Art. 9
Modifica all'articolo 10
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Valutazione della conformita' dei prodotti che vengono
a contatto con le acque destinate al consumo umano). - 1. Per
l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i
materiali di cui sono costituiti i prodotti destinati a essere
utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale o
parziale sostituzione in impianti esistenti, per il prelievo, il
trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle
acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare
a contatto con tali acque, non devono nel tempo:
a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della
salute umana, come previsto dal presente decreto;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire la crescita microbica;
d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli
superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita'
previste per il loro utilizzo.
2. I materiali o prodotti di cui al comma 1 non devono, nel
tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti
dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di
garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi
idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in ogni caso, non devono
pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti
all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006.
3. Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui al comma
1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni e costituenti
presenti negli "elenchi positivi europei" di cui alla decisione di
esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
4. Per testare e approvare le sostanze di partenza, le
composizioni e i costituenti da includere negli "elenchi positivi
europei" di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di prova e
di accettazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/365
della Commissione, del 23 gennaio 2024. Ai fini della modifica o
dell'aggiornamento degli "elenchi positivi europei", di cui al comma
3, i richiedenti, ivi compreso il Ministero della salute, presentano
domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) secondo
la procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/369 della
Commissione, del 23 gennaio 2024. I richiedenti notificano all'ECHA
l'intenzione di presentare la domanda di modifica o aggiornamento
degli elenchi positivi europei almeno dodici mesi prima della
presentazione della domanda stessa. Il Ministero della salute e'
esonerato dalla predetta notifica in casi di urgenza.
5. Per testare e approvare i materiali finali di cui sono
composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al
consumo umano, si utilizzano le procedure e i metodi di cui alla
decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23
gennaio 2024. La valutazione della conformita' dei prodotti di cui al
comma 1 nonche' la designazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformita' coinvolti sono effettuate secondo le
procedure e le prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE)
2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
6. In applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/370, e'
istituito il "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei
prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo
umano" costituito da:
a) il Ministero della salute, attraverso l'ufficio tecnico
competente per la qualita' delle acque destinate al consumo umano e
avvalendosi del CeNSiA per le attivita' di cui all'articolo 19, comma
2, lettera d-bis), con funzioni di indirizzo sanitario e
coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di
valutazione della conformita' accreditati, ai fini della notifica ai
sensi del comma 5;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni
di autorita' di notifica nazionale;
c) l'ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con
funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di
valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1, nonche'
di vigilanza sugli organismi notificati;
d) gli organismi notificati, con funzioni di valutazione della
conformita' dei prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi ai sensi
del comma 5, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato,
redige la dichiarazione UE di conformita' prevista dal regolamento
delegato (UE) 2024/370.
8. I prodotti valutati conformi ai sensi del comma 5 recano una
marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, secondo
le specifiche armonizzate di cui al regolamento delegato (UE)
2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 si applicano a
decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai
prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni nazionali
stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n.
174.
10. In applicazione delle misure transitorie previste dalla
decisione di esecuzione (UE) 2024/367, nel periodo compreso tra il 13
luglio 2021 e il 31 dicembre 2026, le sostanze di partenza, le
composizioni e i costituenti conformi a livello nazionale sulla base
di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del
2004, possono essere utilizzati a livello nazionale per la
fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con le acque
destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia
garantito il rispetto del valore di parametro di 5 μg/l di piombo
nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di
conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il
parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato
nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il
trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle
acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.
11. In applicazione delle misure transitorie previste dal
regolamento delegato (UE) 2024/370, i prodotti risultati conformi a
livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del
Ministro della salute n. 174 del 2004, nel periodo antecedente al 31
dicembre 2026, possono essere immessi nel mercato nazionale e
utilizzati negli impianti per il prelievo, l'adduzione, il
trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate
al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia garantito il
rispetto del valore di parametro di 5 μg/l di piombo nelle acque
destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita'
di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro di
cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e
utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo
stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al
consumo umano fino al 31 dicembre 2030.
12. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei
prodotti di cui al comma 1, immessi sul mercato nazionale e
utilizzati a decorrere dal 31 dicembre 2026 e tenuto conto delle
misure transitorie previste ai commi 10 e 11, e' esercitata
rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli uffici di
sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) territorialmente
competenti. Per le finalita' di cui al primo periodo, le autorita'
sanitarie locali e gli USMAF eseguono, per quanto di competenza, con
o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano a
verificare la conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente
articolo, quali la dichiarazione UE di conformita', gli obblighi di
marcatura, la durata del certificato di conformita', riservandosi la
possibilita' di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori
accertamenti, come quelli riguardanti la composizione
quali-quantitativa del prodotto, qualora vi sia motivo di sospettare
un potenziale pericolo per la salute umana associato al prodotto
stesso.».