Art. 4 
 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) per  le  acque  prodotte  dalle  case  dell'acqua  e  dalle
apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano,
nel punto di consegna dell'acqua alla casa e  all'apparecchiatura  di
trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di  quanto  disposto
dall'articolo 3, comma 3.»; 
    b) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera cc»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 1, lettera cc)»; 
    c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono  inserite
le seguenti: «e quelli di cui all'allegato I, Parte D,»; 
    d)  al  comma  4,  lettera  a),  numero  2),  dopo   le   parole:
«fattibilita' tecnica ed economica di tali misure» sono  aggiunte  le
seguenti:  «,  nel  caso  cio'  sia  ritenuto  utile  a  sostenere  i
provvedimenti di cui al punto 1);». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  l'articolo   5   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 5 (Punti in cui i valori dei  parametri  devono
          essere rispettati). - 1. I valori per i parametri  elencati
          nell'allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati: 
                  a) per le acque  fornite  attraverso  una  rete  di
          distribuzione,  nel  punto   di   consegna,   ovvero,   ove
          sconsigliabile  per  difficolta'  tecniche  o  pericolo  di
          inquinamento del  campione,  in  un  punto  rappresentativo
          della  rete  di  distribuzione  del  gestore  idro-potabile
          prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui
          queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il  consumo
          umano all'interno dei locali pubblici e privati; 
                  b) per le acque destinate al consumo umano  fornite
          da una cisterna, nel punto  in  cui  le  acque  fuoriescono
          dalla cisterna; 
                  c)  per  le  acque  confezionate  in  bottiglie   o
          contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in  cui
          sono confezionate in bottiglie o contenitori; 
                  d)  per  le  acque  destinate  al   consumo   umano
          utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono
          utilizzate in tale impresa; 
                  e) per le acque prodotte dalle  case  dell'acqua  e
          dalle apparecchiature di trattamento  dell'acqua  destinata
          al consumo umano, nel punto  di  consegna  dell'acqua  alla
          casa e all'apparecchiatura di trattamento e  nel  punto  di
          utenza, tenendo conto di quanto disposto  dall'articolo  3,
          comma 3. 
                2.  Per  le  acque  fornite  attraverso  la  rete  di
          distribuzione del gestore idro-potabile, si  considera  che
          quest'ultimo  abbia  adempiuto  agli  obblighi  di  cui  al
          presente  decreto  quando  i  valori  di   parametro   sono
          rispettati   nel   punto   di   consegna   quale   definito
          all'articolo 2, comma 1, lettera cc). 
                3. Per le acque  fornite  attraverso  il  sistema  di
          distribuzione interno, il relativo gestore assicura  che  i
          valori di parametro di cui al  comma  1  e  quelli  di  cui
          all'allegato I, Parte D, rispettati nel punto di  consegna,
          siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei  locali
          pubblici e privati. A tal  fine,  nel  caso  di  edifici  e
          locali prioritari il gestore del sistema  di  distribuzione
          interno  assicura  l'adempimento  degli  obblighi  previsti
          all'articolo 9. 
                4. Fermo restando quanto stabilito ai commi  2  e  3,
          qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1,
          lettera a), pur essendo nel punto di  consegna  rispondenti
          ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A  e  B,  non
          siano conformi a tali  valori  al  rubinetto,  e  si  abbia
          evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema  di
          distribuzione interno o alla sua manutenzione: 
                  a) l'autorita'  sanitaria  locale  territorialmente
          competente dispone che siano  adottate  misure  appropriate
          per eliminare  o  ridurre  il  rischio  che  le  acque  non
          rispettino i valori di parametro dopo la fornitura,  quali,
          ad esempio: 
                    1) provvedimenti correttivi da adottare da  parte
          del  gestore  del  sistema  di  distribuzione  interno,  in
          proporzione al rischio; 
                    2) ferma restando la responsabilita' primaria  di
          intervento  del  gestore  del  sistema   di   distribuzione
          interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare
          altre misure per modificare la natura e le  caratteristiche
          delle acque prima della  fornitura,  quale  ad  esempio  la
          possibilita'   di   impiego   di   adeguate   tecniche   di
          trattamento, tenendo conto  della  fattibilita'  tecnica  e
          economica di tali misure, nel caso cio' sia ritenuto  utile
          a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1); 
                  b) l'autorita'  sanitaria  locale  territorialmente
          competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto
          di   competenza,   provvedono   affinche'   i   consumatori
          interessati siano debitamente informati e consigliati sugli
          eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.