Art. 19
Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro
stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 701, le parole: «con durata non superiore al 31
ottobre 2025,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di
ciascun contratto individuale di lavoro»;
b) dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti:
«701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma
701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' autorizzata, limitatamente alle unita' indicate
nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e nei limiti
delle facolta' assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata
massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.
701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di
lavoro di cui al comma 701 e' consentita la stipulazione di nuovi
contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e,
comunque, nei limiti delle facolta' assunzionali.
701-quater. Al fine di valorizzare le professionalita'
acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalita'
di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali
riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti
disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio
continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui
si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al
presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali
di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente
all'atto della stabilizzazione.
701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma
701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato
accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non
superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale
che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e
che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di
personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle
facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi
701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti
all'assunzione a tempo indeterminato, e' tenuto a svolgere
l'attivita' lavorativa presso i servizi regionali che svolgono
funzioni di protezione civile.».
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n.
155, il secondo periodo e' soppresso.