IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 33 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 612;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme
per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo
1, comma 784;
Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e,
in particolare, l'articolo 25-bis che istituisce a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 la filiera formativa
tecnologico-professionale;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della
filiera formativa tecnologico-professionale»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di
istruzione;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione, per la pubblica amministrazione, del lavoro e
delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del
secondo ciclo di istruzione
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado e' denominato «esame di maturita'». L'
esame di maturita' verifica i livelli di apprendimento conseguiti da
ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilita' e alle
competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento
alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli
istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di
maturazione personale, di autonomia e di responsabilita' acquisito al
termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno
dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita' coerenti con
il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo
integrale della persona. L'esame di maturita' assume altresi' una
funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in
ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero
all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In relazione al profilo educativo, culturale e
professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato
tiene conto anche della partecipazione alle attivita' di formazione
scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del
percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge
13 luglio 2015, n. 107.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'esame di maturita' tiene conto delle competenze
maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui
alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;
b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi
di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi,
presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e
composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da
due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»;
c) all'articolo 17:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'esame di maturita' e' validamente sostenuto se il
candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito,
sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline
oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie
caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto
di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le
quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonche' le modalita'
organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui
al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi
le specifiche disposizioni vigenti.»;
3) al comma 9:
3.1) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle
informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il
colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del
comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione
dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la
capacita' di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di
argomentare in modo critico e personale, nonche' il grado di
responsabilita' e maturita' raggiunto. Il colloquio concorre alla
valutazione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze del
candidato, nonche' del grado di maturazione personale, di autonomia e
di responsabilita' raggiunto al termine del percorso di studio, anche
tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in
altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche' del grado
di responsabilita' o dell'impegno evidenziati in azioni
particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale
della persona. La commissione d'esame tiene, altresi', conto delle
competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione
civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle
attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.»;
d) all'articolo 18, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il
punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia
ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra
credito scolastico e prove d'esame»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono
indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di
maturita',»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1
e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
«esame di maturita'».
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola
secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e
non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla
corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione.
L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza
adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare
l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze
necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di
favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal
terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli
studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere
l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso,
indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola,
presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli
studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame
integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima
dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione
e del merito sono stabilite le modalita' di svolgimento degli esami
integrativi di cui al quarto periodo.».
4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei
livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62;».
5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e
solidale e' discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di
accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo
4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122.».
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 784-septies e' inserito il seguente:
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i
contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalita' educative
previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico
2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati
«formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico,
la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento», ovunque ricorra, e' da intendersi sostituita con la
denominazione di cui al primo periodo.».
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione
specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni
degli esami di maturita'. Ai relativi oneri si provvede, mediante
utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo
preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli
esami di maturita' l'aver partecipato alla formazione specifica di
cui al comma 7.