Art. 3
Svolgimento dell'attivita' lavorativa in attesa della conversione del
permesso di soggiorno
1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il
comma 9-bis e' sostituito dal seguente:
«9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione
del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine
di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente attivita' lavorativa, in presenza degli altri
requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore
di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al
rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.
L'attivita' di lavoro di cui al primo periodo puo' svolgersi a
condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto
degli altri adempimenti previsti dalla legge.».