Art. 13
Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli
in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
149, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio
dell'Istituto gia' destinate alla corresponsione delle indennita' e
dei rimborsi correlati alle attivita' ispettive, l'Ispettorato
autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di
missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad
ogni altra indennita' e rimborso, da determinare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel
senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti
processuali, compreso il contributo unificato, si applica
all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno
2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17
dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «nonche' agli amministratori» sono sostituite dalle
parole «nonche' all'amministratore unico o all'amministratore
delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di
amministrazione»;
b) dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio
digitale dei predetti amministratori non puo' coincidere con il
domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono gia' iscritte
nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei
predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso,
all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.»
4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui
al comma 5 si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.