Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dalle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.