Art. 9
Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della
manodopera straniera
1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attivita' di agenzia per
il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri,
regolarmente accreditate presso la societa' Sviluppo Lavoro Italia
Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il
lavoro o autorizzati all'attivita' d'intermediazione ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o
accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150».