Art. 2
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, gli articoli 2, 3, 6 e 14, commi 1, 2 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, sono
abrogati.
Note all'art. 2:
- Gli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, abrogati dal
presente decreto, recavano rispettivamente: «Valutazione
degli alunni nel primo ciclo di istruzione», «Esame di
Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione» e
«Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo
dell'istruzione».
- Per i riferimenti all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, si
vedano le note all'articolo 1.