Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.