Art. 17 
 
          Sorveglianza sanitaria e promozione della salute 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 20, comma 2, lettera i), sono aggiunte, in  fine,
le  seguenti  parole:  «che  devono  essere   computati   nell'ambito
dell'orario di lavoro,  ad  eccezione  di  quelli  compiuti  in  fase
preassuntiva»; 
    b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a)  e'  inserita  la
seguente: 
      «a-bis) fornisce  informazioni  ai  lavoratori  sull'importanza
della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi  di
screening oncologici previsti dai livelli  essenziali  di  assistenza
(LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro  finalita'
e utilita', anche con il supporto  di  campagne  informative  a  tale
scopo promosse dal Ministero della salute;». 
    c) all'articolo 39, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Con decreto del  Ministro  della  salute,  da  adottare
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma
2, lettera a).»; 
    d) all'articolo 41: 
      1) al comma 2, dopo la lettera e-ter) e' aggiunta la seguente: 
        «e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno
lavorativo, in presenza di ragionevole  motivo  di  ritenere  che  il
lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di
sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che  il
lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le
attivita' lavorative ad  elevato  rischio  infortuni  individuate  ai
sensi  dell'articolo  15  della  legge  30  marzo  2001,  n.  125,  e
dell'articolo  125  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
nel rispetto delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  controlli
relativi  all'assunzione  di  alcool  e  di  sostanze   stupefacenti,
psicotrope o psicoattive.»; 
      2) al comma 4, le parole: «comma 2, lettere a), b), d),  e-bis)
e e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere  a),  b),
d), e-bis), e-ter) ed e-quater». 
    e) All'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: 
      «3-quater. Ai fini del  potenziamento  multidisciplinare  della
medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese  fino
a dieci  lavoratori  e  dei  lavoratori  aderenti  al  sistema  della
bilateralita', possono adottare  iniziative  finalizzate  a  favorire
l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 mediante convenzioni  con  le  aziende  sanitarie
locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.». 
  2. Nell'ambito della  contrattazione  collettiva,  a  valere  sulle
risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee
a sostenere iniziative di  promozione  della  salute  nei  luoghi  di
lavoro  e  a  garantire  ai  lavoratori  la  fruizione  di   permessi
retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli  screening
oncologici  inclusi  nei  programmi  di  prevenzione   del   Servizio
sanitario nazionale.