Art. 4
Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente
in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
1. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli anni
2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo
esperimento delle previste procedure di mobilita', 300 unita' di
personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto
collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia
professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica
salute e sicurezza.
2. Ai fini del comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro e',
altresi', autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a bandire
procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base
regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con
facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola
posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale
risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso,
l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la
medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo
interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli
valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la
partecipazione ai concorsi.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro
15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di
personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle
procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro
1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di
funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di
personale.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per il
2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Al fine di potenziare ed efficientare la capacita'
amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione
delle nuove competenze ad esso attribuite sono adottate le
disposizioni di cui al presente comma:
a) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 149, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge
14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le
parole «non superiore a 7.812 unita'» sono sostituite dalle parole
«non superiore a 7.776 unita'», le parole «un numero massimo di otto
posizioni dirigenziali di livello generale» sono sostituite dalle
parole «un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello
generale» e le parole «novantaquattro posizioni dirigenziali di
livello non generale» sono sostituite dalle parole «cento posizioni
dirigenziali di livello non generale». Al reclutamento delle unita'
di personale dirigenziale di livello non generale si provvede
mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture
dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31
dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralita' finanziaria delle
disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede
alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione
organica dell'Area degli Assistenti, e delle relative facolta'
assunzionali equivalente sul piano finanziario agli oneri derivanti
dall'attuazione delle medesime disposizioni;
b) all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
le parole «nel limite di 20 milioni di euro annui» sono sostituite
dalle parole «nel limite di 30 milioni di euro annui».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 per il
2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026 si provvede mediante
riduzione della dotazione organica dell'Area Assistenti e delle
facolta' assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un importo
almeno corrispondente al relativo onere.
7. Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza
sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro,
legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo
826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «710 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «810 unita'»;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis)
colonnelli: 1;»;
c) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis)
capitani/tenenti: 8;»;
d) alla lettera d), la cifra: «271» e' sostituita dalla seguente:
«315»;
e) alla lettera f), la cifra: «254» e' sostituita dalla seguente:
«301».
8. Al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti
dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri e' autorizzata
ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali:
a) cinque unita' nel ruolo ufficiali, ventidue unita' del ruolo
ispettori e ventiquattro unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a
decorrere dal 1° settembre 2026;
b) quattro unita' nel ruolo ufficiali, ventidue unita' del ruolo
ispettori e ventitre' unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a
decorrere dal 1° settembre 2027.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 e'
autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro
2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro
5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro
5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro
5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro
5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di
euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui
ai commi 7 e 8 e' autorizzata la spesa di euro 90.100 per l'anno
2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno
2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a
decorrere dall'anno 2030.
11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per
l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per
l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per
l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per
l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per
l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per
l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si
provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro
6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»