Art. 2
Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori
stranieri
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-bis.1. I datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei
datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono
presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di
nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per
gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla
precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico
messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni
effettuano i controlli di veridicita' sulle dichiarazioni fornite
dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono
presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di
nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualita' di cui
ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate
tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo
24-bis, nonche' tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi
dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali
garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro
presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o
compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in
funzione del numero dei dipendenti e del settore di attivita'
dell'impresa.»;
b) all'articolo 24, comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».