Art. 14 
 
Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi  di
  lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e
  lavorativa 
 
  1. Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro  e  le
pari opportunita' tra i lavoratori, nonche' di rafforzare  le  misure
di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresi' di
monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, a decorrere  dal  1°
aprile 2026,  i  datori  di  lavoro  privati  che  chiedono  benefici
contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche,
per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze  pubblicano  la
disponibilita' della posizione di lavoro sul Sistema Informativo  per
l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo  5  del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.  Ai  fini  del  riconoscimento  dei
benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di  garantire
il rispetto delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro. 
  2. A decorrere dalla data di  cui  al  comma  1,  le  comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge  1°  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 208, possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonche'
dai soggetti abilitati e autorizzati di cui  alla  legge  11  gennaio
1979, n. 12, anche tramite il sistema SIISL. 
  3.  Il  SIISL  espone   gli   esiti   della   verifica   dei   dati
autocertificati dall'utente iscritto e li rende disponibili al datore
di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le  garanzie  di
affidabilita' e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro. 
  4. Le Agenzie per il Lavoro sono tenute,  nei  termini  di  cui  al
comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro
che gestiscono e, nel rispetto della normativa  sul  trattamento  dei
dati  personali,  possono  accedere  alla   piattaforma   SIISL   per
individuare i candidati idonei  rispetto  alle  posizioni  lavorative
pubblicate. 
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentite le organizzazioni dei datori di lavoro  e  le  organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento,  sono
individuate le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 4. 
  6. I lavoratori di cui all'articolo 23 del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, sono  iscritti,  per  il  tramite  dei  soggetti
indicati al comma 1 dello stesso articolo 23, sul Sistema Informativo
per l'Inclusione  Sociale  e  Lavorativa  (SIISL).  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla
entrata in vigore del presente  provvedimento,  sono  individuate  le
modalita' attuative della presente disposizione. 
  7. Al comma 6, dell'articolo 19, della legge 23 settembre 2025,  n.
132, dopo le parole «Ministro delle imprese e del made in Italy» sono
aggiunte le seguenti:  «,  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali». 
  8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.