Art. 3
Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «articoli da 5 a 15»
sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle specifiche esenzioni
previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5»;
b) al comma 4, le parole: «I gestori idro-potabili» sono
sostituite dalle seguenti: «I gestori del servizio idro-potabile che
gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile».
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Obblighi generali). - 1. Le acque destinate
al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi
previsti dal presente decreto, le acque destinate al
consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le
seguenti condizioni:
a) non devono contenere microrganismi, virus e
parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo
per la salute umana;
b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti
nell'allegato I, Parti A, B e D;
c) devono essere conformi ai valori per parametri
supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai
sensi dell'articolo 12, comma 13;
d) devono essere adottate le misure necessarie
previste dagli articoli da 5 a 15, tenuto conto delle
specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7,
e 8, comma 5.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente
decreto non puo' avere l'effetto di consentire un
deterioramento del livello esistente della qualita' delle
acque destinate al consumo umano tale da avere
ripercussione sulla tutela della salute umana, ne'
l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla loro
produzione.
4. I gestori del servizio idro-potabile che
gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile che
forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o che
servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione
dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in
termini di riduzione delle perdite di rete idrica,
utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera s).
5. ARERA provvede all'acquisizione dei risultati
della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di
perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione
europea entro il 12 gennaio 2026.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla
data di pubblicazione del tasso medio di perdita idrica
stabilito dalla Commissione europea con atto delegato
previsto entro il 12 gennaio 2028, e' stabilito un piano
d'azione contenente una serie di misure da adottare per
ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in
cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla
commissione.».