Art. 19 
 
Misure urgenti per il  personale  assunto  con  contratti  di  lavoro
  stipulati ai sensi dell'articolo  1,  comma  701,  della  legge  30
  dicembre 2020, n. 178 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 701, le parole:  «con  durata  non  superiore  al  31
ottobre 2025,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «nel rispetto del limite massimo dei tre anni  di  durata  di
ciascun contratto individuale di lavoro»; 
    b) dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti: 
      «701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di  cui  al  comma
701,  efficaci  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione, e'  autorizzata,  limitatamente  alle  unita'  indicate
nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e nei  limiti
delle facolta' assunzionali di ciascuna  regione,  fino  alla  durata
massima complessiva di tre anni per ciascun contratto. 
      701-ter. In caso di  cessazione  anticipata  dei  contratti  di
lavoro di cui al comma 701 e' consentita  la  stipulazione  di  nuovi
contratti  al  solo  fine  di  sostituire  il  personale  cessato  e,
comunque, nei limiti delle facolta' assunzionali. 
      701-quater.  Al  fine  di   valorizzare   le   professionalita'
acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le  finalita'
di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto  possono  bandire
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e  ferma  restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali
riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento  dei  posti
disponibili,  al  medesimo  personale  che  abbia  prestato  servizio
continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui
si procede all'assunzione. Le  assunzioni  di  personale  di  cui  al
presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali
di  ciascuna  amministrazione  disponibili  a  legislazione   vigente
all'atto della stabilizzazione. 
      701-quinquies.  Fermo  restando  quanto  previsto   dal   comma
701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con  il  piano
triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia  dell'adeguato
accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura  non
superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili  al  personale
che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del  comma  701  e
che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei  mesi
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto  anni,  presso
l'amministrazione  che  procede  all'assunzione.  Le  assunzioni   di
personale di cui al presente comma sono effettuate nei  limiti  delle
facolta'  assunzionali  di  ciascuna  amministrazione  disponibili  a
legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. 
      701-sexies.  Il  personale  stabilizzato  ai  sensi  dei  commi
701-quater  e  701-quinquies,   per   i   cinque   anni   conseguenti
all'assunzione  a  tempo  indeterminato,   e'   tenuto   a   svolgere
l'attivita'  lavorativa  presso  i  servizi  regionali  che  svolgono
funzioni di protezione civile.». 
  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2021,  n.
155, il secondo periodo e' soppresso.