Art. 5
Interventi in materia di prevenzione e di formazione
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m),
partecipano alla Commissione senza diritto di voto.»;
b) all'articolo 11:
1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo
restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce
annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un
importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse
di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, destinato al finanziamento di interventi mirati di
promozione e divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti
digitali quali la realta' simulata e aumentata ai fini
dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli
disciplinati al comma 1, lettera c), nell'ambito dei percorsi di
istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione
tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonche' dei
percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e
coreutica realizzati in modalita' duale, in conformita' con gli
standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2022, nonche' al finanziamento di iniziative volte a
incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di
piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. Per le finalita' di cui al
presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un
importo annuale, non inferiore a 35.000.000 euro, per la successiva
riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.»;
2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attivita' e in
particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei
trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL
promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo
Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite
le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali,
costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
5-quater. L'INAIL e' autorizzato a promuovere, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di
sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese,
per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di
dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie
innovative e sistemi intelligenti.»;
3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'INAIL promuove campagne informative e progetti
formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza
sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione
del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito
dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto
2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.»;
c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera z) e' aggiunta la
seguente:
«z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte
violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui
all'articolo 62.»;
d) all'articolo 37:
1) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di
aggiornamento periodico nel rispetto del principio di
proporzionalita', tenuto conto della dimensione delle imprese e del
livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante
dall'attivita' svolta.»;
2) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono
registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
nonche' all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino,
in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo
elettronico del lavoratore e' considerato dal datore di lavoro ai
fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui
al presente decreto.»;
e) all'articolo 41, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali,
vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento
della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo
periodo, e' autorizzato a intervenire con proprio decreto per
l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»;
f) all'articolo 51:
1) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL,
comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti,
all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivita' di
formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale di cui al comma 8;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;
d) alle aziende a cui e' stata erogata la consulenza e il
monitoraggio con esito positivo.»;
g) all'articolo 77, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal
fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di
lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro
individuazione attraverso la valutazione dei rischi;
h) all'articolo 113, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2
metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un
supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste,
in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema
di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui
all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla
quale la scala e' fissata. Nel caso di adozione della gabbia di
sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso
l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi piu' di 60 centimetri.»;
i) l'articolo 115 e' sostituito dal seguente:
«Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto). -
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare
priorita' rispetto ai sistemi di protezione individuale, come
previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria,
sono:
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al
comma 1, e' necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di
protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale e'
prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2,
lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del
medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di
presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere
assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare
quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.».