Art. 3 
 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «articoli da 5  a  15»
sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle specifiche esenzioni
previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5»; 
    b)  al  comma  4,  le  parole:  «I  gestori  idro-potabili»  sono
sostituite dalle seguenti: «I gestori del servizio idro-potabile  che
gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  l'articolo   4   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 4 (Obblighi generali). - 1. Le acque  destinate
          al consumo umano devono essere salubri e pulite. 
                2.  Ai  fini  dell'osservanza  dei  requisiti  minimi
          previsti  dal  presente  decreto,  le  acque  destinate  al
          consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte  le
          seguenti condizioni: 
                  a) non  devono  contenere  microrganismi,  virus  e
          parassiti,   ne'   altre   sostanze,   in    quantita'    o
          concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo
          per la salute umana; 
                  b) devono soddisfare i requisiti  minimi  stabiliti
          nell'allegato I, Parti A, B e D; 
                  c) devono essere conformi ai valori  per  parametri
          supplementari non riportati nell'allegato I  e  fissati  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 13; 
                  d) devono  essere  adottate  le  misure  necessarie
          previste dagli articoli da  5  a  15,  tenuto  conto  delle
          specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7,
          e 8, comma 5. 
                3. L'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
          decreto  non  puo'  avere  l'effetto   di   consentire   un
          deterioramento del livello esistente della  qualita'  delle
          acque  destinate   al   consumo   umano   tale   da   avere
          ripercussione  sulla  tutela  della   salute   umana,   ne'
          l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla loro
          produzione. 
                4.  I  gestori   del   servizio   idro-potabile   che
          gestiscono   sistemi   di   fornitura   idro-potabile   che
          forniscono almeno 10.000  m3  di  acqua  al  giorno  o  che
          servono almeno 50.000 persone, effettuano  una  valutazione
          dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in
          termini  di  riduzione  delle  perdite  di   rete   idrica,
          utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali
          definiti all'articolo 2, comma 1, lettera s). 
                5.  ARERA  provvede  all'acquisizione  dei  risultati
          della valutazione e alla elaborazione del  tasso  medio  di
          perdita idrica nazionale, trasmettendoli  alla  Commissione
          europea entro il 12 gennaio 2026. 
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, da adottarsi  entro  due  anni  dalla
          data di pubblicazione del tasso  medio  di  perdita  idrica
          stabilito  dalla  Commissione  europea  con  atto  delegato
          previsto entro il 12 gennaio 2028, e'  stabilito  un  piano
          d'azione contenente una serie di  misure  da  adottare  per
          ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel  caso  in
          cui quest'ultimo superi la  soglia  media  stabilita  dalla
          commissione.».