Art. 17
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 20, comma 2, lettera i), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «che devono essere computati nell'ambito
dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase
preassuntiva»;
b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza
della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di
screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza
(LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalita'
e utilita', anche con il supporto di campagne informative a tale
scopo promosse dal Ministero della salute;».
c) all'articolo 39, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma
2, lettera a).»;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2, dopo la lettera e-ter) e' aggiunta la seguente:
«e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno
lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il
lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di
sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il
lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le
attivita' lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e
dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli
relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti,
psicotrope o psicoattive.»;
2) al comma 4, le parole: «comma 2, lettere a), b), d), e-bis)
e e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b),
d), e-bis), e-ter) ed e-quater».
e) All'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della
medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino
a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della
bilateralita', possono adottare iniziative finalizzate a favorire
l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie
locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.».
2. Nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle
risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee
a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di
lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi
retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening
oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio
sanitario nazionale.