Art. 2 
 
         Provvedimenti in materia di polizia amministrativa 
 
  1.  I  provvedimenti  adottati  dai  comuni   e   le   segnalazioni
certificate dagli stessi ricevute, concernenti le materie  trasferite
ai   sensi   dell'articolo   1,   sono   comunicati    al    prefetto
territorialmente competente  previamente  alla  data  di  svolgimento
dell'evento cui si riferiscono. 
  2. Su richiesta del prefetto, per  motivate  esigenze  di  pubblica
sicurezza, i provvedimenti e le segnalazioni certificate  di  cui  al
comma 1 possono essere oggetto di sospensione, annullamento,  revoca,
divieto o disposizioni conformative.