Art. 5 
 
        Interventi in materia di prevenzione e di formazione 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I  componenti  di  cui  al  comma  1,  lettere  l)  ed  m),
partecipano alla Commissione senza diritto di voto.»; 
    b) all'articolo 11: 
      1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. A  decorrere  dall'anno  2026,  l'INAIL,  nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo
restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo  con  il
Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali,   trasferisce
annualmente al Fondo sociale per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  un
importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse
di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della  legge  17  maggio
1999, n. 144, destinato al  finanziamento  di  interventi  mirati  di
promozione  e  divulgazione  della  cultura  della  salute  e   della
sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di  supporti
digitali  quali   la   realta'   simulata   e   aumentata   ai   fini
dell'apprendimento  esperienziale,  ulteriori   rispetto   a   quelli
disciplinati al comma 1, lettera  c),  nell'ambito  dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale,  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonche'  dei
percorsi universitari e di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica realizzati in  modalita'  duale,  in  conformita'  con  gli
standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2022, nonche' al finanziamento  di  iniziative  volte  a
incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori  per  la
sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di
piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro
e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale.  Per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un
importo annuale, non inferiore a 35.000.000 euro, per  la  successiva
riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.»; 
      2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: 
        «5-ter. Al  fine  di  incrementare  i  livelli  di  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attivita'  e  in
particolare in  quelli  delle  costruzioni,  della  logistica  e  dei
trasporti che presentano una alta incidenza  infortunistica,  l'INAIL
promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a  legislazione  vigente  nell'ambito  del  bilancio   del   medesimo
Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale,  sentite
le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni  sindacali
dei  lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale,  attraverso  l'impiego   dei   Fondi   interprofessionali,
costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,
n. 388. 
        5-quater. L'INAIL e' autorizzato a promuovere, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
nell'ambito  del  bilancio  del  medesimo  Istituto,  interventi   di
sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie  imprese,
per  l'acquisto  e  l'adozione   nell'organizzazione   aziendale   di
dispositivi di protezione individuale  caratterizzati  da  tecnologie
innovative e sistemi intelligenti.»; 
      3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. L'INAIL  promuove  campagne  informative  e  progetti
formativi per la diffusione della cultura della  salute  e  sicurezza
sul lavoro,  a  favore  delle  istituzioni  scolastiche  del  sistema
nazionale di istruzione, con particolare riferimento  alla  riduzione
del   fenomeno    degli    infortuni    in    itinere,    nell'ambito
dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto
2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.»; 
    c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera z)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di  condotte
violente o  moleste  nei  confronti  dei  lavoratori,  come  definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei  luoghi  di  lavoro  di  cui
all'articolo 62.»; 
    d) all'articolo 37: 
      1) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
le imprese che occupano meno  di  15  lavoratori,  la  contrattazione
collettiva  nazionale  disciplina  le   modalita'   dell'obbligo   di
aggiornamento   periodico   nel    rispetto    del    principio    di
proporzionalita', tenuto conto della dimensione delle imprese  e  del
livello  di  rischio  per  la  salute  e   la   sicurezza   derivante
dall'attivita' svolta.»; 
      2) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
        «14. Le competenze  acquisite  a  seguito  dello  svolgimento
delle attivita'  di  formazione  di  cui  al  presente  decreto  sono
registrate  nel  fascicolo  elettronico   del   lavoratore   di   cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,
nonche' all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino,
in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di  cui  al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85.  Il  contenuto  del  fascicolo
elettronico del lavoratore e' considerato dal  datore  di  lavoro  ai
fini della programmazione della formazione e di esso  gli  organi  di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di  cui
al presente decreto.»; 
    e) all'articolo 41, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
      «4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali,
vengono rivisitate le condizioni e le  modalita'  per  l'accertamento
della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.  Il  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, trascorsi sessanta  giorni  dal  termine  di  cui  al  primo
periodo,  e'  autorizzato  a  intervenire  con  proprio  decreto  per
l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»; 
    f) all'articolo 51: 
      1) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: 
        «8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite  dell'INAIL,
comunicano annualmente, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti,
all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi: 
          a)  alle  imprese  che  hanno  aderito  al  sistema   degli
organismi paritetici e a  quelle  che  hanno  svolto  l'attivita'  di
formazione organizzata dagli stessi organismi; 
          b)  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
territoriale di cui al comma 8; 
          c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis; 
          d) alle aziende a cui e' stata erogata la consulenza  e  il
monitoraggio con esito positivo.»; 
    g) all'articolo 77, comma 4, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) mantiene in efficienza i DPI e ne  assicura  le  condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le  sostituzioni
necessarie  e  secondo   le   eventuali   indicazioni   fornite   dal
fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di
lavoro  che  assumono  la  caratteristica   di   DPI,   previa   loro
individuazione attraverso la valutazione dei rischi; 
    h) all'articolo 113, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le scale verticali permanenti  di  altezza  superiore  a  2
metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,  fissate  ad  un
supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste,
in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di  un  sistema
di  protezione  individuale  contro  le  cadute  dall'alto   di   cui
all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono  applicati  o  alla
quale la scala e' fissata. Nel  caso  di  adozione  della  gabbia  di
sicurezza la medesima deve essere dotata  di  maglie  o  aperture  di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della  persona  verso
l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi piu' di 60 centimetri.»; 
    i) l'articolo 115 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto). -
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui  dare
priorita'  rispetto  ai  sistemi  di  protezione  individuale,   come
previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in  via  prioritaria,
sono: 
        a) parapetti; 
        b) reti di sicurezza. 
      2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto  previsto  al
comma 1,  e'  necessario  che  i  lavoratori  utilizzino  sistemi  di
protezione individuale idonei per l'uso specifico quali: 
        a) sistemi di trattenuta; 
        b) sistemi di posizionamento sul lavoro; 
        c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; 
        d) sistemi di arresto caduta. 
      3. Nella  scelta  dei  sistemi  di  protezione  individuale  e'
prioritario procedere alla scelta dei sistemi  di  cui  al  comma  2,
lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera  d)  del
medesimo comma 2. 
      4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di
presa del corpo e  da  un  sistema  di  collegamento,  devono  essere
assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. 
      5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c),  devono  rispettare
quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.».