Art. 4
Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi
speciali
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo
occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento
socio-lavorativo o»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al
presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A
essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;
b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al
presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A
essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;
c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il
maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per la
conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o».
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n.
187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti:
«, ad eccezione del comma 3,».
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui
all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85.