Art. 2 
 
   Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita' 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «per  violazioni  della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono  inserite
le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»; 
    b) alla lettera b), primo periodo,  dopo  le  parole:  «pagamento
delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  di
contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorche' non  definitive,
per violazioni in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro». 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte  delle  risorse
programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili  a
legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate
al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11,  comma  5,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' riservata  alle  imprese
agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile,  iscritte  alla
Rete del lavoro agricolo di qualita' istituita dall'articolo 6, comma
1, del decreto-legge n. 91 del  2014  nel  rispetto  della  normativa
dell'Unione europea in  materia  di  aiuti  di  Stato,  e  che  hanno
adottato  misure  di  miglioramento  delle  condizioni  di  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste,  su  proposta  dell'INAIL  e  sentite  le
organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono  individuate  le  modalita'  di  attuazione  di  quanto
disposto dal comma 2.