Art. 6 
 
                  Accordo Stato-Regioni su soggetti 
                     accreditati alla formazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37,  comma  2,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  con  accordo  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adottato,  avvalendosi
dell'INAIL e previa  consultazione  delle  parti  sociali,  entro  il
termine di novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare  il  livello
della qualita' dell'offerta formativa, i criteri  e  i  requisiti  di
accreditamento presso le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano dei soggetti che  erogano  la  formazione  in  materia  di
salute e sicurezza sul lavoro. 
  2. I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma  1
devono essere riferiti alla competenza e  certificata  esperienza  in
materia   di   salute   e   sicurezza   sul   lavoro,    all'adeguata
organizzazione, nonche' alle risorse  dei  soggetti  che  erogano  la
formazione. I suddetti requisiti  devono  essere  detenuti,  ai  fini
della  conferma  dell'accreditamento,   anche   dai   soggetti   gia'
accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.