Art. 12
Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL
1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e
le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa,
riabilitativa, a decorrere dal 1° novembre 2025, l'INAIL e'
autorizzato, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti, a
stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 2, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che hanno lavorato per almeno
ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano
in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di
selezione comparativa pubblica ai sensi del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75.