Art. 6
Accordo Stato-Regioni su soggetti
accreditati alla formazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi
dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello
della qualita' dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di
accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
2. I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma 1
devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata
organizzazione, nonche' alle risorse dei soggetti che erogano la
formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini
della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti gia'
accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.