Art. 18 
 
       Organizzazioni di volontariato della protezione civile 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole:  «i  volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della  protezione  civile»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «nei  limiti  di  quanto  previsto
dall'articolo 3-bis, i volontari del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e della protezione civile»; 
    b) all'articolo 3, comma 3-bis: 
      1) al primo periodo, le  parole:  «e  delle  organizzazioni  di
volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari  della
Croce  Rossa  Italiana  e  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e
speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco,» sono soppresse; 
      2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nei  riguardi
delle organizzazioni di volontariato  della  protezione  civile,  ivi
compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili  del  fuoco,
le  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  si   applicano
esclusivamente nei limiti e con le modalita'  previsti  dall'articolo
3-bis.»; 
    c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis (Organizzazioni di  volontariato  della  protezione
civile). - 1. Ai fini del presente articolo, si intende per: 
        a) «organizzazione di protezione civile»:  le  organizzazioni
di volontariato, le reti associative  e  gli  altri  enti  del  Terzo
settore che annoverano la  protezione  civile  tra  le  attivita'  di
interesse generale e le altre forme di  volontariato  organizzato  di
protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del volontariato  di
protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della  protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
        b)  «formazione»:  processo  educativo  attraverso  il  quale
trasferire  conoscenze  e   procedure   utili   all'acquisizione   di
competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' operative,
all'identificazione e alla  eliminazione  o,  ove  impossibile,  alla
riduzione e alla gestione dei rischi; 
        c) «informazione»: complesso di attivita' dirette  a  fornire
conoscenze  utili  all'identificazione,  alla  eliminazione  o,   ove
impossibile,  alla  riduzione  e  alla  gestione  dei  rischi   nello
svolgimento delle attivita' operative; 
        d) «addestramento»: complesso  di  attivita'  dirette  a  far
apprendere  l'uso  corretto  di  attrezzature,  macchine,   impianti,
dispositivi, anche di protezione individuale, nonche' le misure e  le
procedure di intervento; 
        e) «controllo sanitario»: insieme degli  accertamenti  medici
basilari individuati anche da  disposizioni  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di  Bolzano,  emanate  specificatamente
per il volontariato oggetto del presente articolo,  finalizzati  alla
ricognizione delle condizioni di salute,  quale  misura  generale  di
prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario  nello
specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e  8  in
materia di sorveglianza sanitaria. 
      2.Ai fini dell'applicazione del presente decreto: 
        a)  il  volontario  della  protezione  civile  aderente  alle
organizzazioni di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'  equiparato  al
lavoratore esclusivamente per le attivita' di cui ai  commi  3  e  4,
fermo restando il dovere di prendersi cura  della  propria  salute  e
sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi  delle
organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, di formazione  e  di
esercitazione, su  cui  ricadono  gli  effetti  delle  sue  azioni  o
omissioni, conformemente alla sua  formazione  e  informazione,  alle
istruzioni  operative,  alle  procedure,  alle  attrezzature   e   ai
dispositivi di protezione individuale in dotazione; 
        b) il legale rappresentante delle organizzazioni  di  cui  al
comma 1, lettera a), e' tenuto all'osservanza degli obblighi  di  cui
ai commi 3, 4 e 5, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro,
qualunque sia la relativa tipologia contrattuale. 
      3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano  che
il volontario  aderente  nell'ambito  degli  scenari  di  rischio  di
protezione civile individuati dalle  autorita'  competenti,  e  sulla
base dei compiti da lui svolti,  riceva  formazione,  informazione  e
addestramento, nonche' sia sottoposto al controllo  sanitario,  anche
in collaborazione con i competenti servizi  regionali,  nel  rispetto
dei principi previsti dal codice di materia di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  6,  7  e  8  in  materia  di
sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario puo' essere assicurato
dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove  presenti,
ovvero mediante accordi tra organizzazioni,  ovvero  dalle  strutture
del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate. 
      4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano  che
il volontario aderente,  nell'ambito  degli  scenari  di  rischio  di
protezione civile individuati dalle autorita' competenti e sulla base
dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature  e  dispositivi
di protezione individuale idonei  per  lo  specifico  impiego  e  sia
adeguatamente formato e addestrato al  loro  uso  conformemente  alle
indicazioni specificate dal fabbricante. 
      5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera  a),
salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa,
nonche' i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento  dei
volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro. 
      6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera  a),  la  Croce
Rossa  Italiana  e  il  Corpo  nazionale  del   soccorso   alpino   e
speleologico  individuano  i  propri   volontari   che,   nell'ambito
dell'attivita' di volontariato, svolgono azioni che li  espongono  ai
fattori di rischio di cui al presente  decreto  in  misura  superiore
alle soglie previste e negli  altri  casi  contemplati  nel  presente
decreto, affinche'  siano  sottoposti  alla  necessaria  sorveglianza
sanitaria. 
      7. Nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  nella
regione Valle d'Aosta  l'individuazione  dei  volontari  appartenenti
alle organizzazioni di cui al comma  1,  lettera  a),  nonche'  degli
organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo  nazionale
del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili  del  fuoco
volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
e della componente volontaria del Corpo  valdostano  dei  vigili  del
fuoco, avviene a cura delle  autorita'  competenti  della  protezione
civile, che stabiliscono altresi' le  modalita'  di  valutazione  del
rischio dei volontari ai fini di attuare  la  eventuale  sorveglianza
sanitaria. 
      8. Lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza sanitaria  di
cui  all'articolo  41  del  presente  decreto,  compatibili  con   le
effettive  particolari  esigenze  connesse  al  servizio   espletato,
avviene secondo le  modalita'  definite  dal  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni. 
      9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  al
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico,  alle  componenti
volontaristiche della Croce Rossa  Italiana  nonche'  agli  organismi
equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta  e  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano e  ai  Corpi  dei  vigili  del  fuoco
volontari  dei  comuni  delle  medesime  province  autonome  e   alla
componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. 
      10.  L'organizzazione  per  i  volontari  della   Croce   Rossa
Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche,
visibilita' e sicurezza dell'uniforme identificativa,  comprende  una
articolazione di compiti e  responsabilita',  a  livello  centrale  e
territoriale,  conforme  al  principio   di   effettivita'   di   cui
all'articolo 299 del presente decreto. 
      11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  8
marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste
per il personale permanente del medesimo Corpo. 
      12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non
puo' comportare, l'omissione o  il  ritardo  delle  attivita'  e  dei
compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui  al  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1. 
      13. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata in materia
di protezione civile, su proposta del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano,  possono  essere  definite  ulteriori  misure  relative
all'informazione,   alla    formazione,    all'addestramento,    alle
attrezzature e ai dispositivi di protezione  individuali  idonei,  al
controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel  rispetto  dei
livelli generali di tutela della  salute  e  sicurezza  previsti  dal
presente articolo.». 
  2. Ai fini dell'adempimento degli  obblighi  di  cui  al  comma  1,
lettera c), capoverso 3-bis, comma 3, sono considerate  le  attivita'
di formazione,  informazione,  addestramento  e  controllo  sanitario
svolte, anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in favore dei  volontari  aderenti  alle  organizzazioni  di
protezione civile, compatibilmente con gli  scenari  di  rischio  ove
gia' individuati dalle autorita' competenti ai sensi del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1.