Art. 7 
 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  e
nel  rispetto  dei  requisiti  minimi  per  l'approvazione   indicati
nell'allegato VI»; 
    b) al comma 2: 
      1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, individuate dal gestore idro-potabile»; 
      2) alla lettera i), le parole: «della conformita' di materiali»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  conformita'  di  prodotti,
reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono»; 
    c) al comma 3,  lettera  a),  il  numero  2)  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «2)  quando   un   parametro   puo'   derivare   esclusivamente
dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di
disinfezione o di un materiale a contatto con  l'acqua  destinata  al
consumo  umano,  e  tale  tecnica  o  metodo  o  materiale  non  sono
utilizzati dal gestore idro-potabile;»; 
    d) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole:  «Le  forniture  idro-potabili»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «I   sistemi   di   fornitura
idro-potabile»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Ai  fini  del
presente comma, il gestore  della  fornitura  idro-potabile  richiede
espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione  del  presente
articolo   all'autorita'   sanitaria   territorialmente   competente.
L'esenzione si ritiene acquisita in  caso  di  mancato  riscontro  da
parte dell'autorita' sanitaria  locale  territorialmente  competente,
decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni  da
parte della stessa autorita'.». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 8  (Valutazione  e  gestione  del  rischio  del
          sistema  di  fornitura  idro-potabile).  -  1.  I   gestori
          idro-potabili effettuano una  valutazione  e  gestione  del
          rischio  dei  propri  sistemi  di   fornitura,   attraverso
          l'elaborazione   del   PSA   del   sistema   di   fornitura
          idro-potabile e la  successiva  richiesta  di  approvazione
          dello stesso da parte del CeNSiA, secondo  quanto  previsto
          all'articolo 6, commi 6 e 7, e nel rispetto  dei  requisiti
          minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI. 
                2. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme  ai  seguenti
          criteri: 
                  a) tiene conto dei risultati  della  valutazione  e
          gestione del rischio effettuata conformemente  all'articolo
          7; 
                  b)    include    un'analisi    dei    rischi    per
          approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare
          a consumo umano di diversa origine, per le quali non  siano
          disponibili valutazioni specifiche ai sensi del  precedente
          comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque  di
          origine marina; 
                  c) include una descrizione del sistema di fornitura
          dal punto di prelievo al  trattamento,  allo  stoccaggio  e
          alla distribuzione  dell'acqua,  con  particolare  riguardo
          alle  zone  di  fornitura  idro-potabile,  individuate  dal
          gestore idro-potabile; 
                  d) individua i pericoli  e  gli  eventi  pericolosi
          nell'ambito  del  sistema   di   fornitura   idro-potabile,
          includendo una valutazione dei rischi che  essi  potrebbero
          rappresentare per la salute umana  attraverso  l'uso  delle
          acque,  tenendo  conto  anche  dei  rischi  derivanti   dai
          cambiamenti   climatici,   da   perdite   idriche,    dalla
          vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che  incidono  sulla
          continuita'  della  fornitura,  per   garantire   l'accesso
          universale ed equo ad acqua sicura; 
                  e) definisce e pone in essere misure  di  controllo
          adeguate alla prevenzione  e  all'attenuazione  dei  rischi
          individuati nel sistema  di  fornitura  idro-potabile,  che
          potrebbero compromettere la qualita' delle acque  destinate
          al consumo umano; 
                  f) definisce e pone in essere misure  di  controllo
          adeguate nel sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle
          misure previste o adottate  conformemente  all'articolo  7,
          comma 10, del  presente  decreto  e  all'articolo  116  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'attenuazione dei
          rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei punti di
          prelievo che potrebbero  compromettere  la  qualita'  delle
          acque destinate al consumo umano; 
                  g) definisce e pone in essere un adeguato programma
          di monitoraggio  operativo  specifico  per  il  sistema  di
          fornitura  e  un  programma  di  controllo,   conformemente
          all'articolo 12; 
                  h) nei casi in  cui  la  disinfezione  rientri  nel
          processo di preparazione o  di  distribuzione  delle  acque
          destinate al consumo umano, garantisce che  sia  verificata
          l'efficacia   della   disinfezione   applicata,   che    la
          contaminazione  da  sottoprodotti   di   disinfezione   sia
          mantenuta   al   livello   piu'   basso   possibile   senza
          compromettere la disinfezione,  che  la  contaminazione  da
          reagenti  chimici  per  il  trattamento  sia  mantenuta  al
          livello piu'  basso  possibile  e  che  qualsiasi  sostanza
          residua nell'acqua  non  comprometta  l'espletamento  degli
          obblighi generali di cui all'articolo 4; 
                  i)  include  una  verifica  della  conformita'   di
          prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti  attivi  e
          passivi che vengono a contatto con le  acque  destinate  al
          consumo umano e di reagenti chimici e  materiali  filtranti
          impiegati per il  loro  trattamento,  riguardo  ai  criteri
          stabiliti agli articoli 10 e 11. 
                3. Sulla base dei  risultati  della  valutazione  del
          rischio  per  il   sistema   di   fornitura   idro-potabile
          effettuata  conformemente  ai  commi  1  e  2,  il  gestore
          idro-potabile definisce la frequenza dei controlli  interni
          di verifica della  conformita'  sulle  acque  destinate  al
          consumo umano, secondo  le  prescrizioni  generali  di  cui
          all'articolo 14 e tenendo conto delle seguenti condizioni: 
                  a)  possibilita'  di  ridurre  la   frequenza   dei
          controlli di un  parametro  o  di  rimuovere  un  parametro
          dall'elenco  dei  parametri  da  sottoporre   a   controllo
          interno, ad eccezione dei  parametri  fondamentali  di  cui
          all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo  A,  in  uno  dei
          seguenti casi: 
                    1) sulla base del valore assunto da un  parametro
          in acqua non trattata, che ne comprovi  la  non  rilevanza,
          conformemente alla valutazione del rischio  delle  aree  di
          alimentazione di cui all'articolo 7, comma 3; 
                    2)   quando   un    parametro    puo'    derivare
          esclusivamente dall'impiego di  una  specifica  tecnica  di
          trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale
          a contatto con l'acqua destinata al consumo umano,  e  tale
          tecnica o  metodo  o  materiale  non  sono  utilizzati  dal
          gestore idro-potabile; 
                    3)   sulla   base   delle   specifiche   di   cui
          all'allegato II, Parte C; 
                    4) sulla base  delle  valutazioni  dell'autorita'
          competente in fase di approvazione del PSA del  sistema  di
          fornitura idro-potabile da  parte  del  CeNSiA,  richiamate
          all'articolo 6, comma 10, per cui sia  accertato  che  cio'
          non  compromette  la  qualita'  delle  acque  destinate  al
          consumo umano; 
                  b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri
          da sottoporre a controllo interno ai sensi dell'articolo 14
          o di aumento della frequenza del controllo interno  in  uno
          dei seguenti casi: 
                    1) sulla base del riscontro di  un  parametro  in
          acqua non  trattata,  conformemente  alla  valutazione  del
          rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo
          di cui all'articolo 7, comma 3; 
                    2)   sulla   base   delle   specifiche   di   cui
          all'allegato II, Parte C. 
                4.  La  valutazione  del  rischio  del   sistema   di
          fornitura  idro-potabile  riguarda  i  parametri   di   cui
          all'allegato I, parti A, B e C, i  parametri  supplementari
          fissati ai sensi dell'articolo 12,  comma  13,  nonche'  le
          sostanze o i composti  inseriti  nell'elenco  di  controllo
          stabilito  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  10,  e   i
          controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12. 
                5. I sistemi di fornitura idro-potabile che  erogano,
          in media, tra 10 e 100 m3 di acqua al giorno o servono  tra
          50  e  500  persone,  non  sono  soggetti  all'obbligo   di
          applicazione  del  presente  articolo,  a  condizione   che
          l'autorita' sanitaria  locale  territorialmente  competente
          abbia accertato  che  tale  esenzione  non  comprometta  la
          qualita' delle acque destinate al consumo  umano.  Ai  fini
          del   presente   comma,   il   gestore   della    fornitura
          idro-potabile    richiede     espressamente     l'esenzione
          dall'obbligo  di   applicazione   del   presente   articolo
          all'autorita'   sanitaria   territorialmente    competente.
          L'esenzione  si  ritiene  acquisita  in  caso  di   mancato
          riscontro  da   parte   dell'autorita'   sanitaria   locale
          territorialmente  competente,  decorsi   sei   mesi   dalla
          richiesta, fatte salve diverse indicazioni da  parte  della
          stessa autorita'. 
                6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di
          cui al comma 5 siano esentati, sussiste per essi  l'obbligo
          di controlli interni periodici in conformita'  all'articolo
          14.».