Art. 4 
 
Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente
 in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro 
 
  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli  anni
2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo  indeterminato,  senza  previo
esperimento delle previste procedure  di  mobilita',  300  unita'  di
personale da inquadrare nell'area funzionari  del  vigente  Contratto
collettivo   nazionale,   Comparto   funzioni   centrali,    famiglia
professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica
salute e sicurezza. 
  2. Ai fini del comma 1,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  e',
altresi', autorizzato, per gli anni 2026,  2027  e  2028,  a  bandire
procedure  concorsuali  pubbliche  per  titoli  ed  esami,  su   base
regionale, anche svolte mediante l'uso di  tecnologie  digitali,  con
facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un  solo  ambito  regionale  e  per  una  sola
posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale
risulti   incapiente   rispetto   ai   posti   messi   a    concorso,
l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora  vacanti  mediante
scorrimento delle graduatorie  degli  idonei  non  vincitori  per  la
medesima posizione  di  lavoro  in  altri  ambiti  regionali,  previo
interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita'  di
requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente  ai  titoli
valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la
partecipazione ai concorsi. 
  3. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per  l'anno  2026  e  di  euro
15.052.839  annui  a  decorrere  dall'anno  2027  per  gli  oneri  di
personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo  svolgimento  delle
procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e  di  euro
1.860.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2027  per  gli  oneri   di
funzionamento  derivanti  dal   reclutamento   del   contingente   di
personale. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per  il
2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027 si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  5.  Al  fine   di   potenziare   ed   efficientare   la   capacita'
amministrativa dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  in  funzione
delle  nuove  competenze  ad  esso  attribuite   sono   adottate   le
disposizioni di cui al presente comma: 
    a) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 149, come modificato dall'articolo 11-bis del  decreto-legge
14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le
parole «non superiore a 7.812 unita'» sono  sostituite  dalle  parole
«non superiore a 7.776 unita'», le parole «un numero massimo di  otto
posizioni dirigenziali di livello  generale»  sono  sostituite  dalle
parole «un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di  livello
generale» e  le  parole  «novantaquattro  posizioni  dirigenziali  di
livello non generale» sono sostituite dalle parole  «cento  posizioni
dirigenziali di livello non generale». Al reclutamento  delle  unita'
di  personale  dirigenziale  di  livello  non  generale  si  provvede
mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla  Scuola
nazionale dell'amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  si  provvede  entro  il  31
dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralita' finanziaria  delle
disposizioni di cui alla  presente  lettera,  l'Ispettorato  provvede
alla riduzione  di  un  numero  dei  posti  vacanti  della  dotazione
organica  dell'Area  degli  Assistenti,  e  delle  relative  facolta'
assunzionali equivalente sul piano finanziario agli  oneri  derivanti
dall'attuazione delle medesime disposizioni; 
    b) all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024,  n.
19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.  56
le parole «nel limite di 20 milioni di euro  annui»  sono  sostituite
dalle parole «nel limite di 30 milioni di euro annui». 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro  149.327  per  il
2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026  si  provvede  mediante
riduzione della  dotazione  organica  dell'Area  Assistenti  e  delle
facolta' assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un  importo
almeno corrispondente al relativo onere. 
  7.   Al   fine   di   rafforzare   le   attivita'   di    vigilanza
sull'applicazione delle norme  in  materia  di  diritto  del  lavoro,
legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di  lavoro,  all'articolo
826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «710  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «810 unita'»; 
    b)  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la   seguente:   «a-bis)
colonnelli: 1;»; 
    c)  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la   seguente:   «b-bis)
capitani/tenenti: 8;»; 
    d) alla lettera d), la cifra: «271» e' sostituita dalla seguente:
«315»; 
    e) alla lettera f), la cifra: «254» e' sostituita dalla seguente:
«301». 
  8. Al fine di ripianare  i  livelli  di  forza  organica  derivanti
dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri e'  autorizzata
ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali: 
    a) cinque unita' nel ruolo ufficiali, ventidue unita'  del  ruolo
ispettori e ventiquattro unita' del ruolo appuntati e carabinieri,  a
decorrere dal 1° settembre 2026; 
    b) quattro unita' nel ruolo ufficiali, ventidue unita' del  ruolo
ispettori e ventitre' unita' del ruolo  appuntati  e  carabinieri,  a
decorrere dal 1° settembre 2027. 
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  7  e  8  e'
autorizzata la spesa  di  euro  405.682  per  l'anno  2026,  di  euro
2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro
5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro
5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro
5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro
5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per  l'anno  2036  e  di
euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037. 
  10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
ai commi 7 e 8 e' autorizzata la spesa  di  euro  90.100  per  l'anno
2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di  euro  109.783  per  l'anno
2028, di euro 88.200 per  l'anno  2029  e  di  euro  70.000  annui  a
decorrere dall'anno 2030. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782  per
l'anno 2026, euro 2.719.821  per  l'anno  2027,  euro  4.850.811  per
l'anno 2028, euro 5.512.488  per  l'anno  2029,  euro  5.778.906  per
l'anno 2030, euro 5.874.991  per  l'anno  2031,  euro  5.994.667  per
l'anno 2032, euro 6.047.082  per  l'anno  2033,  euro  6.049.266  per
l'anno 2034, euro 6.050.514  per  l'anno  2035,  euro  6.094.050  per
l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere  dall'anno  2037,  si
provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e  euro
6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027,  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»