Art. 4
Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e dalle
apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano,
nel punto di consegna dell'acqua alla casa e all'apparecchiatura di
trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto
dall'articolo 3, comma 3.»;
b) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera cc» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 1, lettera cc)»;
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite
le seguenti: «e quelli di cui all'allegato I, Parte D,»;
d) al comma 4, lettera a), numero 2), dopo le parole:
«fattibilita' tecnica ed economica di tali misure» sono aggiunte le
seguenti: «, nel caso cio' sia ritenuto utile a sostenere i
provvedimenti di cui al punto 1);».
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Punti in cui i valori dei parametri devono
essere rispettati). - 1. I valori per i parametri elencati
nell'allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati:
a) per le acque fornite attraverso una rete di
distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove
sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di
inquinamento del campione, in un punto rappresentativo
della rete di distribuzione del gestore idro-potabile
prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui
queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo
umano all'interno dei locali pubblici e privati;
b) per le acque destinate al consumo umano fornite
da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono
dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui
sono confezionate in bottiglie o contenitori;
d) per le acque destinate al consumo umano
utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono
utilizzate in tale impresa;
e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e
dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata
al consumo umano, nel punto di consegna dell'acqua alla
casa e all'apparecchiatura di trattamento e nel punto di
utenza, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3,
comma 3.
2. Per le acque fornite attraverso la rete di
distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che
quest'ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al
presente decreto quando i valori di parametro sono
rispettati nel punto di consegna quale definito
all'articolo 2, comma 1, lettera cc).
3. Per le acque fornite attraverso il sistema di
distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i
valori di parametro di cui al comma 1 e quelli di cui
all'allegato I, Parte D, rispettati nel punto di consegna,
siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali
pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e
locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione
interno assicura l'adempimento degli obblighi previsti
all'articolo 9.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3,
qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1,
lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti
ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A e B, non
siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia
evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di
distribuzione interno o alla sua manutenzione:
a) l'autorita' sanitaria locale territorialmente
competente dispone che siano adottate misure appropriate
per eliminare o ridurre il rischio che le acque non
rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali,
ad esempio:
1) provvedimenti correttivi da adottare da parte
del gestore del sistema di distribuzione interno, in
proporzione al rischio;
2) ferma restando la responsabilita' primaria di
intervento del gestore del sistema di distribuzione
interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare
altre misure per modificare la natura e le caratteristiche
delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la
possibilita' di impiego di adeguate tecniche di
trattamento, tenendo conto della fattibilita' tecnica e
economica di tali misure, nel caso cio' sia ritenuto utile
a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1);
b) l'autorita' sanitaria locale territorialmente
competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto
di competenza, provvedono affinche' i consumatori
interessati siano debitamente informati e consigliati sugli
eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.