Art. 5
Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite
le seguenti: «e destinate», le parole: «l'interoperabilita' dei
sistemi informativi SINTAI» sono sostituite dalle seguenti:
«l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINA-SINTAI» e le
parole: «delle Autorita' ambientali regionali,» sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «alla filiera» sono sostituite dalle
seguenti: «al sistema di fornitura» e la parola: «sei» e' sostituita
dalla seguente: «tre»;
c) al comma 7, lettera a), le parole: «della filiera» sono
sostituite dalle seguenti: «del sistema di fornitura»;
d) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al presente
decreto».
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Obblighi generali per l'approccio alla
sicurezza dell'acqua basato sul rischio). - 1. L'approccio
basato sul rischio e' finalizzato a garantire la sicurezza
delle acque destinate al consumo umano e l'accesso
universale ed equo all'acqua in conformita' al presente
decreto, implementando un controllo olistico di eventi
pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi
i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla
protezione dei sistemi idrici e alla continuita' della
fornitura - conferendo priorita' di tempo e risorse ai
rischi significativi e alle misure piu' efficaci sotto il
profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni
non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal
prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto
della conformita' dell'acqua specificati all'articolo 5 e
garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i
gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le
autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale.
2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti
elementi:
a) una valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano, in conformita' all'articolo 7;
b) una valutazione e gestione del rischio di
ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il
prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione
delle acque destinate al consumo umano fino al punto di
consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in
conformita' all'articolo 8;
c) una valutazione e gestione del rischio dei
sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali
prioritari, in conformita' all'articolo 9.
3. La valutazione e gestione del rischio richiamata
ai commi 1 e 2, si basa sui principi generali della
valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla
Organizzazione Mondiale della Sanita', trasposti nelle
Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di
Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di
sanita' (ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e
successive modifiche e integrazioni.
4. Le regioni e province autonome effettuano e
approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree
di alimentazione per i punti di prelievo di acque da
destinare e destinate al consumo umano di cui al comma 2,
lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai
sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del
2006, e attraverso l'interoperabilita' dei sistemi
informativi SINA-SINTAI e AnTeA ai sensi dell'articolo 7,
comma 16, la mettono a disposizione delle Autorita'
sanitarie regionali e locali, delle Autorita' di bacino
distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche' dei
gestori idro-potabili operanti nei territori di propria
competenza.
5. La valutazione e gestione del rischio di cui al
comma 4, e' effettuata per la prima volta entro il 12
luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici non
superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata.
6. La valutazione e gestione del rischio relativa al
sistema di fornitura idro-potabile di cui al comma 2,
lettera b), e' effettuata dai gestori idro-potabili per la
prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a
intervalli periodici non superiori a tre anni e, se
necessario, aggiornata.
7. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori
idro-potabili:
a) dimostrano l'adeguatezza della valutazione e
gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile
ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione di
Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni sistema di
fornitura idropotabile, che sottopongono all'approvazione
da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque
(CeNSiA) di cui all'articolo 19;
b) assicurano che i documenti e le registrazioni
relative al PSA per il sistema di fornitura idro-potabile
siano costantemente conservati, aggiornati e resi
disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente
competenti, mediante condivisione degli stessi con il
sistema "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque
potabili (AnTeA)", secondo quanto indicato in allegato VI;
la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita
almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima
valutazione indicata al comma 6.
8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi
di distribuzione interni per gli edifici e locali
prioritari di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata dai
gestori idrici della distribuzione interna per la prima
volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi
gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se
necessario, aggiornata.
9. Per le finalita' di cui al comma 8, i gestori
della distribuzione idrica interna:
a) dimostrano su richiesta dell'autorita' sanitaria
locale territorialmente competente, il rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto del tipo e
della dimensione dell'edificio;
b) assicurano che le procedure, le registrazioni e
ogni altro documento rilevante siano costantemente
conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita'
sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilita' di
tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei
anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 8.
10. Le attivita' di approvazione delle valutazioni e
gestioni del rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal
CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), sulla base
degli indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza
sui piani di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20,
secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al
presente decreto.».