Art. 3 
 
Disposizioni in materia di  attivita'  di  vigilanza  in  materia  di
  appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti 
 
  1. All'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale  del
lavoro, nell'orientare la  propria  attivita'  di  vigilanza  per  il
rilascio dell'attestato di cui  al  primo  periodo,  dispone  in  via
prioritaria i controlli di competenza nei  confronti  dei  datori  di
lavoro che svolgono la propria attivita'  in  regime  di  subappalto,
pubblico o privato.». 
  2. Al fine di garantire la tutela della salute, della  sicurezza  e
dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili
in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonche'  negli
ulteriori ambiti di attivita' a rischio piu' elevato, da  individuare
con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentite le organizzazioni dei datori di lavoro  e  le  organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  tenute  a  fornire  ai  propri   dipendenti   la   tessera   di
riconoscimento prevista dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  u),  e
dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, nonche' dall'articolo 5 della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
dotata  di  un  codice  univoco   anticontraffazione.   La   tessera,
utilizzata  come  badge  recante  gli  elementi  identificativi   del
dipendente, e' resa disponibile al  lavoratore,  anche  in  modalita'
digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con  la
piattaforma SIISL (Sistema informativo  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa), di cui all'articolo 5,  comma  3,  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte
di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL,  la  tessera,  in
modalita' digitale, e' prodotta in  automatico  ed  e'  precompilata,
salvo le integrazioni inserite  dal  datore  di  lavoro,  secondo  le
modalita' definite dal decreto di cui al comma 3. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite  le
organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative,  sono  individuate,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente  decreto,  le  modalita'  di  attuazione  di
quanto disposto dal comma  2,  anche  con  riferimento  a  specifiche
misure di controllo e sicurezza nei  cantieri,  di  monitoraggio  dei
flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai  tipi
di informazioni trattate. 
  4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 27: 
      1) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui  all'allegato
I-bis, numero 21, la decurtazione dei crediti avviene all'atto  della
notificazione del verbale  di  accertamento  emanato  dai  competenti
organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale  del  lavoro
utilizza, altresi', le informazioni contenute nel  Portale  nazionale
del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo  23
aprile 2004, n. 124.»; 
      2) al comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Le competenti procure della  Repubblica  trasmettono,  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  329  del   codice   di   procedura   penale,
tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le  informazioni
necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente  comma,
tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie
contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti  sul
luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie
funzioni.»; 
      3) al comma 11, le parole: «euro 6.000» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 12.000»; 
    b) all'allegato I-bis: 
      1) il numero 21 e' sostituito dal seguente: 
    

           +-------+-----------------------------+-------+
           |       | Condotta sanzionata ai sensi|       |
           |       |dell'articolo 3, comma 3, del|       |
           |       |decreto-legge 22 febbraio    |       |
           |       |2002, n. 12, convertito, con |       |
           |       |modificazioni, dalla legge 23|       |
           |       |aprile 2002, n. 73, per      |       |
           |  21   |ciascun lavoratore:          |  5    |
           +-------+-----------------------------+-------+

      2) i numeri 22 e 23 sono soppressi;
      3) al numero 24, le parole: «in aggiunta alle condotte  di  cui
ai numeri 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «in  aggiunta,
per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21»;
    c) all'allegato XII, al numero 12  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «specificando  quelle  che  operano  in  regime  di
subappalto».
  5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche
di cui al comma 4, lettera b),  sono  effettuate  in  relazione  agli
illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In  relazione  agli
illeciti commessi prima della predetta data continuano ad  applicarsi
le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero
21, nonche' dai  numeri  22  e  23  dell'allegato  I-bis  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentite le organizzazioni dei datori di lavoro  e  le  organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative,  da
adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, si individuano gli ambiti di attivita' a
rischio piu' elevato secondo  la  relativa  classificazione  adottata
dall'INAIL, con prioritario riferimento  alle  attivita'  in  cui  e'
elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.