Art. 3
Disposizioni in materia di attivita' di vigilanza in materia di
appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
1. All'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale del
lavoro, nell'orientare la propria attivita' di vigilanza per il
rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, dispone in via
prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di
lavoro che svolgono la propria attivita' in regime di subappalto,
pubblico o privato.».
2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili
in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonche' negli
ulteriori ambiti di attivita' a rischio piu' elevato, da individuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di
riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e
dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, nonche' dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera,
utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del
dipendente, e' resa disponibile al lavoratore, anche in modalita'
digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la
piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte
di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in
modalita' digitale, e' prodotta in automatico ed e' precompilata,
salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le
modalita' definite dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, sono individuate,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le modalita' di attuazione di
quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche
misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei
flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi
di informazioni trattate.
4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato
I-bis, numero 21, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della
notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti
organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro
utilizza, altresi', le informazioni contenute nel Portale nazionale
del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.»;
2) al comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto
previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni
necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma,
tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie
contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul
luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie
funzioni.»;
3) al comma 11, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 12.000»;
b) all'allegato I-bis:
1) il numero 21 e' sostituito dal seguente:
+-------+-----------------------------+-------+
| | Condotta sanzionata ai sensi| |
| |dell'articolo 3, comma 3, del| |
| |decreto-legge 22 febbraio | |
| |2002, n. 12, convertito, con | |
| |modificazioni, dalla legge 23| |
| |aprile 2002, n. 73, per | |
| 21 |ciascun lavoratore: | 5 |
+-------+-----------------------------+-------+
2) i numeri 22 e 23 sono soppressi;
3) al numero 24, le parole: «in aggiunta alle condotte di cui
ai numeri 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta,
per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21»;
c) all'allegato XII, al numero 12 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «specificando quelle che operano in regime di
subappalto».
5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche
di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate in relazione agli
illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli
illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi
le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero
21, nonche' dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, da
adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si individuano gli ambiti di attivita' a
rischio piu' elevato secondo la relativa classificazione adottata
dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attivita' in cui e'
elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.