Art. 2
Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite
le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;
b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento
delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di
contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse
programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a
legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate
al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' riservata alle imprese
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla
Rete del lavoro agricolo di qualita' istituita dall'articolo 6, comma
1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno
adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL e sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di attuazione di quanto
disposto dal comma 2.