Art. 10 
 
Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di  crisi  di
                              Lampedusa 
 
  1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n.
20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n.  50,
le parole «Fino al 31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 31 dicembre 2027».