Art. 9 
 
Accesso al Fondo per il contrasto  del  reclutamento  illegale  della
                        manodopera straniera 
 
  1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attivita' di  agenzia  per
il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate  all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro da  parte  di  lavoratori  stranieri,
regolarmente accreditate presso la societa'  Sviluppo  Lavoro  Italia
Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il
lavoro o autorizzati all'attivita' d'intermediazione ai  sensi  degli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  o
accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150».