Art. 11 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.