Art. 2 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, gli articoli 2, 3, 6 e 14, commi 1, 2 e 3,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  giugno  2009,  n.  122,  sono
abrogati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Gli articoli 2, 3 e  6  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  giugno  2009,  n.  122,  abrogati  dal
          presente decreto,  recavano  rispettivamente:  «Valutazione
          degli alunni nel primo  ciclo  di  istruzione»,  «Esame  di
          Stato  conclusivo  del  primo  ciclo   dell'istruzione»   e
          «Ammissione  all'esame   conclusivo   del   secondo   ciclo
          dell'istruzione». 
              - Per i riferimenti all'articolo  14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22  giugno  2009,  n.  122,  si
          vedano le note all'articolo 1.