Art. 6
Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «acque da destinare» sono
inserite le seguenti: «e destinate»;
b) le parole: «Autorita' ambientali delle» ovunque ricorrono sono
soppresse;
c) al comma 1, dopo le parole: «rese disponibili da ISPRA
attraverso il SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «rese
disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all'articolo 11
della legge 28 giugno 2016, n. 132,» e le parole: «dai PSA di cui al
decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,» sono sostituite
dalle seguenti: «derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,»;
d) al comma 9, le parole: «sono messe a disposizione del SINTAI»
sono sostituite dalle seguenti: «sono messe a disposizione del SINA-
SINTAI»;
e) al comma 12, le parole: «Autorita' ambientali o sanitarie
delle regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti:
«regioni e province autonome e autorita' sanitarie»;
f) al comma 14, le parole: «trasmettono a ISPRA attraverso il
SINTAI, ed aggiornano» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono a
ISPRA attraverso il SINA- SINTAI e aggiornano»;
g) al comma 16, le parole: «per l'interoperabilita' dei dati di
SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interoperabilita' dei
dati di SINA- SINTAI»;
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 23
febbraio 2023, n. 18, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 7 (Valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da
destinare e destinate al consumo umano). - 1. Le regioni e
province autonome sulla base delle informazioni rese
disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui
all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132,
elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili
dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale
(EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonche' delle altre
informazioni necessarie alla valutazione e gestione del
rischio, previste ai sensi della parte III del decreto
legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle relative
all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e
derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,
provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del
rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo
di acque da destinare al consumo umano.
2. Al fine di rendere piu' efficace l'azione
tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu'
punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le
regioni e province autonome possono attuare la valutazione
e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di
rappresentare le eventuali differenze locali.
3. La valutazione del rischio include almeno i
seguenti elementi:
a) una caratterizzazione delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo:
1) una specificazione e mappatura delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo;
2) una mappatura delle aree protette di cui
all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi
incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto;
3) le coordinate geo-referenziate di tutti i
punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche' tali
dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in
termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le regioni
e province autonome provvedono affinche' tali dati siano
protetti e comunicati esclusivamente alle autorita'
competenti e ai gestori idro-potabili;
4) una descrizione dell'uso del suolo, del
dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo;
b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi
pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di
prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero
rappresentare per la qualita' delle acque da destinare al
consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili
rischi che potrebbero causare il deterioramento della
qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa
rappresentare un rischio per la salute umana;
c) un adeguato monitoraggio nelle acque
superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i
punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo
umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti
selezionati tra i seguenti:
1) parametri di cui all'allegato I, parti A, B, o
fissati conformemente all'articolo 12, comma 12;
2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle
tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I
alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3) sostanze prioritarie e alcuni altri
inquinanti, selezionati sulla base dei criteri di cui al
punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I alla
parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
4) inquinanti specifici dei bacini idrografici
riportati nei Piani di gestione delle acque, selezionati
sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 e di cui
alla Tabella 1/B dell'allegato I alla parte terza del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
5) altri inquinanti pertinenti per le acque
destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e
province autonome sulla base dell'esame delle informazioni
raccolte a norma della lettera b) del presente comma;
6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero
rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana
attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;
7) sostanze e composti inseriti nell'"elenco di
controllo" stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10.
4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a),
possono essere utilizzate le informazioni raccolte
conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e allegato I
punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b),
puo' essere utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita'
umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto n. 152
del 2006, nonche' le informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C
alla parte terza del medesimo decreto.
6. Le regioni e province autonome scelgono i
parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra
quelli indicati del comma 3, lettera c), perche'
considerati pertinenti alla luce dell'individuazione dei
pericoli e degli eventi pericolosi e delle valutazioni di
cui al comma 3, lettera b), o alla luce delle informazioni
comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma
8.
7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al
comma 3, lettera c), ai sensi del quale si individuano
nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso
l'uso di acque destinate al consumo umano le regioni e
province autonome possono utilizzare il monitoraggio
effettuato conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra
legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i
punti di prelievo.
8. Le regioni e province autonome, che a vario
titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori
idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di
alimentazione per i punti di prelievo e nelle acque da
destinare a consumo umano, anche ai sensi del decreto
legislativo n. 152 del 2006, sono tenute ad informare
tempestivamente le competenti autorita' sanitarie delle
regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita'
e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o
inquinanti monitorati.
9. Le regioni e province autonome provvedono altresi'
a definire le procedure operative interne e ad approvare la
valutazione e gestione del rischio delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare
al consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a
disposizione del SINA-SINTAI e trasmesse alle
corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti
Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome.
10. Sulla base dei risultati della valutazione del
rischio di cui al comma 3, le regioni e province autonome
provvedono affinche' siano adottate le opportune misure di
gestione del rischio intese a prevenire o controllare i
rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di
prevenzione:
a) definizione e attuazione di misure di
prevenzione e di attenuazione nelle aree di alimentazione
dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate
ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 152
del 2006, ove necessario per garantire la qualita' delle
acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure
di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi
di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le
regioni e province autonome provvedono, in collaborazione
con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi,
affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione;
b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei
parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque
superficiali o sotterranee, o in entrambe, nelle aree di
alimentazione per i punti di prelievo o nelle acque da
destinare a consumo umano, che potrebbero costituire un
rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua
o comportare un deterioramento inaccettabile della qualita'
delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati
presi in considerazione nel quadro del monitoraggio
effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82, 118 e
120 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se del caso,
tale monitoraggio e' incluso nei programmi di controllo di
cui all'articolo 12, comma 4, lettera e);
c) valutazione della necessita' di definire o
adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e
superficiali, di cui alle aree protette ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del medesimo
decreto.
11. Le regioni e province autonome provvedono
affinche' l'efficacia delle misure di cui al precedente
comma sia riesaminata ogni sei anni.
12. Le regioni e province autonome garantiscono che i
gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni
sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base
delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti
regioni e province autonome e autorita' sanitarie possono:
a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare
ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri,
tenendo conto della disponibilita' di adeguati approcci
metodologici e metodiche analitiche;
b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre
la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di
rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri che il
gestore di acqua deve monitorare conformemente alle
disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera a), senza
dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di
fornitura, a condizione che:
1) non si tratti di un parametro fondamentale ai
sensi dell'allegato II, Parte B, punto 1;
2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile
sulla base delle evidenze disponibili, possa provocare un
deterioramento della qualita' delle acque destinate all'uso
umano.
13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato
a ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro o a
rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da
monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b),
le regioni e province autonome garantiscono che sia
effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al
momento del riesame della valutazione e gestione del
rischio nelle aree di alimentazione per i punti di
prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3.
14. Le regioni e province autonome e le Agenzie del
Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono
ad ISPRA attraverso il SINA-SINTAI, ed aggiornano, le
informazioni di cui all'allegato VII, riguardanti:
a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le
stazioni di monitoraggio delle acque destinate al consumo
umano;
b) l'individuazione delle pressioni significative e
dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate
le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a
consumo umano;
c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE)
401/2009.
15. Le informazioni di cui al comma 14, sono
condivise con AnTeA e sono rese disponibili ai gestori
idropotabili per le finalita' di implementazione del piano
di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura
idro-potabile di cui all'articolo 8.
16. Per le finalita' di cui ai commi 14 e 15 e
dell'articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i
rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e
protocolli specifici per l'interoperabilita' dei dati di
SINA-SINTAI e AnTeA.».