Art. 12 
 
       Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL 
 
  1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali  e
le   prestazioni   sanitarie   di   natura   diagnostica,   curativa,
riabilitativa,  a  decorrere  dal  1°  novembre  2025,   l'INAIL   e'
autorizzato,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali  vigenti,  a
stabilizzare  nei  propri  ruoli  i  dipendenti   assunti   a   tempo
determinato  ai  sensi  dell'articolo   20-quater,   comma   2,   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  che  hanno  lavorato  per  almeno
ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e  risultano
in servizio alla data del 30  giugno  2025,  previo  espletamento  di
selezione comparativa pubblica ai sensi del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75.