Art. 5 
 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto
            per uscite didattiche e viaggi di istruzione 
 
  1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la  lettera  f),  e'  aggiunta  la  seguente:
«f-bis) i contratti relativi  ai  servizi  di  trasporto  nell'ambito
delle uscite didattiche e dei  viaggi  di  istruzione  di  competenza
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»; 
    b) al comma 4, e' inserito, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni di cui  al  quinto  periodo  si  applicano  anche  ai  i
contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito  delle  uscite
didattiche e dei viaggi di istruzione di  cui  al  comma  2,  lettera
f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di
committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta  sulla
base di criteri oggettivi idonei ad attestare  la  disponibilita'  di
sistemi  e  dispositivi  per  la   sicurezza   del   trasporto,   per
l'accessibilita' e il trasporto di persone con  disabilita',  nonche'
le competenze tecniche dei conducenti».