IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 33 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 612; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 784; 
  Vista la  legge  20  agosto  2019,  n.  92,  recante  «Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»; 
  Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»  e,
in  particolare,  l'articolo  25-bis  che  istituisce   a   decorrere
dall'anno scolastico  e  formativo  2024/2025  la  filiera  formativa
tecnologico-professionale; 
  Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121,  recante  «Istituzione  della
filiera formativa tecnologico-professionale»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo  di
istruzione; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  prevedere
disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR  e  le
politiche di coesione, per la pubblica amministrazione, del lavoro  e
delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi  del
                     secondo ciclo di istruzione 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'esame di Stato conclusivo dei  percorsi  di  istruzione
secondaria di secondo grado e' denominato «esame  di  maturita'».  L'
esame di maturita' verifica i livelli di apprendimento conseguiti  da
ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilita' e  alle
competenze specifiche di ogni indirizzo di  studio,  con  riferimento
alle Indicazioni nazionali per i licei e alle  Linee  guida  per  gli
istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il  grado  di
maturazione personale, di autonomia e di responsabilita' acquisito al
termine del percorso  di  studio,  anche  tenuto  conto  dell'impegno
dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita'  coerenti  con
il medesimo percorso  di  studio,  in  una  prospettiva  di  sviluppo
integrale della persona. L'esame di  maturita'  assume  altresi'  una
funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte  consapevoli  in
ordine al  proseguimento  degli  studi  a  livello  terziario  ovvero
all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  In  relazione  al   profilo   educativo,   culturale   e
professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di  Stato
tiene conto anche della partecipazione alle attivita'  di  formazione
scuola-lavoro,  dello  sviluppo  delle  competenze  digitali  e   del
percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della  legge
13 luglio 2015, n. 107.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  L'esame  di  maturita'  tiene  conto  delle   competenze
maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di  cui
alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»; 
    b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi
di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni  due  classi,
presiedute da un  presidente  esterno  all'istituzione  scolastica  e
composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due  classi,  da
due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate  con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.»; 
    c) all'articolo 17: 
      1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. L'esame di maturita' e' validamente sostenuto  se  il
candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito,
sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline
oggetto   della   seconda   prova,    nell'ambito    delle    materie
caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina  oggetto
di una terza prova scritta per  specifici  indirizzi  di  studio,  le
quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonche' le modalita'
organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui
al comma 9. Per gli istituti professionali continuano  ad  applicarsi
le specifiche disposizioni vigenti.»; 
      3) al comma 9: 
        3.1) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: 
          «A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche  delle
informazioni  contenute  nel  curriculum  dello   studente   di   cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 13  luglio  2015,  n.  107.  Il
colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del
comma 7 del presente articolo, al fine di  verificare  l'acquisizione
dei  contenuti  e  dei  metodi  propri  di  ciascuna  disciplina,  la
capacita' di utilizzare e raccordare le  conoscenze  acquisite  e  di
argomentare  in  modo  critico  e  personale,  nonche'  il  grado  di
responsabilita' e maturita' raggiunto.  Il  colloquio  concorre  alla
valutazione delle conoscenze, delle abilita' e delle  competenze  del
candidato, nonche' del grado di maturazione personale, di autonomia e
di responsabilita' raggiunto al termine del percorso di studio, anche
tenuto conto dell'impegno  dimostrato  nell'ambito  scolastico  e  in
altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche' del grado
di   responsabilita'   o   dell'impegno   evidenziati    in    azioni
particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo  integrale
della persona. La commissione d'esame tiene,  altresi',  conto  delle
competenze  maturate  nell'insegnamento  trasversale  dell'educazione
civica, come definite nel curricolo d'istituto  e  documentate  dalle
attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.»; 
    d) all'articolo 18, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. La commissione  d'esame  puo'  motivatamente  integrare  il
punteggio fino a un massimo di  tre  punti  ove  il  candidato  abbia
ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette  punti,  tra
credito scolastico e prove d'esame»; 
    e) all'articolo 21: 
      1)  al  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:   «sono
indicati,»  sono  inserite  le  seguenti:  «all'esito  dell'esame  di
maturita',»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito
sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1
e, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  il
modello relativo al curriculum di cui al comma 2.». 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la denominazione «Esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo
ciclo di istruzione», ovunque ricorra, e' sostituita dalla  seguente:
«esame di maturita'». 
  3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Nell'ambito del  primo  biennio  dei  percorsi  della  scuola
secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e
non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla
corrispondente classe di altro indirizzo,  articolazione  o  opzione.
L'istituzione scolastica  individuata  per  la  successiva  frequenza
adotta  interventi  didattici   integrativi   volti   ad   assicurare
l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita'  e  delle  competenze
necessarie per l'inserimento  nel  percorso  prescelto,  al  fine  di
favorire il successo formativo e il riorientamento. A  decorrere  dal
terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli
studenti,  all'esito  dello  scrutinio  finale,  possono   richiedere
l'iscrizione  a  una  classe  corrispondente   di   altro   percorso,
indirizzo, articolazione o opzione  del  medesimo  grado  di  scuola,
presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli
studi,  previo  superamento  di   un   esame   integrativo.   L'esame
integrativo si svolge  in  un'unica  sessione  da  concludersi  prima
dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione
e del merito sono stabilite le modalita' di svolgimento  degli  esami
integrativi di cui al quarto periodo.». 
  4. All'articolo 17, comma 2, del decreto  legislativo  31  dicembre
2009, n. 213, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) la restituzione alle  studentesse  e  agli  studenti  dei
livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.
62;». 
  5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre  2024,  n.  150,  dopo  il
comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza  attiva  e
solidale e' discusso dalla studentessa o dallo studente  in  sede  di
accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo
4, comma 6, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  giugno
2009, n. 122.». 
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 784-septies e' inserito il seguente: 
    «784-octies.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  attivazione,  i
contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalita'  educative
previsti dalla normativa vigente, a  decorrere  dall'anno  scolastico
2025/2026,  i  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per
l'orientamento  di  cui  ai  commi  784  e  785   sono   ridenominati
«formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico,
la denominazione  «percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l'orientamento», ovunque ricorra, e' da intendersi sostituita con  la
denominazione di cui al primo periodo.». 
  7. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 3  milioni  di
euro annui a  decorrere  dall'anno  2026,  anche  per  la  formazione
specifica dei docenti nominati  quali  componenti  delle  commissioni
degli esami di maturita'. Ai relativi  oneri  si  provvede,  mediante
utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti  dalle  disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto. 
  8. A decorrere dall'anno scolastico  2026/2027  costituisce  titolo
preferenziale per la nomina  a  componente  delle  commissioni  degli
esami di maturita' l'aver partecipato alla  formazione  specifica  di
cui al comma 7.