Art. 2
Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera
formativa tecnologico-professionale
1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi
della filiera tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano
nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico di cui al primo
periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo
e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta
formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformita' agli
accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente
articolo, propone al Ministero dell'istruzione e del merito la
candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa
tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi e'
disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del
Ministero.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.