Art. 4 
 
Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi
                              speciali 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18: 
      1) al comma 4, le parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un anno» e dopo le  parole:  «o  per  il  maggior  periodo
occorrente»   sono   inserite   le   seguenti:   «per   l'inserimento
socio-lavorativo o»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. I titolari  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al
presente articolo possono beneficiare dell'assegno di  inclusione  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  4  maggio  2023,   n.   48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,  n.  85.  A
essi non si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  2,  comma  2,
lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»; 
    b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al
presente articolo possono beneficiare dell'assegno di  inclusione  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  4  maggio  2023,   n.   48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,  n.  85.  A
essi non si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  2,  comma  2,
lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»; 
    c) all'articolo 18-ter, comma  3,  le  parole:  «sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo  le  parole:  «o  per  il
maggior periodo  occorrente»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  la
conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o». 
  2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre  2024,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre  2024,  n.
187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite  le  seguenti:
«, ad eccezione del comma 3,». 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
a valere sulle risorse disponibili  a  legislazione  vigente  di  cui
all'articolo 13, comma 8, lettera  a),  del  decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 85.