Art. 2
Provvedimenti in materia di polizia amministrativa
1. I provvedimenti adottati dai comuni e le segnalazioni
certificate dagli stessi ricevute, concernenti le materie trasferite
ai sensi dell'articolo 1, sono comunicati al prefetto
territorialmente competente previamente alla data di svolgimento
dell'evento cui si riferiscono.
2. Su richiesta del prefetto, per motivate esigenze di pubblica
sicurezza, i provvedimenti e le segnalazioni certificate di cui al
comma 1 possono essere oggetto di sospensione, annullamento, revoca,
divieto o disposizioni conformative.