Art. 8
Modifica all'articolo 9
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2023, n. 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
successive revisioni».
Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Valutazione e gestione del rischio dei
sistemi di distribuzione idrica interni). - 1. I gestori
della distribuzione idrica interna effettuano una
valutazione e gestione del rischio dei sistemi di
distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie
individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento
ai parametri elencati nell'allegato I, parte D, adottando
le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate
al rischio, per ripristinare la qualita' delle acque nei
casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana
derivante da questi sistemi.
2. La valutazione e gestione del rischio effettuata
ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della
valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le
Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per
la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione
interni degli edifici prioritari e non prioritari e di
talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184,
Rapporto ISTISAN 22/32, e successive revisioni.
3. Nei casi di non conformita' ai punti d'uso nei
locali degli edifici prioritari di cui al comma 1,
ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o
alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni
applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, si
applicano le misure correttive di cui all'articolo 15.
4. Le regioni e province autonome promuovono la
formazione specifica sulle disposizioni del presente
articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e
il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli
idraulici e per gli altri professionisti che operano nei
settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e
dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali
che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo
umano, anche nell'ambito delle attivita' di formazione
professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio
2008, n. 37, e di altre norme regionali o provinciali di
settore.».