Art. 13 
 
Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli
  in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei
  luoghi di lavoro 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
149, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. A richiesta del dipendente e  nei  limiti  delle  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,   nell'ambito   del   bilancio
dell'Istituto gia' destinate alla corresponsione delle  indennita'  e
dei  rimborsi  correlati  alle  attivita'  ispettive,   l'Ispettorato
autorizza preventivamente, per  ogni  ventiquattro  ore  compiute  di
missione, la corresponsione di una somma  forfetaria  alternativa  ad
ogni altra indennita' e rimborso,  da  determinare  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel
senso  che  l'esenzione  dal  pagamento  delle   spese   degli   atti
processuali,   compreso   il   contributo   unificato,   si   applica
all'Ispettorato  nazionale   del   lavoro.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno
2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto ai fini  del  bilancio  triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  L.  17
dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «nonche' agli amministratori» sono sostituite  dalle
parole  «nonche'  all'amministratore   unico   o   all'amministratore
delegato  o,  in   mancanza,   al   Presidente   del   consiglio   di
amministrazione»; 
    b) dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo:  «Il  domicilio
digitale dei predetti  amministratori  non  puo'  coincidere  con  il
domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che  sono  gia'  iscritte
nel registro delle  imprese  comunicano  il  domicilio  digitale  dei
predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e,  in  ogni  caso,
all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.» 
  4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale  di  cui
al comma 5 si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2.