Art. 3 
 
Svolgimento dell'attivita' lavorativa in attesa della conversione del
                        permesso di soggiorno 
 
  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  il
comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
    «9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o  della  conversione
del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il  termine
di  sessanta  giorni  di  cui  al  comma   9,   lo   straniero   puo'
legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere
temporaneamente  attivita'  lavorativa,  in  presenza   degli   altri
requisiti  previsti  dalla  legge,  fino  a  eventuale  comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche  al  datore
di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei  motivi  ostativi  al
rilascio, al rinnovo o alla conversione del  permesso  di  soggiorno.
L'attivita' di lavoro di  cui  al  primo  periodo  puo'  svolgersi  a
condizione  che  sia  stata  rilasciata  dal  competente  ufficio  la
ricevuta  attestante  l'avvenuta  presentazione  della  richiesta  di
rilascio, di rinnovo o di conversione del  permesso  e  nel  rispetto
degli altri adempimenti previsti dalla legge.».