Art. 2 
 
Misure urgenti per il consolidamento  e  lo  sviluppo  della  filiera
                 formativa tecnologico-professionale 
 
  1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. A decorrere dall'anno scolastico  2026/2027,  i  percorsi
della filiera tecnologico-professionale di cui al comma  1  rientrano
nell'offerta formativa del secondo ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione di cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre
2005, n. 226. A  decorrere  dall'anno  scolastico  di  cui  al  primo
periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo
e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,  il  dirigente  scolastico,  nell'ambito   dell'offerta
formativa erogata dall'istituzione scolastica e in  conformita'  agli
accordi di  rete  da  stipulare  con  soggetti  di  cui  al  presente
articolo, propone  al  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  la
candidatura per l'attivazione dei percorsi  della  filiera  formativa
tecnologico-professionale. L'attivazione  dei  predetti  percorsi  e'
disposta  con  l'accoglimento  della   candidatura   da   parte   del
Ministero.». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni  interessate  provvedono  ai   relativi   adempimenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.