Art. 7
Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
nel rispetto dei requisiti minimi per l'approvazione indicati
nell'allegato VI»;
b) al comma 2:
1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, individuate dal gestore idro-potabile»;
2) alla lettera i), le parole: «della conformita' di materiali»
sono sostituite dalle seguenti: «della conformita' di prodotti,
reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono»;
c) al comma 3, lettera a), il numero 2) e' sostituito dal
seguente:
«2) quando un parametro puo' derivare esclusivamente
dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di
disinfezione o di un materiale a contatto con l'acqua destinata al
consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono
utilizzati dal gestore idro-potabile;»;
d) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «Le forniture idro-potabili»
sono sostituite dalle seguenti: «I sistemi di fornitura
idro-potabile»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del
presente comma, il gestore della fornitura idro-potabile richiede
espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente
articolo all'autorita' sanitaria territorialmente competente.
L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da
parte dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente,
decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da
parte della stessa autorita'.».
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Valutazione e gestione del rischio del
sistema di fornitura idro-potabile). - 1. I gestori
idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del
rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso
l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura
idro-potabile e la successiva richiesta di approvazione
dello stesso da parte del CeNSiA, secondo quanto previsto
all'articolo 6, commi 6 e 7, e nel rispetto dei requisiti
minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI.
2. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti
criteri:
a) tiene conto dei risultati della valutazione e
gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo
7;
b) include un'analisi dei rischi per
approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare
a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano
disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente
comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque di
origine marina;
c) include una descrizione del sistema di fornitura
dal punto di prelievo al trattamento, allo stoccaggio e
alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo
alle zone di fornitura idro-potabile, individuate dal
gestore idro-potabile;
d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi
nell'ambito del sistema di fornitura idro-potabile,
includendo una valutazione dei rischi che essi potrebbero
rappresentare per la salute umana attraverso l'uso delle
acque, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai
cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla
vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che incidono sulla
continuita' della fornitura, per garantire l'accesso
universale ed equo ad acqua sicura;
e) definisce e pone in essere misure di controllo
adeguate alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi
individuati nel sistema di fornitura idro-potabile, che
potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate
al consumo umano;
f) definisce e pone in essere misure di controllo
adeguate nel sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle
misure previste o adottate conformemente all'articolo 7,
comma 10, del presente decreto e all'articolo 116 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'attenuazione dei
rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei punti di
prelievo che potrebbero compromettere la qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
g) definisce e pone in essere un adeguato programma
di monitoraggio operativo specifico per il sistema di
fornitura e un programma di controllo, conformemente
all'articolo 12;
h) nei casi in cui la disinfezione rientri nel
processo di preparazione o di distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, garantisce che sia verificata
l'efficacia della disinfezione applicata, che la
contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello piu' basso possibile senza
compromettere la disinfezione, che la contaminazione da
reagenti chimici per il trattamento sia mantenuta al
livello piu' basso possibile e che qualsiasi sostanza
residua nell'acqua non comprometta l'espletamento degli
obblighi generali di cui all'articolo 4;
i) include una verifica della conformita' di
prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e
passivi che vengono a contatto con le acque destinate al
consumo umano e di reagenti chimici e materiali filtranti
impiegati per il loro trattamento, riguardo ai criteri
stabiliti agli articoli 10 e 11.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del
rischio per il sistema di fornitura idro-potabile
effettuata conformemente ai commi 1 e 2, il gestore
idro-potabile definisce la frequenza dei controlli interni
di verifica della conformita' sulle acque destinate al
consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui
all'articolo 14 e tenendo conto delle seguenti condizioni:
a) possibilita' di ridurre la frequenza dei
controlli di un parametro o di rimuovere un parametro
dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo
interno, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui
all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo A, in uno dei
seguenti casi:
1) sulla base del valore assunto da un parametro
in acqua non trattata, che ne comprovi la non rilevanza,
conformemente alla valutazione del rischio delle aree di
alimentazione di cui all'articolo 7, comma 3;
2) quando un parametro puo' derivare
esclusivamente dall'impiego di una specifica tecnica di
trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale
a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, e tale
tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal
gestore idro-potabile;
3) sulla base delle specifiche di cui
all'allegato II, Parte C;
4) sulla base delle valutazioni dell'autorita'
competente in fase di approvazione del PSA del sistema di
fornitura idro-potabile da parte del CeNSiA, richiamate
all'articolo 6, comma 10, per cui sia accertato che cio'
non compromette la qualita' delle acque destinate al
consumo umano;
b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri
da sottoporre a controllo interno ai sensi dell'articolo 14
o di aumento della frequenza del controllo interno in uno
dei seguenti casi:
1) sulla base del riscontro di un parametro in
acqua non trattata, conformemente alla valutazione del
rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo
di cui all'articolo 7, comma 3;
2) sulla base delle specifiche di cui
all'allegato II, Parte C.
4. La valutazione del rischio del sistema di
fornitura idro-potabile riguarda i parametri di cui
all'allegato I, parti A, B e C, i parametri supplementari
fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13, nonche' le
sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo
stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 10, e i
controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12.
5. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano,
in media, tra 10 e 100 m3 di acqua al giorno o servono tra
50 e 500 persone, non sono soggetti all'obbligo di
applicazione del presente articolo, a condizione che
l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente
abbia accertato che tale esenzione non comprometta la
qualita' delle acque destinate al consumo umano. Ai fini
del presente comma, il gestore della fornitura
idro-potabile richiede espressamente l'esenzione
dall'obbligo di applicazione del presente articolo
all'autorita' sanitaria territorialmente competente.
L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato
riscontro da parte dell'autorita' sanitaria locale
territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla
richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della
stessa autorita'.
6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di
cui al comma 5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo
di controlli interni periodici in conformita' all'articolo
14.».