Art. 16
Attivita' di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione
territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata
sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le
aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni
assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di
rischio delle attivita' produttive e alla gravita' degli infortuni e
delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad
attivita' di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati
all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attivita' svolta
dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o
con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali,
nonche' ad attivita' di formazione e aggiornamento professionale o di
promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione.
Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di
carenza di personale, ferme le finalita' indicate al primo periodo,
al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo
sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di
finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti
nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e
le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di
cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle
eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del
personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento
di cui all'articolo 7.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di
aumentare le attivita' di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli
introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che
dovessero residuare, possono essere destinati al personale del
comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle
aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non
superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui
criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che
si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero
verificare, con riferimento alle attivita' di prevenzione nei luoghi
di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel
medesimo anno per finalita' coerenti con le attivita' di competenza
dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni
polifunzionali.».
2. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le
parole: «dai medici del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dal
personale sanitario».