Art. 16 
 
Attivita' di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di  prevenzione
  territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di  salute  e
  sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Gli introiti di cui al comma 6,  per  la  parte  allocata
sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente  fra  le
aziende sanitarie  locali  in  proporzione  al  numero  di  posizioni
assicurative  territoriali,  all'incidenza  dei  singoli  fattori  di
rischio delle attivita' produttive e alla gravita' degli infortuni  e
delle malattie professionali e  sono  esclusivamente  finalizzati  ad
attivita' di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni  associati
all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attivita' svolta
dai servizi di prevenzione  e  sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro
mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o
con altre tipologie di lavoro  flessibili,  di  risorse  strumentali,
nonche' ad attivita' di formazione e aggiornamento professionale o di
promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei  luoghi  di
lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte  alla  popolazione.
Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di
carenza di personale, ferme le finalita' indicate al  primo  periodo,
al ricorso a  prestazioni  aggiuntive  per  il  personale  del  ruolo
sanitario del comparto e della dirigenza, quale  ulteriore  quota  di
finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale  previsti
nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e
le province autonome provvedono alla ripartizione degli  introiti  di
cui  al  presente  comma  e  alla  definizione  dell'ammontare  delle
eventuali  risorse  da  destinare  alle  prestazioni  aggiuntive  del
personale dipendente, sentito il Comitato regionale di  coordinamento
di cui all'articolo 7. 
    6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di
aumentare  le  attivita'  di  prevenzione  degli  infortuni  e  delle
malattie professionali svolte dalle  aziende  sanitarie  locali,  gli
introiti di cui al comma 6 che integrano il  capitolo  regionale  che
dovessero  residuare,  possono  essere  destinati  al  personale  del
comparto e della dirigenza  dei  servizi  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni  di  vigilanza  delle
aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura  non
superiore al 15 per cento dello  stipendio  tabellare  lordo,  i  cui
criteri di attribuzione  sono  definiti  nell'ambito  dei  rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che
si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025. 
    6-quater. Le eventuali economie che in corso  anno  si  dovessero
verificare, con riferimento alle attivita' di prevenzione nei  luoghi
di lavoro  svolte  dai  dipartimenti  di  prevenzione  delle  aziende
sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel
medesimo anno per finalita' coerenti con le attivita'  di  competenza
dei   dipartimenti    medesimi,    trattandosi    di    articolazioni
polifunzionali.». 
  2. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125,  le
parole: «dai medici del lavoro» sono sostituite dalle seguenti:  «dal
personale sanitario».