Art. 8 
 
 
                       Modifica all'articolo 9 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo  23  febbraio
2023, n. 18, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  e
successive revisioni». 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  l'articolo   9   del   citato   decreto
          legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 9  (Valutazione  e  gestione  del  rischio  dei
          sistemi di distribuzione idrica interni). -  1.  I  gestori
          della   distribuzione   idrica   interna   effettuano   una
          valutazione  e  gestione  del  rischio   dei   sistemi   di
          distribuzione idrica  interni  alle  strutture  prioritarie
          individuate all'allegato VIII, con particolare  riferimento
          ai parametri elencati nell'allegato I, parte  D,  adottando
          le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate
          al rischio, per ripristinare la qualita'  delle  acque  nei
          casi in cui si evidenzi un  rischio  per  la  salute  umana
          derivante da questi sistemi. 
                2. La valutazione e gestione del  rischio  effettuata
          ai sensi del comma 1, si basa sui principi  generali  della
          valutazione e gestione del  rischio  stabiliti  secondo  le
          Linee Guida per la valutazione e gestione del  rischio  per
          la  sicurezza  dell'acqua  nei  sistemi  di   distribuzione
          interni degli edifici prioritari  e  non  prioritari  e  di
          talune  navi  ai  sensi  della  direttiva  (UE)  2020/2184,
          Rapporto ISTISAN 22/32, e successive revisioni. 
                3. Nei casi di non conformita'  ai  punti  d'uso  nei
          locali  degli  edifici  prioritari  di  cui  al  comma   1,
          ricondotte al sistema di  distribuzione  idrico  interno  o
          alla sua  manutenzione,  tenuto  conto  delle  disposizioni
          applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3  e  4,  si
          applicano le misure correttive di cui all'articolo 15. 
                4. Le  regioni  e  province  autonome  promuovono  la
          formazione  specifica  sulle  disposizioni   del   presente
          articolo, in coordinamento con il Ministero della salute  e
          il CeNSiA, per i gestori dei sistemi  idrici  interni,  gli
          idraulici e per gli altri professionisti  che  operano  nei
          settori dei  sistemi  di  distribuzione  idrici  interni  e
          dell'installazione di prodotti da costruzione  e  materiali
          che entrano in contatto con l'acqua  destinata  al  consumo
          umano, anche  nell'ambito  delle  attivita'  di  formazione
          professionale e qualifica di  cui  al  decreto  22  gennaio
          2008, n. 37, e di altre norme regionali  o  provinciali  di
          settore.».