Art. 6
Programmi di attivita' di volontariato
1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di
attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita'
sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del
contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il
Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117.».