Art. 7 
 
Disposizioni in materia di ricongiungimenti  familiari  di  cittadini
  stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale 
 
  1. All'articolo 29, comma 8, del  Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, le parole: «novanta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«centocinquanta giorni».