IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,
convertito in legge  costituzionale  dalla  legge  costituzionale  26
febbraio 1948,  n.  2,  recante  «Approvazione  dello  statuto  della
Regione siciliana»; 
  Visto l'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione; 
  Visti gli articoli 68 e  69  del  testo  unico  delle  leggi  sulla
sicurezza approvato con regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 e, in particolare, l'articolo 19; 
  Sentita la  Commissione  paritetica  prevista  dall'art.  43  dello
Statuto della Regione siciliana; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri  dell'interno,  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa 
 
  1. Sono attribuite ai comuni le funzioni di cui agli articoli 68  e
69 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e loro successive modificazioni. 
  2. In relazione alle funzioni  di  cui  al  comma  1  per  motivate
esigenze  di  pubblica  sicurezza  il  Ministero  dell'interno   puo'
impartire, per il tramite dei prefetti  territorialmente  competenti,
direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - L'art. 117 dispone, tra  l'altro,  che  lo  Stato  ha
          legislazione esclusiva in  materia  di  ordine  pubblico  e
          sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia   amministrativa
          locale. 
              - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,
          recante:  «Approvazione   dello   statuto   della   Regione
          siciliana», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  133
          del 10 giugno 1946. 
              - Si riporta il testo degli articoli 68 e 69 del  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante:  «Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza»  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931: 
                «Art. 68. - Senza licenza del questore non si possono
          dare in luogo pubblico o  aperto  o  esposto  al  pubblico,
          accademie, feste da ballo,  corse  di  cavalli,  ne'  altri
          simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono  aprire
          o esercitare circoli, scuole di ballo e sale  pubbliche  di
          audizione. 
                Per eventi fino ad un massimo di 200  partecipanti  e
          che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di  inizio,  la
          licenza e' sostituita  dalla  segnalazione  certificata  di
          inizio attivita' di cui all'art. 19 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni,  presentata  allo
          sportello unico  per  le  attivita'  produttive  o  ufficio
          analogo. 
                Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare
          aeronautiche  si  applicano  le  disposizioni  delle  leggi
          speciali. 
                Art. 69. - Senza  licenza  dell'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza e' vietato dare, anche  temporaneamente,
          per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica
          vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici  o  altri
          oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto. 
                Per eventi fino ad un massimo di 200  partecipanti  e
          che si svolgono entro le ore 24 del giorno  di  inizio,  la
          licenza e' sostituita  dalla  segnalazione  certificata  di
          inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge n. 241  del
          1990, presentata allo  sportello  unico  per  le  attivita'
          produttive o ufficio analogo.». 
              - Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616  recante:  «Attuazione
          della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio  1975,
          n. 382», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234  del  29
          agosto 1977: 
                «Art. 19 (Polizia amministrativa). - Sono  attribuite
          ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 
                  1) il rilascio della licenza prevista dall'art.  60
          e dalle altre disposizioni speciali vigenti in  materia  di
          impianto ed esercizio di  ascensori  per  il  trasporto  di
          persone o di materiali; 
                  2) il rilascio della licenza  per  l'esercizio  del
          mestiere di guida, interprete, corriere o portatore  alpino
          e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123; 
                  3); 
                  4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi
          pubblici in occasione di fiere, mercati  o  altre  riunioni
          straordinarie  previsti  dall'art.  103,  primo  e  secondo
          comma; 
                  5)    la    concessione    della    licenza     per
          rappresentazioni teatrali  o  cinematografiche,  accademie,
          feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o
          trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole
          di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68; 
                  6)   la   licenza   per   pubblici   trattenimenti,
          esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti  ottici
          ed  altri  oggetti  di  curiosita'  o  per  dare  audizioni
          all'aperto di cui all'art. 69; 
                  7) i poteri in ordine alla licenza per  vendita  di
          alcolici e autorizzazione per superalcoolici  di  cui  agli
          articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; 
                  8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi  in  cui  si  vendono  o  consumano  bevande   non
          alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri  giochi
          leciti, stabilimenti  di  bagni,  esercizi  di  rimessa  di
          autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86; 
                  9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi  di
          pubblico spettacolo, di cui all'art. 80; 
                  10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei
          locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84; 
                  11) le licenze di esercizio  di  arte  tipografica,
          litografica e qualunque arte di stampa  o  di  riproduzione
          meccanica  o  chimica  in  molteplici  esemplari,  di   cui
          all'art. 111; 
                  12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art.
          64, terzo comma, relativi  alle  manifatture,  fabbriche  e
          depositi di materie insalubri o pericolose; 
                  13)  la  licenza  temporanea  agli  stranieri   per
          mestieri ambulanti di cui all'art. 124; 
                  14)  la  registrazione   per   mestieri   ambulanti
          (venditori di merci, di generi  alimentari  e  bevande,  di
          scritti  e  disegni,  merciaiolo,  saltimbanco,   cantante,
          suonatore,  servitore  di  piazza,   facchino,   cocchiere,
          conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe  e
          mestieri analoghi) di cui all'art. 121; 
                  15) la licenza per raccolta di  fondi  od  oggetti,
          collette o questue di cui all'art. 156; 
                  16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza
          mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155; 
                  17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi
          di cui all'art. 62; 
                  18) la dichiarazione di commercio di  cose  antiche
          od usate di cui all'art. 126. 
                Fino all'entrata in vigore  della  legge  di  riforma
          degli  enti  locali  territoriali,  i   consigli   comunali
          determinano procedure e competenze  dei  propri  organi  in
          relazione all'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma
          precedente. 
                In relazione alle funzioni attribuite  ai  comuni  il
          Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
          puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
          direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. 
                I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8),  9),
          11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
          al prefetto e devono essere sospesi, annullati  o  revocati
          per motivata richiesta dello stesso. 
                Il  diniego  dei  provvedimenti  previsti  dal  primo
          comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17),
          e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli articoli 68 e 69 del regio decreto
          18 giugno 1931 n. 773 si vedano le note alle premesse.