Art. 6 
 
 
                      Modifiche all'articolo 7 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica,  dopo  le  parole:  «acque  da  destinare»  sono
inserite le seguenti: «e destinate»; 
    b) le parole: «Autorita' ambientali delle» ovunque ricorrono sono
soppresse; 
    c) al comma  1,  dopo  le  parole:  «rese  disponibili  da  ISPRA
attraverso  il  SINTAI»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «rese
disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all'articolo 11
della legge 28 giugno 2016, n. 132,» e le parole: «dai PSA di cui  al
decreto del Ministero della salute del  14  giugno  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,» sono sostituite
dalle seguenti: «derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,»; 
    d) al comma 9, le parole: «sono messe a disposizione del  SINTAI»
sono sostituite dalle seguenti: «sono messe a disposizione del  SINA-
SINTAI»; 
    e) al comma 12, le  parole:  «Autorita'  ambientali  o  sanitarie
delle regioni e province autonome» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regioni e province autonome e autorita' sanitarie»; 
    f) al comma 14, le parole: «trasmettono  a  ISPRA  attraverso  il
SINTAI, ed aggiornano» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono a
ISPRA attraverso il SINA- SINTAI e aggiornano»; 
    g) al comma 16, le parole: «per l'interoperabilita' dei  dati  di
SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interoperabilita'  dei
dati di SINA- SINTAI»; 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente  decreto
          legislativo: 
                «Art. 7 (Valutazione e  gestione  del  rischio  delle
          aree di alimentazione dei punti di  prelievo  di  acque  da
          destinare e destinate al consumo umano). - 1. Le regioni  e
          province  autonome  sulla  base  delle  informazioni   rese
          disponibili da  ISPRA  attraverso  il  SINA-SINTAI  di  cui
          all'articolo  11  della  legge  28  giugno  2016,  n.  132,
          elencate  all'allegato  VII,  di  quelle  rese  disponibili
          dall'Ente  di  governo  dell'ambito  territoriale  ottimale
          (EGATO) e dal gestore idro-potabile,  nonche'  delle  altre
          informazioni necessarie alla  valutazione  e  gestione  del
          rischio, previste ai sensi  della  parte  III  del  decreto
          legislativo n.  152  del  2006,  comprese  quelle  relative
          all'applicazione dell'articolo 94 dello  stesso  decreto  e
          derivanti  dai  PSA  di  cui  all'articolo  6,   comma   7,
          provvedono ad effettuare una  valutazione  e  gestione  del
          rischio delle aree di alimentazione dei punti  di  prelievo
          di acque da destinare al consumo umano. 
                2.  Al  fine  di  rendere  piu'   efficace   l'azione
          tecnico-amministrativa, nel caso  della  presenza  di  piu'
          punti di prelievo in una stessa area di  alimentazione,  le
          regioni e province autonome possono attuare la  valutazione
          e gestione del rischio in forma aggregata, avendo  cura  di
          rappresentare le eventuali differenze locali. 
                3.  La  valutazione  del  rischio  include  almeno  i
          seguenti elementi: 
                  a)   una   caratterizzazione    delle    aree    di
          alimentazione per i punti di prelievo: 
                    1) una specificazione e mappatura delle  aree  di
          alimentazione per i punti di prelievo; 
                    2) una  mappatura  delle  aree  protette  di  cui
          all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  ivi
          incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto; 
                    3) le  coordinate  geo-referenziate  di  tutti  i
          punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche' tali
          dati  sono  potenzialmente  sensibili,  in  particolare  in
          termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le regioni
          e province autonome provvedono affinche'  tali  dati  siano
          protetti  e  comunicati   esclusivamente   alle   autorita'
          competenti e ai gestori idro-potabili; 
                    4)  una  descrizione  dell'uso  del  suolo,   del
          dilavamento e dei processi di ravvenamento  delle  aree  di
          alimentazione per i punti di prelievo; 
                  b) l'individuazione dei  pericoli  e  degli  eventi
          pericolosi nelle aree  di  alimentazione  per  i  punti  di
          prelievo e la valutazione del rischio che  essi  potrebbero
          rappresentare per la qualita' delle acque da  destinare  al
          consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili
          rischi  che  potrebbero  causare  il  deterioramento  della
          qualita'  dell'acqua,  nella  misura  in  cui  cio'   possa
          rappresentare un rischio per la salute umana; 
                  c)   un   adeguato   monitoraggio    nelle    acque
          superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per  i
          punti di prelievo e nelle  acque  da  destinare  a  consumo
          umano,  di  pertinenti  parametri,  sostanze  o  inquinanti
          selezionati tra i seguenti: 
                    1) parametri di cui all'allegato I, parti A, B, o
          fissati conformemente all'articolo 12, comma 12; 
                    2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle
          tabelle 2 e 3 della lettera B,  Parte  A,  dell'allegato  I
          alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
                    3)   sostanze   prioritarie   e   alcuni    altri
          inquinanti, selezionati sulla base dei criteri  di  cui  al
          punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I alla
          parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
                    4) inquinanti specifici  dei  bacini  idrografici
          riportati nei Piani di gestione  delle  acque,  selezionati
          sulla base dei criteri di cui al punto  A.3.2.5  e  di  cui
          alla Tabella 1/B  dell'allegato  I  alla  parte  terza  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006; 
                    5)  altri  inquinanti  pertinenti  per  le  acque
          destinate al  consumo  umano,  stabiliti  dalle  regioni  e
          province autonome sulla base dell'esame delle  informazioni
          raccolte a norma della lettera b) del presente comma; 
                    6) sostanze presenti naturalmente che  potrebbero
          rappresentare un potenziale pericolo per  la  salute  umana
          attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano; 
                    7) sostanze e composti inseriti  nell'"elenco  di
          controllo" stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10. 
                4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera  a),
          possono  essere   utilizzate   le   informazioni   raccolte
          conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e allegato I
          punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
                5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera  b),
          puo' essere utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita'
          umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto  n.  152
          del 2006, nonche' le informazioni relative  alle  pressioni
          significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C
          alla parte terza del medesimo decreto. 
                6.  Le  regioni  e  province  autonome   scelgono   i
          parametri, le sostanze o gli inquinanti da  monitorare  tra
          quelli  indicati  del  comma   3,   lettera   c),   perche'
          considerati pertinenti alla  luce  dell'individuazione  dei
          pericoli e degli eventi pericolosi e delle  valutazioni  di
          cui al comma 3, lettera b), o alla luce delle  informazioni
          comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma
          8. 
                7. Ai fini di un  adeguato  monitoraggio  di  cui  al
          comma 3, lettera c), ai  sensi  del  quale  si  individuano
          nuove sostanze pericolose per la  salute  umana  attraverso
          l'uso di acque destinate al  consumo  umano  le  regioni  e
          province  autonome  possono  utilizzare   il   monitoraggio
          effettuato conformemente agli articoli 82, 118  e  120  del
          decreto  legislativo  n.  152  del   2006,   o   ad   altra
          legislazione pertinente per le aree di alimentazione per  i
          punti di prelievo. 
                8. Le  regioni  e  province  autonome,  che  a  vario
          titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori
          idropotabili, effettuano  il  monitoraggio  nelle  aree  di
          alimentazione per i punti di  prelievo  e  nelle  acque  da
          destinare a consumo  umano,  anche  ai  sensi  del  decreto
          legislativo n. 152  del  2006,  sono  tenute  ad  informare
          tempestivamente le  competenti  autorita'  sanitarie  delle
          regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita'
          e delle concentrazioni anomale, di  parametri,  sostanze  o
          inquinanti monitorati. 
                9. Le regioni e province autonome provvedono altresi'
          a definire le procedure operative interne e ad approvare la
          valutazione  e  gestione  del   rischio   delle   aree   di
          alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare
          al consumo umano: le valutazioni  approvate  sono  messe  a
          disposizione   del    SINA-SINTAI    e    trasmesse    alle
          corrispondenti  Direzioni  regionali  e   alle   competenti
          Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome. 
                10. Sulla base dei risultati  della  valutazione  del
          rischio di cui al comma 3, le regioni e  province  autonome
          provvedono affinche' siano adottate le opportune misure  di
          gestione del rischio intese a  prevenire  o  controllare  i
          rischi  individuati,  partendo  dalle  seguenti  misure  di
          prevenzione: 
                  a)  definizione   e   attuazione   di   misure   di
          prevenzione e di attenuazione nelle aree  di  alimentazione
          dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate
          ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo  n.  152
          del 2006, ove necessario per garantire  la  qualita'  delle
          acque destinate al consumo umano; se del caso, tali  misure
          di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi
          di misure di cui al medesimo articolo;  ove  opportuno,  le
          regioni e province autonome provvedono,  in  collaborazione
          con i gestori e altri pertinenti  portatori  di  interessi,
          affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione; 
                  b)  garanzia  di  un  adeguato   monitoraggio   dei
          parametri, delle sostanze o degli  inquinanti  nelle  acque
          superficiali o sotterranee, o in entrambe,  nelle  aree  di
          alimentazione per i punti di  prelievo  o  nelle  acque  da
          destinare a consumo umano,  che  potrebbero  costituire  un
          rischio per la salute umana attraverso il consumo di  acqua
          o comportare un deterioramento inaccettabile della qualita'
          delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati
          presi  in  considerazione  nel  quadro   del   monitoraggio
          effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82,  118  e
          120 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se  del  caso,
          tale monitoraggio e' incluso nei programmi di controllo  di
          cui all'articolo 12, comma 4, lettera e); 
                  c)  valutazione  della  necessita'  di  definire  o
          adattare zone di salvaguardia per le  acque  sotterranee  e
          superficiali,  di  cui  alle   aree   protette   ai   sensi
          dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del  2006,
          ivi incluse quelle definite dall'articolo 94  del  medesimo
          decreto. 
                11.  Le  regioni  e  province   autonome   provvedono
          affinche' l'efficacia delle misure  di  cui  al  precedente
          comma sia riesaminata ogni sei anni. 
                12. Le regioni e province autonome garantiscono che i
          gestori idro-potabili  abbiano  accesso  alle  informazioni
          sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base
          delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le  competenti
          regioni e province autonome e autorita' sanitarie possono: 
                  a) imporre ai gestori idro-potabili  di  effettuare
          ulteriori monitoraggi o trattamenti per  alcuni  parametri,
          tenendo conto della  disponibilita'  di  adeguati  approcci
          metodologici e metodiche analitiche; 
                  b) consentire ai gestori idro-potabili  di  ridurre
          la  frequenza  del  monitoraggio  di  un  parametro,  o  di
          rimuovere un parametro dall'elenco  dei  parametri  che  il
          gestore  di  acqua  deve  monitorare   conformemente   alle
          disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera  a),  senza
          dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di
          fornitura, a condizione che: 
                    1) non si tratti di un parametro fondamentale  ai
          sensi dell'allegato II, Parte B, punto 1; 
                    2) nessun elemento,  secondo  quanto  prevedibile
          sulla base delle evidenze disponibili, possa  provocare  un
          deterioramento della qualita' delle acque destinate all'uso
          umano. 
                13. Laddove un gestore idro-potabile sia  autorizzato
          a ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro o a
          rimuovere  un  parametro  dall'elenco  dei   parametri   da
          monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b),
          le  regioni  e  province  autonome  garantiscono  che   sia
          effettuato un adeguato monitoraggio di  tali  parametri  al
          momento  del  riesame  della  valutazione  e  gestione  del
          rischio  nelle  aree  di  alimentazione  per  i  punti   di
          prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3. 
                14. Le regioni e province autonome e le  Agenzie  del
          Sistema Nazionale Protezione Ambiente  (SNPA),  trasmettono
          ad ISPRA  attraverso  il  SINA-SINTAI,  ed  aggiornano,  le
          informazioni di cui all'allegato VII, riguardanti: 
                  a) la mappatura delle aree  di  salvaguardia  e  le
          stazioni di monitoraggio delle acque destinate  al  consumo
          umano; 
                  b) l'individuazione delle pressioni significative e
          dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate
          le stazioni di monitoraggio per le  acque  da  destinare  a
          consumo umano; 
                  c) i dati  SOE-WISE  di  cui  al  regolamento  (CE)
          401/2009. 
                15.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  14,   sono
          condivise con AnTeA e  sono  rese  disponibili  ai  gestori
          idropotabili per le finalita' di implementazione del  piano
          di  sicurezza   dell'acqua   del   sistema   di   fornitura
          idro-potabile di cui all'articolo 8. 
                16. Per le finalita' di  cui  ai  commi  14  e  15  e
          dell'articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i
          rispettivi  Ministeri  vigilanti,  stabiliscono  accordi  e
          protocolli specifici per l'interoperabilita'  dei  dati  di
          SINA-SINTAI e AnTeA.».