Art. 5 
 
 
                      Modifiche all'articolo 6 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite
le seguenti:  «e  destinate»,  le  parole:  «l'interoperabilita'  dei
sistemi  informativi  SINTAI»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«l'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi  SINA-SINTAI»  e   le
parole: «delle Autorita' ambientali regionali,» sono soppresse; 
    b) al comma 6, le parole: «alla filiera»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al sistema di fornitura» e la parola: «sei» e'  sostituita
dalla seguente: «tre»; 
    c) al comma 7,  lettera  a),  le  parole:  «della  filiera»  sono
sostituite dalle seguenti: «del sistema di fornitura»; 
    d) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
secondo la periodicita'  specificata  nell'allegato  VI  al  presente
decreto». 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  l'articolo   6   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  6  (Obblighi  generali  per  l'approccio  alla
          sicurezza dell'acqua basato sul rischio). - 1.  L'approccio
          basato sul rischio e' finalizzato a garantire la  sicurezza
          delle  acque  destinate  al  consumo  umano   e   l'accesso
          universale ed equo all'acqua  in  conformita'  al  presente
          decreto, implementando  un  controllo  olistico  di  eventi
          pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi
          i  rischi  correlati   ai   cambiamenti   climatici,   alla
          protezione dei sistemi  idrici  e  alla  continuita'  della
          fornitura - conferendo priorita'  di  tempo  e  risorse  ai
          rischi significativi e alle misure piu' efficaci  sotto  il
          profilo dei costi e limitando analisi e oneri su  questioni
          non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile,  dal
          prelievo alla distribuzione,  fino  ai  punti  di  rispetto
          della conformita' dell'acqua specificati all'articolo  5  e
          garantendo  lo  scambio  continuo  di  informazioni  tra  i
          gestori dei sistemi di  distribuzione  idro-potabili  e  le
          autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale. 
                2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i  seguenti
          elementi: 
                  a) una valutazione e  gestione  del  rischio  delle
          aree di alimentazione per i punti di prelievo di  acque  da
          destinare al consumo umano, in conformita' all'articolo 7; 
                  b)  una  valutazione  e  gestione  del  rischio  di
          ciascun sistema di fornitura idro-potabile che  includa  il
          prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la  distribuzione
          delle acque destinate al consumo umano  fino  al  punto  di
          consegna,   effettuata   dai   gestori   idro-potabili   in
          conformita' all'articolo 8; 
                  c) una  valutazione  e  gestione  del  rischio  dei
          sistemi di distribuzione interni per gli edifici  e  locali
          prioritari, in conformita' all'articolo 9. 
                3. La valutazione e gestione del  rischio  richiamata
          ai commi 1  e  2,  si  basa  sui  principi  generali  della
          valutazione  e  gestione  del   rischio   stabiliti   dalla
          Organizzazione  Mondiale  della  Sanita',  trasposti  nelle
          Linee guida nazionali per l'implementazione  dei  Piani  di
          Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore  di
          sanita'  (ISS),  contenute  in  Rapporti  ISTISAN  22/33  e
          successive modifiche e integrazioni. 
                4.  Le  regioni  e  province  autonome  effettuano  e
          approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree
          di alimentazione per  i  punti  di  prelievo  di  acque  da
          destinare e destinate al consumo umano di cui al  comma  2,
          lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai
          sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n.  152  del
          2006,  e   attraverso   l'interoperabilita'   dei   sistemi
          informativi SINA-SINTAI e AnTeA ai sensi  dell'articolo  7,
          comma  16,  la  mettono  a  disposizione  delle   Autorita'
          sanitarie regionali e locali,  delle  Autorita'  di  bacino
          distrettuali, del Ministero  della  salute,  del  Ministero
          dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  nonche'  dei
          gestori idro-potabili operanti  nei  territori  di  propria
          competenza. 
                5. La valutazione e gestione del rischio  di  cui  al
          comma 4, e' effettuata per  la  prima  volta  entro  il  12
          luglio  2027,  riesaminata  a  intervalli   periodici   non
          superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata. 
                6. La valutazione e gestione del rischio relativa  al
          sistema di fornitura  idro-potabile  di  cui  al  comma  2,
          lettera b), e' effettuata dai gestori idro-potabili per  la
          prima  volta  entro  il  12  gennaio  2029,  riesaminata  a
          intervalli  periodici  non  superiori  a  tre  anni  e,  se
          necessario, aggiornata. 
                7. Per le finalita' di cui  al  comma  6,  i  gestori
          idro-potabili: 
                  a) dimostrano  l'adeguatezza  della  valutazione  e
          gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile
          ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione  di
          Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA)  per  ogni  sistema  di
          fornitura idropotabile, che  sottopongono  all'approvazione
          da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle  Acque
          (CeNSiA) di cui all'articolo 19; 
                  b) assicurano che i documenti  e  le  registrazioni
          relative al PSA per il sistema di  fornitura  idro-potabile
          siano   costantemente   conservati,   aggiornati   e   resi
          disponibili  alle  autorita'   sanitarie   territorialmente
          competenti,  mediante  condivisione  degli  stessi  con  il
          sistema  "Anagrafe  Territoriale   dinamica   delle   Acque
          potabili (AnTeA)", secondo quanto indicato in allegato  VI;
          la tracciabilita' di  tali  dati  dovra'  essere  garantita
          almeno per gli  ultimi  sei  anni  a  partire  dalla  prima
          valutazione indicata al comma 6. 
                8. La valutazione e gestione del rischio dei  sistemi
          di  distribuzione  interni  per  gli   edifici   e   locali
          prioritari di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata dai
          gestori idrici della distribuzione  interna  per  la  prima
          volta entro il  12  gennaio  2029,  inserita  dai  medesimi
          gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e,  se
          necessario, aggiornata. 
                9. Per le finalita' di cui  al  comma  8,  i  gestori
          della distribuzione idrica interna: 
                  a) dimostrano su richiesta dell'autorita' sanitaria
          locale  territorialmente  competente,   il   rispetto   dei
          requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto del  tipo  e
          della dimensione dell'edificio; 
                  b) assicurano che le procedure, le registrazioni  e
          ogni  altro   documento   rilevante   siano   costantemente
          conservati, aggiornati e resi  disponibili  alle  autorita'
          sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilita' di
          tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei
          anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 8. 
                10. Le attivita' di approvazione delle valutazioni  e
          gestioni del rischio di cui al comma 6, sono  eseguite  dal
          CeNSiA nell'ambito delle funzioni  ad  esso  attribuite  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 2,  lettera  a),  sulla  base
          degli indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza
          sui piani di sicurezza dell'acqua di cui  all'articolo  20,
          secondo la periodicita'  specificata  nell'allegato  VI  al
          presente decreto.».