Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto
per uscite didattiche e viaggi di istruzione
1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
«f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito
delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;
b) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai i
contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite
didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera
f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di
committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla
base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilita' di
sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per
l'accessibilita' e il trasporto di persone con disabilita', nonche'
le competenze tecniche dei conducenti».