Art. 6 
 
               Programmi di attivita' di volontariato 
 
  1.  All'articolo  27-bis  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi  di
attivita'  di  volontariato  di  interesse  generale  e  di  utilita'
sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene  nell'ambito  del
contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  sentito  il
Consiglio nazionale del Terzo settore, di  cui  all'articolo  59  del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117.».