Art. 2 
 
Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti  per
  l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori
  stranieri 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis.1. I datori di  lavoro,  ovvero  le  organizzazioni  dei
datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3,  che  intendono
presentare, nei  giorni  indicati  nei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4,  richiesta  di
nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale,  per
gli  ingressi  previsti  dai   medesimi   decreti,   procedono   alla
precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico
messo a disposizione dal Ministero dell'interno.  Le  amministrazioni
effettuano i controlli di  veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite
dagli  utenti  contestualmente  all'accesso   alla   precompilazione,
secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      2-bis.2. I datori di lavoro di cui  al  comma  2-bis.1  possono
presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste  di
nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualita' di cui
ai decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al
medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste  presentate
tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui  all'articolo
24-bis, nonche' tramite i soggetti abilitati o autorizzati  ai  sensi
dell'articolo  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  i  quali
garantiscono che il numero delle richieste di nulla  osta  al  lavoro
presentate sia proporzionale al  volume  di  affari  o  ai  ricavi  o
compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul  reddito,  ponderato  in
funzione del  numero  dei  dipendenti  e  del  settore  di  attivita'
dell'impresa.»; 
    b) all'articolo 24, comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».