Art. 9 
 
 
                      Modifica all'articolo 10 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023,  n.  18,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 10 (Valutazione della conformita' dei prodotti che  vengono
a contatto con le  acque  destinate  al  consumo  umano).  -  1.  Per
l'espletamento degli obblighi  generali  di  cui  all'articolo  4,  i
materiali di cui  sono  costituiti  i  prodotti  destinati  a  essere
utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale  o
parziale sostituzione in impianti  esistenti,  per  il  prelievo,  il
trattamento, lo stoccaggio,  l'adduzione  o  la  distribuzione  delle
acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare
a contatto con tali acque, non devono nel tempo: 
      a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela  della
salute umana, come previsto dal presente decreto; 
      b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua; 
      c) favorire la crescita microbica; 
      d) causare il rilascio  in  acqua  di  contaminanti  a  livelli
superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle  finalita'
previste per il loro utilizzo. 
    2. I materiali o prodotti di cui  al  comma  1  non  devono,  nel
tempo,  modificare  le  caratteristiche  degli   scarichi   derivanti
dall'acqua con  cui  essi  vengono  posti  a  contatto,  al  fine  di
garantire il rispetto dei valori limite di emissione  degli  scarichi
idrici  previsti  nell'allegato  5  alla  Parte  terza  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e,  in  ogni  caso,  non  devono
pregiudicare gli obiettivi di  qualita'  dei  corpi  idrici  previsti
all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo  decreto  legislativo  n.
152 del 2006. 
    3. Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui  al  comma
1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni  e  costituenti
presenti negli "elenchi positivi europei" di cui  alla  decisione  di
esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024. 
    4.  Per  testare  e  approvare  le  sostanze  di   partenza,   le
composizioni e i costituenti da  includere  negli  "elenchi  positivi
europei" di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di  prova  e
di accettazione di cui alla decisione  di  esecuzione  (UE)  2024/365
della Commissione, del 23 gennaio 2024.  Ai  fini  della  modifica  o
dell'aggiornamento degli "elenchi positivi europei", di cui al  comma
3, i richiedenti, ivi compreso il Ministero della salute,  presentano
domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche  (ECHA)  secondo
la procedura prevista dal regolamento delegato  (UE)  2024/369  della
Commissione, del 23 gennaio 2024. I richiedenti  notificano  all'ECHA
l'intenzione di presentare la domanda  di  modifica  o  aggiornamento
degli  elenchi  positivi  europei  almeno  dodici  mesi  prima  della
presentazione della domanda stessa.  Il  Ministero  della  salute  e'
esonerato dalla predetta notifica in casi di urgenza. 
    5. Per testare  e  approvare  i  materiali  finali  di  cui  sono
composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate  al
consumo umano, si utilizzano le procedure e  i  metodi  di  cui  alla
decisione di esecuzione  (UE)  2024/368  della  Commissione,  del  23
gennaio 2024. La valutazione della conformita' dei prodotti di cui al
comma 1 nonche' la designazione e  la  notifica  degli  organismi  di
valutazione della conformita' coinvolti sono  effettuate  secondo  le
procedure e le prescrizioni stabilite nel regolamento  delegato  (UE)
2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024. 
    6. In applicazione del regolamento  delegato  (UE)  2024/370,  e'
istituito il "Sistema nazionale di valutazione della conformita'  dei
prodotti che vengono a contatto con le  acque  destinate  al  consumo
umano" costituito da: 
      a) il Ministero  della  salute,  attraverso  l'ufficio  tecnico
competente per la qualita' delle acque destinate al consumo  umano  e
avvalendosi del CeNSiA per le attivita' di cui all'articolo 19, comma
2,  lettera  d-bis),  con   funzioni   di   indirizzo   sanitario   e
coordinamento  e  compiti  di  autorizzazione  degli   organismi   di
valutazione della conformita' accreditati, ai fini della notifica  ai
sensi del comma 5; 
      b) il Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni
di autorita' di notifica nazionale; 
      c) l'ente  unico  nazionale  di  accreditamento  ACCREDIA,  con
funzioni  di  valutazione  e  accreditamento   degli   organismi   di
valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1, nonche'
di vigilanza sugli organismi notificati; 
      d) gli organismi notificati, con funzioni di valutazione  della
conformita' dei prodotti di cui al comma 1. 
    7. Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi  ai  sensi
del comma 5, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato,
redige la dichiarazione UE di conformita'  prevista  dal  regolamento
delegato (UE) 2024/370. 
    8. I prodotti valutati conformi ai sensi del comma 5  recano  una
marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e  indelebile,  secondo
le  specifiche  armonizzate  di  cui  al  regolamento  delegato  (UE)
2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024. 
    9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 si applicano  a
decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai
prodotti di cui al comma 1 si  applicano  le  disposizioni  nazionali
stabilite nel decreto del Ministro della salute  6  aprile  2004,  n.
174. 
    10. In  applicazione  delle  misure  transitorie  previste  dalla
decisione di esecuzione (UE) 2024/367, nel periodo compreso tra il 13
luglio 2021 e il 31  dicembre  2026,  le  sostanze  di  partenza,  le
composizioni e i costituenti conformi a livello nazionale sulla  base
di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n.  174  del
2004,  possono  essere  utilizzati  a  livello   nazionale   per   la
fabbricazione di  prodotti  che  vengono  a  contatto  con  le  acque
destinate al consumo umano fino al  31  dicembre  2032,  purche'  sia
garantito il rispetto del valore di parametro di  5  μg/l  di  piombo
nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di
conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non  rispettano  il
parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel  mercato
nazionale  e  utilizzati  negli  impianti   per   il   prelievo,   il
trattamento, lo stoccaggio,  l'adduzione  o  la  distribuzione  delle
acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030. 
    11.  In  applicazione  delle  misure  transitorie  previste   dal
regolamento delegato (UE) 2024/370, i prodotti risultati  conformi  a
livello nazionale sulla base  di  quanto  previsto  dal  decreto  del
Ministro della salute n. 174 del 2004, nel periodo antecedente al  31
dicembre  2026,  possono  essere  immessi  nel  mercato  nazionale  e
utilizzati  negli  impianti  per   il   prelievo,   l'adduzione,   il
trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle  acque  destinate
al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia  garantito  il
rispetto del valore di parametro di 5  μg/l  di  piombo  nelle  acque
destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita'
di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro  di
cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato  nazionale  e
utilizzati  negli  impianti  per  il  prelievo,  il  trattamento,  lo
stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque  destinate  al
consumo umano fino al 31 dicembre 2030. 
    12. La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei
prodotti  di  cui  al  comma  1,  immessi  sul  mercato  nazionale  e
utilizzati a decorrere dal 31 dicembre  2026  e  tenuto  conto  delle
misure  transitorie  previste  ai  commi  10  e  11,  e'   esercitata
rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e  dagli  uffici  di
sanita' marittima, aerea  e  di  frontiera  (USMAF)  territorialmente
competenti. Per le finalita' di cui al primo  periodo,  le  autorita'
sanitarie locali e gli USMAF eseguono, per quanto di competenza,  con
o senza  preavviso,  controlli  di  tipo  documentale  che  mirano  a
verificare la conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente
articolo, quali la dichiarazione UE di conformita', gli  obblighi  di
marcatura, la durata del certificato di conformita', riservandosi  la
possibilita' di campionamento e analisi dei  campioni  per  ulteriori
accertamenti,    come    quelli    riguardanti    la     composizione
quali-quantitativa del prodotto, qualora vi sia motivo di  sospettare
un potenziale pericolo per la  salute  umana  associato  al  prodotto
stesso.».